Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32553 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 1119-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– resistente – avverso l’ordinanza n. cronologico 120794/2023 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/12/2023 R.G.N. 3749/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Regolamento competenza
R.G.N. 1119/2024 Cron. Rep. Ud. 27/09/2024 CC
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
Il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso un verbale di accertamento emesso dalla Fondazione Enasarco relativo a contribuzione omessa dalla società relativamente ad alcuni agenti.
Rilevava il Tribunale che non poteva applicarsi il comma 3 dell’art.444 c.p.c., in quanto esso riguardava il solo rapporto di lavoro subordinato. Per il caso di lavoro autonomo, doveva farsi applicazione del comma 1 dell’ art.444 c.p.c.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
La Fondazione Enasarco ha presentato scritto difensivo ai sensi dell’art.47, co.5 c.p.c.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso.
All’adunanza camerale, il collegio fissava in 60 giorni il termine per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.444, co.3 c.p.c. Sostiene che l’art.444, co.3 c.p.c. si applica anche al preponente dell’agente di commercio, mentre l’art.444, co.1 c.p.c. viene in luce nelle controversie previdenziali tra agente di commercio e Fondazione Enasarco.
Il motivo è fondato.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, per le controversie tra preponente e Fondazione Enasarco relative all’omessa contribuzione della prima, si applica l’art.444, co.3 c.p.c. (Cass.21082/09), e non il primo comma della norma. Il terzo comma trova applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale, in quanto l’obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni, come si verifica per le contribuzioni dovute all ‘ RAGIONE_SOCIALE da parte del preponente nel rapporto di agenzia; il primo comma rileva invece nella diversa fattispecie inerente agli obblighi contributivi a carico del l’agente , ove il soggetto obbligato coincide con il beneficiario delle prestazioni previdenziali (c.d. rapporto bilaterale).
A i sensi del comma 3 dell’art.444 c.p.c. la competenza si radica presso Roma dove è la sede centrale della Fondazione Enasarco, e non presso la sede periferica che procedette all’accertamento.
È infatti consolidato il principio (Cass.21082/09, Cass.3303/02) per cui la competenza si radica, ai sensi dell’art.444, co.3 c.p.c., prendendo a riferimento la sede dell’ufficio dell’ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l’eccedenza; pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge
o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi; ciò non è riguardo alla Fondazione Enasarco che ha centralizzato presso la sede di Roma la riscossione dei contributi.
Va dunque accolto il ricorso e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Spese al definitivo