Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10011 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10011 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:
Giudice di Pace di Ivrea -Sezione Unica Civile -Dott.ssa NOME COGNOME nella causa iscritta al N.RG 2708/2023, del 15.05.2024 pendente tra:
NOME COGNOME
e
COMUNE DI COGNOME;
nonché
RAGIONE_SOCIALE-TORINO udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME Dott.
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Osserva
NOME COGNOME aveva avanzato opposizione, davanti al Giudice di pace di Savona, avverso intimazione di pagamento
emessa dall’Agenzia delle Entrate di Torino, eccependo il difetto di notifica dei provvedimenti prodromici alla cartella esattoriale.
L’adito Giudice si era dichiarato incompetente per territorio, declinando la competenza in favore del Giudice di pace di Ivrea, luogo di residenza dell’intimato e, quindi, dell’esecuzione.
Colà il processo è stato riassunto.
Il giudice della riassunzione -rilevato che con l’opposizione era stata contestata la mancata notificazione dell’atto presupposto e che, pertanto, la competenza si apparteneva al Giudice di pace di Savona per le violazioni accertate in quel territorio – ha proposto regolamento d’ufficio avverso l’ordinanza con il quale il Giudice di pace di Savona lo aveva investito della competenza.
La richiesta di regolamento formulata ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. è fondata.
Secondo l’orientamento che appare più persuasivo al Collegio l’opposizione cd. “recuperatoria” avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (già previste dagli artt. 22 e 22 bis della l. n. 689 del 1981); sicché, essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (c. Cass., Sez. 6, n. 24091/2018).
Nel caso al vaglio il Collegio è dell’avviso che qui ricorr a una tale evenienza. Invero, in virtù del fatto stesso che il ricorrente affermi di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali d’infrazione al codice della strada, deduce, di conseguenza, la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
In conclusione, va affermata la competenza del giudice di pace di Savona, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse nel termine stabilito dall’art. 50 cod. proc. civ .
P.Q.M.
dichiara la competenza del Giudice di pace di Savona, davanti al quale rimette le parti nel termine di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.