SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 45 2025 – N. R.G. 00041459 2023 DEL 03 01 2025 PUBBLICATA IL 03 01 2025
RAGIONE_SOCIALE_1
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai  sensi  dell’art.  281sexies.3  c.p.c. nella  causa  civile  di  I  grado  iscritta  al  n.  NUMERO_DOCUMENTO promossa da
(C.F. ettiva
),  con  il  patrocinio  degli  avv.ti iliata in INDIRIZZO
Nocera Inferiore presso i difensori
Parte_1
P.IVA_1
OPPONENTE
contro con il patrocinio degli avvocati NOME COGNOME COGNOME NOME ciliata in INDIRIZZO, presso i difensori
OPPOSTA
La  causa  è  stata      trattenuta  in  decisione,  a  men te  dell’art  281sexies.3  c.p.c. previa precisazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l’opponente:
‘ voglia  il  Giudice  adito,  disattesa  ogni  contraria  istanza  deduzione  e  difesa,  così provvedere:
A)-IN VIA PRELIMINARE:
1) revocare l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 32949/2023 (n. 15069/2023).
2) Per le motivazioni sopra esposte al punto n.1) dell’atto di opposizione, dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere competente ratione territorii il Tribunale di Napoli.
3) Per le motivazioni sopra esposte al punto n.2), n.3) e n.4) dell’atto introduttivo del giudizio,  revocare  e,  comunque,  dichiarare  nullo  e  di  nessun  effetto  l’opposto  decreto ingiuntivo,  perchè  improcedibile  ed  inammissibile  nonchè  invalido  per  mancanza  di idonea prova scritta a sostegno della domanda.
4) revocare il decreto ingiuntivo per i motivi ut supra.
B)-NEL MERITO:
Per le motivazioni sopra esposte al punto n.4) dell’atto introduttivo:
1)-in accoglimento della proposta eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., accertare e  dichiarare che la nulla deve alla ‘,  per  la  causale  di  cui all’opposto decreto Parte_1 CP_1
2)-rigettare  conseguentemente,  ogni  domanda  e  qualsiasi  domanda  di  pagamento eventualmente proposta.
C)-IN ACCOGLIMENTO DELLA SPIEGATA DOMANDA RICONVENZIONALE
1)-In via principale: accertato il grave e colpevole inadempimento.
2)-Condannare alla restituzione della somma eventualmente corrisposta in esecuzione del decreto ingiuntivo.
3) Condannare alla restituzione delle somme corrisposte successivamente alla risoluzione contrattuale per fatti concludenti.
4)-Condannare,  altresì,  la  convenuta  al  risarcimento  del  danno  che  ci  si  riserva  di quantificare in corso di causa, ovv ero, in ogni caso, a liquidarsi d’ufficio, s econdo equità, ex art.1226 c.c.
5)-Con  espressa  richiesta,  su  tutte  le  somme  a  liquidarsi,  degli  interessi  legali  nella misura  prevista  dall’art.1282,  4°  comma,  codice  civile  (ovvero  al  saggio  pari  a  quello previsto  dalla  legislazione  speciale  relativa  ai  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni commerciali), a decorrere dalla data del deposito del presente atto di opposizione e fino al soddisfo.
Con vittoria  di  spese  e  competenze  del  giudizio  (oltre  accessori  come  per  legge)  con attribuzione ai procuratori per dichiarata antistatarietà. ‘
Per l’opposta:
‘piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere:
In via preliminare:
-accertare e dichiarare l’improcedibilità delle eccezioni e delle domande per venir meno della materia del contendere;
-accertare  e  dichiarare  la  nullità, inammissibilità  ed  improcedibilità  dell’atto  di citazione  in opposizione  al  decreto  ingiuntivo  per  assoluta  indeterminatezza  ed incertezza della domanda e dei documenti a sostegno della stessa per lesione del diritto di difesa della convenuta e per ogni altro motivo che il Tribunale riterrà di giustizia;
–  accertato che la pretesa creditoria è fondata, liquida, esigibile ed è stata riconosciuta tale
dalla debit rice e per l’effetto confermare  la  provvisoria  esecutorietà del decreto ingiuntivo n.15069/2023 – ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO – rep. 11739/2023 emesso dal Tribunale di Milano,  poiché l’opposizione  non  è  fondata  su  prova  scritta,  non  appare  di  facile  e pronta soluzione ed appare palesemente ed esclusivamente dilatoria.
Nel merito:
-respingere le domande e le eccezioni attoree perché infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente non provate per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 15069/2023 – ruolo n. 32949/2023 – rep. 11739/2023 emesso dal Tribunale di Milano e, conseguentemente, condannare in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 […]
dell’importo di Euro 22.887,20, oltre ad interessi moratori dal dovut effettivo  e  spese  di  procedura  liquidate  per  la  fase  monitoria  in  Euro  900,00  per compensi, oltre Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende; CP_2
-in ogni caso, condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il Giudicante riterrà sussistente, in persona del suo rappresentante  legale  pro  tempo i dell’importo di Euro 22.887,20, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 900,00 per compensi, oltre Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende; Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_2
–  respingere  le  domande  attoree  svolte  in  via  riconvenzionale  perché  infondate  sia  in fatto  che  in  diritto,  assolutamente non provate per i motivi di cui in narrativa e tutte palesemente temerarie;
In via subordinata
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze e domande svolte sia in via principale che in via riconvenzionale, accertare la sussistenza del diritto della convenuta opposta ad ottenere il pagamento dell’attività svolta e per l’effetto condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il Giudicante riterrà sussistente, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al degli importi – di Euro 22.887,20, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_2
spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 900,00 per compensi, oltre Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende; -di Euro 2.592,50 di cui alle fatture n. 465 e 491 del 2023 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia; -in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze e domande tutte, condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il Giudicante ritenga sussistente, […]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in degli importi – di Euro 22.887,20, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 900,00 per compensi, oltre Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende -di Euro 2.592,50 di cui alle fatture n. 465 e 491 del 2023 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia; -respingere, in ogni caso e per ogni motivo che il Tribunale riterrà sussistente, tutte le domande svolte e che verranno svolte, anche in via riconvenzionale, da in quanto infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente n Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_2 Parte_1
-condannare l’opponente ex art. 96 cod. proc. civ. per temerarietà palese della lite ed a titolo di risarcimento del danno come in narrativa meglio specificato, nella misura che il Giudice  riterrà di giustizia e/o comunque  applicare  all’opponente  una  sanzione pecuniaria in ogni caso non inferiore nell’ammontare ad Euro 10.000,00;
-condannare,  in  ogni  caso,  l’opponente,  in persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 91, 92 e 96 cod. proc. civ. al pagamento delle spese processuali del presente procedimento;
-con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
-in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
– si chiede di essere ammessi fin da ora a prova contraria sulle istanze istruttorie della controparte ove la medesima non venisse dichiarata decaduta in quanto indica i termini ex art. 183 c.p.c. in luogo dei termini ex art. 171 ter c.p.c.;
-si chiede ammettersi ove il Tribunale lo ritenesse necessario l’istanza di verificazione ex art.216 c.p.c. così come allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta da intendersi in questa sede integralmente trascritta.
Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria da formularsi nei termini di rito nel giudizio di merito.’
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha  ottenuto  dal  Tribunale  di  Milano  il  decreto  ingiuntivo provvisoriamente  esecutivo  n.  15069/2023  con  cui  è  stato  ingiunto  ad RAGIONE_SOCIALE_1 […]
il pagamento immediato dell’importo, in linea capitale, di pari al complessivo importo delle fatture nn. 236,287,337,374 del l’anno 2023 (doc. 1 monitorio), emesse a titolo di canoni contrattualmente pattuiti per il parcheggio e la pulizia degli automezzi della relativi ai servizi prestati nei mesi da maggio a settembre rt sottoscritti dai dipendenti d ell’ingiunta (doc. 2 monitorio). La clausola ex art 642 c.p.c. è stata concessa alla luce della dichiarazione sub doc 4 monitorio. Parte_1 Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, in petenza  del  Tribunale  di  Milano  ad  emettere  il  decreto ingiuntivo, competente essendo il Tribunale di Napoli ai sensi dell’ art. 19 c.p.c., perché la sede del l’opponente è  a  Napoli, o ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182.4 c.c. perché la prestazione doveva essere eseguita in Napoli, trattandosi di credito non liquido. Parte_1
L’opponente ha comunque chiesto la revoca del titolo allegando il difetto dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. per richiedere e ottenere il decreto ingiuntivo con riferimento al credito portato dalle fatture in assenza dell’estratto autentico dei libri IVA .
Ha negato, poi, l’esistenza di un contratto scritt o, ha disconosciuto i documenti allegati al fascicolo monitorio in quanto non firmati dal legale rappresentante ed ha escluso il potere di firma da parte del sottoscrittore; ha sollevato eccezione ex art 1460 c.c. e in via riconvenzionale ha chiesto dichiararsi il contratto risolto per inadempimento della convenuta opposta con conseguente condanna alla restituzione di quanto pagato dopo la notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo , pari a € 25.011,00, nonché di € 2 .592,50, pari alla somma di ulteriori 2 fatture (nn 465,491/23 non azionate in sede monitoria), oltre al risarcimento del danno.
L’opposta si è costituita replicando che:
– il Tribunale di Milano è competente ex artt. 20 c.p.c. -1182.3 c.c. considerato che luogo di adempimento dell’obbli gazione pecuniaria dedotta in giudizio è Milano, ove ha la sua sede;
– il decreto è stato emesso in presenza dei requisiti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. perché fondato su fatture, sul contratto, sui report dei servizi, sulla ricognizione di debito di
Parte_1
Ha  concluso  per  la  dichiarazione  di  cessazione  della  materia  del  contendere,  avendo l opponente ‘ pagato la somma precettata senza riserva di ripetizione, di inammissibilità/nullità improcedibilità della domanda, per il  rigetto dell’opposizione e
della  domanda  riconvenzionale  e  per  la  conseguente  conferma  del  decreto  ingiuntivo opposto  e  in  subordine  per  la  condanna dell’opponente  al  pagamento  della  somma ingiunta e di quella portata dalle fatture 465 e 491/23; in ogni caso per la condanna ex art 91,96 con clausola ex art 93 c.p.c. Ha formulato istanza di verificazione ex art 216 c.p.c.
Con ordinanza del 3.7.2024 e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dalle parti nelle rispettive memorie ex art 171ter n. 2 c.p.c. e sono state respinte le richieste di CTU e di ispezione avanzate da per  la  precisazione  delle quindi  è  stata fissata  l’udienza conclusioni e la discussione orale ai sensi dell’art 281sexies c.p.c. Parte_1
Ciò premesso, ad esito della causa, è possibile concludere come segue.
Va respinta l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’opponente essendo territorialmente competente  in  ordine  alla  controversia  il  Tribunale  di  Milano  ai  sensi  degli  artt.  20 c.p.c.-1182.3 c.p.c. stante la certezza  e liquidità del credito pecuniario  azionato (l’opponente ha sottoscritto per accettazione l’offerta con il tariffario dell’opposta doc 2 monitorio e, almeno con riferimento alle fatture 236,337,287 è in atti una promessa di pagamento doc 4 monitorio = 5 opposta).
Il motivo di opposizione relativo al difetto dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo non è fondato perché in sede monitoria sono stati  allegati  al  ricorso:  le  fatture  azionate , l’offerta  economica  accettata,  i  report sottoscritti  da  personale  dell’ingiunta,  la  dichiarazione  ricog nitiva  con  riguardo  a  tre delle fatture azionate (docc. 1,2,4 monitorio).
Invero, il 4.9.23 , nel pagare la fattura relativa alla mensilità di maggio 2023 (n 179) ha promesso il pagamento a breve anche delle fatture oggetto del sollecito del 28.8.23 (nn. 236,337,287), poi azionate monitoriamente (doc. 4 monitorio) insieme alla n 374 emessa il 4.9.23 e riferita ai servizi resi nell’agosto 2023 ; la convenuta gode, dunque , almeno per l’importo di € 16.750,00, in linea capitale, del beneficio di cui all’art 1988 c.c. comportante la presunzione di esistenza e validità del rapporto fondamentale e a carico del debitore l’onere probatorio di dimostrarne l’inesistenza/invalidità o l’ estinzione ovvero l’esistenza di una condizione o di un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento. (Cass. Sez III 4804/2006; sez III 15575/00), evenienze, queste, non verificatesi. Parte_1
In  ogni  caso -e con  riferimen to  all’ ulteriore  fattura  n  NUMERO_DOCUMENTO,  va  premesso  che l’opponente  ha  effettuato  un  generalizzato disconoscimento  di  tutti  i  documenti allegati  al  ricorso  monitorio  da  considerarsi tamquam  non  esset ( Cass.  Ord.  17313/21:  ‘ il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea  a  tal  fine  una  contestazione  generica  oppure  implicita,  perchè  frammista  ad  altre  difese  o
meramente  sottintesa  in  una  diversa  versione  dei  fatti;  inoltre,  la  relativa  eccezione  deve  contenere specifico  riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato ‘ ;  anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012).
Si aggiunga che il disconoscimen to risulta anche tardivo a mente dell’art 214 c.p.c. atteso che la medesima documentazione posta a base del ricorso ex art 633 c.p.c. era già stata prodotta  in  giudizio  da nel  procedimento  cautelare  incardinato  da NUMERO_DOCUMENTO2
Parte_1
per ituzione del mezzo che la prima tratteneva e
non  risulta  che  in  quella  sede  sia  stata  disconosciuta  da
(RG
Parte_1
31860/23 Tribunale di Milano Sezione IV Civile
–
docc 6,7,8 o
Soltanto con la memoria ex art 171ter n 1 c.p.c. l ‘opponente ha evocato genericamente la fattispecie  di  cui  all’art  2712  c.c. che  richiede  invece  un  disconoscimento  tempestivo chiaro circostanziato esplicito (Cass 17526/16; Cass. ord 12794/21)
Ciò  posto,  il  credito  azionato  è  sorretto  da  plurima  e  adeguata  documentazione:  il contratto  stipulato  tra  le  parti,  i  report  sottoscritti  dai  dipendenti  di Parte_1
(doc  2  monitorio),  la  dichiarazione  avente  valore  di  promessa  di […]
relativa a tre delle 4 fatture oggetto di iniziativa monitoria (doc 4 monitorio). In questa fase l opposta sub docc 12-16 ha altresì prodotto corrispondenza intercorsa tra ‘ le parti anche nel periodo in esame (maggio 23) che attesta l esistenza del rapporto tra le ‘ parti.
In  definitiva  l’opposizione  a  decreto  ingiuntivo  deve  essere  respinta e  la  somma  di € 25.011,00, versata in data 6/9 ottobre 2023 da RAGIONE_SOCIALE_RAGIONE_SOCIALE
a seguito della notificazione di ricorso ex art 633 c.p.c., decreto ingiuntivo soriamente esecutivo ed atto di precetto (oltretutto senza riserva di ripetizione), resta acquisita in capo ad il decreto ingiuntivo, per effetto del sopravvenuto pagamento, deve essere revocato (Cass Sez. 1, n. 13085 de l 22/05/2008: ‘ Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.) […] RAGIONE_SOCIALE_1
Le  ragioni  che  ostano  al  rigetto dell’opposizione  comportano  anche  la  reiezione  della domanda riconvenzionale dell’opponente volta risoluzione del contratto, alla restituzione delle somme versate a seguito o comunque dopo la notificazione del titolo e al risarcimento del danno.
Resta irrilevante la tematica introdotta da a  proposito della mancata  adesione  di ottoscrivere  una convenzione  di  negoziazione  assistita  atteso  che  il  procedimento  non  si  applica  al giudizio monitorio. Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_1
Le spese processuali seguono il principio di cui all’ art 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo  ex  DM  55/14  e  147/22  con  la  riduzione  massima  per  la  fase  istruttoria  e
decisoria  in  rapporto  all’attività  ivi  effettivamente  espletata e  con  clausola  ex  art.  93 c.p.c. in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso.
Vista la formulazione adottata da ove conclude per il risarcimento dei danni da lite temeraria, la sua .c. va inquadrata nella fattispecie di  cui  al  primo  comma  e  poiché  la  convenuta non ha assolto all’onere  di  allegar e, ‘ gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015), la richiesta non può trovare accoglimento. RAGIONE_SOCIALE_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, istanza, eccezione respinta, rigetta l’opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutiv ibunale di Milano in Parte_1
favore di
RAGIONE_SOCIALE_1
dato atto
CP_1
re 2023, ha pagato a
Parte_1
[…]
€
25.011,00, a seguito della notificazione di ricorso ex art. 633 c.p.c., decreto provvisoriamente  esecutivo  e  precetto,  revoca  il  decreto  ingiuntivo  n.
15069/2023  del  Tribunale  di  Milano  e  dichiara  che  la  somma  pagata  da
[…]
Parte_1
resta acquisita in capo a
RAGIONE_SOCIALE_1
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
Parte_1
c ondanna l’opponente a rifondere all’opposta le spese processuali liquidate in € 3.386,50 per  compenso,  oltre  15%  per  spese  generali,  CPA  e  IVA.,  da  distrarsi  in  favore  dei difensori antistatari.
Milano, 3.1.2025
IL GIUDICE
dr.ssa NOME COGNOME