Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3655 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3655  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul  regolamento di  competenza d’ufficio  proposto  dal  Tribunale  di Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  con  ordinanza  n.  R.G.  1567/2024  del 02/10/2024,  depositata  il  02/10/2024,  nel  procedimento  R.G. 20702/2024 pendente fra:
NOME,  rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME proponeva ricorso avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, per l’accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
« In INDIRIZZO principale,
per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell’ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del    21.07.2020,  e  dei  successivi  decreti  ministeriali  e  direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare  e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di  un  titolo  abilitante  all’insegnamento  costituito  dal  diploma  di laurea e dei 24 cfu
ordinare al Ministero convenuto di inserire parte ricorrente,  con priorità nelle graduatorie Mad  della Provincia di  RAGIONE_SOCIALE  e/o dell’RAGIONE_SOCIALE, classi di concorso A-008, A-016, A-017, A-035, A-037 e A-044 ovvero per quelle    ritenute  oppure  in  quelle  ritenute  accessibili  in  corso  di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come  per  legge,  con  precedenza  rispetto  ad  altri  docenti  non abilitati all’insegnamento;
 conseguentemente  ordinare  al  Ministero  resistente,  all’esito dell’inserimento  prioritario  in  Graduatoria,  di  conferire  incarichi  di supplenza, all’esito dell’esaurimento delle vigenti graduatorie GPS, con priorità a parte ricorrente rispetto agli altri docenti non abilitati inseriti nelle MAD»;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza pronunciata il 09/05/2024 e depositata il 10/05/2024 nel procedimento RGN 927/2022, dichiarava  la  propria  incompetenza  per  territorio,  indicando  quale giudice competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  evidenziava  che  nel  caso  portato  al  suo esame doveva trovare applicazione il principio di diritto enunciato da Cass. n.1069/2015, in considerazione del fatto che non risultasse  prospettata  la  sussistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  con l’amministrazione scolastica al momento del deposito del ricorso; riteneva, pertanto, che la competenza spettasse al giudice nella cui quale  il  ricorrente circoscrizione  aveva sede  l’ufficio presso  il chiedeva di essere assunto;
sulla base di queste premesse il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE riteneva che la  parte  ricorrente  avesse  chiesto  «con  domanda  del  4.2.2022» l’inserimento con  priorità presso  un  istituto RAGIONE_SOCIALE sito in Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  e  che  pertanto  la  competenza  per territorio ex art.413 comma quinto cod. proc. civ. spettasse a quel Tribunale;
il  Tribunale  di  Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  nel  richiedere  d’ufficio  il regolamento  di  competenza,  ha  evidenziato  che  nella  domanda giudiziale la parte ricorrente non aveva indicato alcuna priorità tra le  sedi  richieste,  avendo  fatto  riferimento  alle  graduatorie  della Provincia di RAGIONE_SOCIALE e ad ogni altra graduatoria ritenuta accessibile, e che pertanto sussistesse la competenza concorrente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, originariamente adito;
la  Procura  Generale,  nella  sua  requisitoria,  ha  concluso  per  la declaratoria della competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  al  quale  si intende  dare  in  questa  sede  continuità,  la  competenza  anche  per territorio ex art. 413 cod. proc. civ. si determina di regola in base al contenuto della domanda giudiziale (Cass. 10/06/2020 n.11023);
la domanda giudiziale ha per oggetto la costituzione del rapporto di lavoro pubblico presso la struttura periferica conseguente
all’inserimento nelle graduatorie, e non afferisce ad un rapporto di lavoro  già  in  esecuzione  al  momento  del  deposito  del  ricorso introduttivo;
come ritenuto da entrambi i giudici di merito la competenza viene pertanto determinata – ex art. 413 comma quinto cod. proc. civ. -secondo il criterio della equiparazione quoad effectum tra rapporto di lavoro reale e rapporto di lavoro virtuale, secondo il principio di diritto enunciato da Cass. 25/05/2015 n.10697 nella cui motivazione si legge: « le pronunce di questa Corte sopra richiamate (Cass. Sez. U, 11043/2001 e Cass. 16536/2002 cit.) hanno sancito il principio in virtù del quale si deve stabilire un’equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, e considerato che l’art. 413 c.p.c., comma 5 ripropone, simmetricamente, nella sostanza, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, i criteri di cui all’art. 413 c.p.c., commi 2 e 3 (circoscrizione ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto), che, per i pubblici dipendenti, si identificano in quello della circoscrizione ove ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, altrettanto simmetricamente può richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale applicato in ipotesi similari in materia di lavoro privato allorché viene in rilievo una domanda di costituzione del rapporto»;
nella domanda giudiziale NOME COGNOME ha chiesto l’inserimento « con priorità nelle graduatorie Mad della Provincia di RAGIONE_SOCIALE  e/o    dell’RAGIONE_SOCIALE»;
ha  dunque  errato  il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  nel  dare  rilievo  ad  una indicazione prioritaria verosimilmente compiuta in sede amministrativa,  ma  non  riproposta  nella  domanda  giudiziale  che
prospetta in via concorrente ed equiparata l’inserimento nelle graduatorie Mad della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’inserimento nelle graduatorie dell’istituto RAGIONE_SOCIALE di Barcellona Pozzo di Gotto; avuto riguardi ai principi di diritto di Cass. 10697/2015 cit. e di quanto prospettato nella comparsa si deve, pertanto, dichiarare la competenza per territorio ex art.413 comma quinto cod. proc. civ. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di  RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge. Così deciso in Roma, il 05/02/2025.