Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14121 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul regolamento di competenza iscritto al n. 6241NUMERO_DOCUMENTO2023 R.G. sollevato dal TRIBUNALE NOVARA con ordinanza n. 3019/2022 depositata il 09/03/2023, nel procedimento proposto da:
I COGNOME
NOMECOGNOME
Le] COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
I
-ricorrenti- nell’interesse del minore
BRAGIONE_SOCIALE.
-intimato-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso depositato in data 27.10.2022
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e B.F.
hanno chiesto al Tribunale di Novara l’attribuzione al minore
Numero registro generale B241,2023
Numero sezionale 1244,2024
Nurnero di raccolta generale 14121f2024
Data pubblicazione 21,135,2024
del cognome omissis, posto che: a) con sentenza n. 35112021 il Tribunale di Vercelli ha accertato che il minore pur se NOME. nato in costanza di matrimonio tra NOME.F. e , non è figlio biologico di quest’ultimo; con dichiarazione resa il 18.12.2021 all’Ufficiale dello stato civile del comune COGNOME B.S. COGNOME come
NOME I Chivasso, NOME RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto il minore proprio figlio.
La medesima domanda era stata avanzata dalle stesse parti al Tribunale di Ivrea con ricorso depositato in data 6.6.2022, ma con decreto del 26.10.2022 il Tribunale di Ivrea aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo sussistere la competenza del Tribunale di Novara in forza del luogo di nascita del minore. Il Tribunale di Novara ritiene invece che giudice competente sia quello del luogo di residenza del minore (Chivasso), comune rientrante nel circondario del Tribunale di Ivrea, o al più il Tribunale di Vercelli, nel cui circondario si tro l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di n del minore. Ha pertanto sollevato d’ufficio il regolamento di competenza.
Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso nel senso che il criterio di maggiore adeguatezza sia quello che radica la competenza per territorio nel circondario dove si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è stato registrato l’a nascita del minore. Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di atto di nascita formato dall’ufficiale di stato civile del comune di Livorno Ferraris (comune ubicato nel distretto del tribunale di Vercelli), la competenza territoriale – in relazione al giudizio ex art. 262 c.c. da radicare nel tribunale di Vercelli nel cui circondario si trov l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di n del minore.
RITENUTO CHE
1.- Il ricorso è fondato
Nel nostro ordinamento si è ormai affermato il principio di prossimità in riferimento all’individuazione del giudice competente in tema di provvedimenti riguardanti i minori, in virtù del quale si determina la competenza del giudice del luogo di residenza del minore stesso, COGNOME non diversamente del resto da quanto avveniva quando questi provvedimenti erano di competenza del giudice minorile. Il giudice del luogo di residenza del minore è ritenuto infatti quello maggiormente idoneo a valutare le sue esigenze, in ragione non solo del suo stretto collegamento con il luogo in cui è stabilmente collocato il centro degli affetti, degl’interessi e d relazioni del minore, ma anche della possibilità, che egli ha d procedere in qualsiasi momento all’ascolto di quest’ultimo, adempimento ormai ritenuto imprescindibile in tutti i procedimenti riguardanti i minori (si veda Cass. sez. un., 19/10/2022, n.30903). L’ascolto, in particolare, COGNOME è un diritto del minore previsto in via generale dall’articolo 315 bis c.c. e nella specifica fattisp espressamente ribadito dal quarto comma dell’articolo 262 c.c. correttamente richiamato dal Tribunale di Novara, disposizione qui rilevante in concreto considerando che il minore in questione è nato nell’DATA_NASCITA e quindi è prossimo a compiere dodici anni.
2.- Il criterio della prossimità COGNOME oggi ha trovato COGNOME una espressa ricognizione normativa nella formulazione dell’art. 473 bis. 11 c.p.c. applicabile dal 28 febbraio 2023 il quale dispone che per tutt i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Anche se tale norma non trova applicazione nella specie, applicandosi il regime normativo ratione temporis vigente, può essere valorizzata come indice sintomatico del recepimento, da parte del legislatore, delle affermazioni
Numero registro generale B241,2023
Numero sezionale 1244,2024
Nurnero di raccolta generale 14121f2024
Data pubblicazione 21,135,2024
COGNOME
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giurisprudenziali che hanno individuato il «foro del minore», sulla base della sua vicinanza al medesimo.
3.- Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Ivrea nel cui circondario è compreso il Comune di Chivasso, luogo di residenza del minore.
La regolazione delle spese al merito
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Ivrea, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivist giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli alt dati identificativi dell’interessato riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma, il 13/03/2024.