Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29898 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29898 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 12063/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che ha incorporato RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, P_IVA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
NOME, c.f.CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL resistente
avverso la sentenza n. 1911/2023 del giudice del lavoro del Tribunale di Catania, pubblicata il 9-5-2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1810-2023 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO: regolamento di competenza
R.G. 12063/2023
C.C. 18-10-2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in funzione di giudice del lavoro.
FATTI DI CAUSA
1.La sentenza n. 1911 pubblicata il 9-5-2023 del giudice del lavoro del Tribunale di Catania ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE e ha parzialmente accolto la domanda del ricorrente NOME COGNOME volta a ottenere il pagamento di differenze retributive riferite allo svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario.
La sentenza ha dichiarato che non era contestato che il ricorrente avesse prestato la sua attività lavorativa presso le sedi di Catania in INDIRIZZO e INDIRIZZO e di Misterbianco in INDIRIZZO e che tali sedi integrassero la nozione di dipendenza aziendale ai fini dell’individuazione del foro speciale ex art. 413 co. 2 cod. proc. civ.; ha aggiunto che la cessione del ramo di azienda era intervenuta solo successivamente al deposito del ricorso in data 21-11-2017 mentre in precedenza era stato realizzato solo un affitto del ramo di azienda, in data 14-7-2015 successiva alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente.
2.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 cod. proc. civ. con atto notificato il 31-5-2023, chiedendo che fosse dichiarata la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. Ha evidenziato che il contratto di lavoro si era perfezionato a Barcellona P.G. ove era anche la sede della società datrice di lavoro, che il rapporto di lavoro era cessato il 23-12-2014, in data 14-7-2015 erano stati ceduti i punti vendita in forza di affitto di azienda e il ricorso introduttivo era stato depositato il 30-9-2016; ha richiamato
l’ordinanza n. 21648 depositata in data 21 -7-2020 della Cassazione che ha già statuito nel senso di dichiarare la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. in un caso identico, nel quale era parte la medesima RAGIONE_SOCIALEDI.ALRAGIONE_SOCIALE
NOME NOME ha depositato memoria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato nel merito.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n.4, 377 e 380bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in funzione di giudice del lavoro.
All’esito della camera di consiglio del 18-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal resistente sulla base del rilievo che nel ricorso la società si sarebbe limitata a proporre l’eccezione di incompetenza territoriale solo con riferimento alla sede della società e al luogo di conclusione del contratto di lavoro, senza riferimento al criterio costituito dalla sede della dipendenza presso la quale il lavoratore prestava la sua opera.
Diversamente da quanto sostenuto dal resistente, la ricorrente nel ricorso ha sostenuto non solo che i criteri posti dall’art. 413 co.2 cod. proc. civ. relativi al luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro e si trovava l ‘ azienda individuavano la competenza del Tribunale di Barcellona P.G., ma ha anche specificamente censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto la competenza del Tribunale di Catania in relazione alla dipendenza presso la quale il dipendente lavorava; in questo modo la ricorrente ha riproposto l’eccezione di incompetenza in modo compiuto, contestando tutte e tre i fori alternativi e concorrenti, mentre non comporta inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.
366 co.1 n. 6 cod. proc. civ. il dato che non sia stato trascritto nel ricorso l’intero contenuto della memoria di costituzione nella parte in cui aveva sollevato l’eccezione . Infatti, la circostanza che la sentenza impugnata abbia esaminato l’eccezione nel merito in sé indica che l’eccezione era stata ritualmente formulata e quindi la ricorrente non aveva ragione di trascrivere nel proprio ricorso per cassazione il contenuto della sua memoria di costituzione sul punto, ma doveva confutare la decisione impugnata che non aveva recepito quelle deduzioni, come in effetti ha fatto. La circostanza che l’eccezione fosse stata ritualmente formulata risulta confermata dalla verifica del contenuto della memoria di costituzione, che la Corte deve eseguire quale giudice dell’ammissibilit à del ricorso innanzi a essa proposto : nella memoria la società aveva specificamente eccepito l ‘incompetenza per territorio con riguardo ai tre distinti fori e aveva dedotto i fatti, relativi alla cessazione del rapporto di lavoro e alla cessione dei punti vendita in forza di contratti di affitto più di sei mesi prima dell’instaurazione del giudizio .
2.Il ricorso deve essere accolto, dichiarando la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona P.G.
Come evidenziato dalla società ricorrente, la fattispecie è del tutto analoga a quella già decisa dalla Suprema Corte con l’ordinanza Sez.6L n. 21648 depositata in data 8-10-2020 (Rv. 659017-01), in quanto anche in questo caso, come in quello già deciso, è pacifico che il rapporto di lavoro tra un altro lavoratore e la medesima società qui ricorrente era cessato prima del trasferimento dei punti vendita in forza di contratto di locazione e che tra la data in cui la società ha trasferito i punti vendita a Catania e la data in cui è stato depositato il ricorso sono decorsi più di sei mesi.
Si richiama quanto si legge in Cass. 21648/2020, alla quale si deve dare continuità: « il criterio prescelto dal Tribunale di Catania non è, tuttavia, attuale;
l’art. 413 cod. proc. civ. prevede, quale criterio di individuazione del giudice competente territorialmente, oltre al luogo in cui è sorto il rapporto, anche quello in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della conclusione del rapporto; tale ultimo criterio mantiene la sua validità anche in caso di trasferimento dell’azienda o cessazione di essa o della sua dipendenza, purché però la domanda sia proposta entro il preciso limite temporale, indicato dal legislatore, di sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione (art. 413, comma 3°, cod. proc. civ.;
la ragione giustificatrice della prevalenza conferita al criterio del foro dell’azienda risiede, come evidenziato anche in dottrina, nell’esigenza di riservare il miglior trattamento possibile alle controversie medesime, finalità al cui conseguimento si ritiene concorra in modo decisivo la sussistenza di una inerenza funzionale tra il rapporto dedotto in giudizio e l’azienda;
tale ultimo legame viene considerato esistente in via presuntiva dal legislatore anche nelle ipotesi del trasferimento o della cessazione dell’azienda (o di una dipendenza della stessa), purch é entro il limite temporale di sei mesi dall’avvenuta trasformazione, decorsi i quali deve ritenersi estinto il titolo di competenza territoriale dato dalla sede dell’azienda (o della sua dipendenza) presso cui il lavoratore prestava la sua attività;
sebbene la norma non menzioni affatto l’ipotesi giuridica dell’affitto di azienda, deve tuttavia considerarsi che siffatta trasformazione dell’assetto aziendale va fatta rientrare nella più generale ipotesi del trasferimento di azienda;
secondo l’insegnamento di questa Corte, la vicenda regolata dall’art. 2112 cod. civ. ricorre non soltanto nei casi di vendita, affitto ed usufrutto di azienda, ma anche in ogni altra ipotesi che, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa, determini la sostituzione del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale detta sostituzione trova attuazione (Cass. 2/10/1998 n. 9806; Cass. 29/11/1996 n. 10688; Cass. 5/4/1995 n. 3974; Cass. 16/5/1987 n. 4600) ».
Di seguito l’ordinanza ha considerato che i punti vendita di Catania erano stati ceduti da RAGIONE_SOCIALE con contratto di affitto del 14-7-2015 e che erano decorsi più di sei mesi tra quella data e la data in cui era stato depositato il ricorso introduttivo; quindi ha posto il principio di diritto, valevole e da applicare anche nella fattispecie, secondo il quale: « Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. civ., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest’ultimo criterio, la c ui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all’art. 18 cod. proc. civ., previsto dall’art. 413, quarto comma soltanto in via sussidiaria ».
A fronte delle specifiche statuizioni di Cass. 21648/2020, secondo le quali il caso dell’affitto della dipendenza dell’azienda rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 413 co. 2 cod. proc. civ. e secondo le quali la cessione dei punti vendita di Catania da parte di RAGIONE_SOCIALE è avvenuta in forza di contratto di affitto del 14-7-2015, non
rimane spazio per l’accoglimento delle tesi del resistente, laddove sostiene che il trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. non rilevi ai fini dell’art. 413 co.2 cod. proc. civ. e laddove sostiene che il trasferimento avvenuto in forza del contratto del 14-7-2015 non abbia i requisiti richiesti dall’art. 21 12 cod. civ. Del resto, la stessa sentenza impugnata ha dichiarato che in data 14-7-2015 era avvenuto l’affitto di ramo di azienda, e perciò ha accertato in fatto la relativa circostanza, ma ha er roneamente ritenuto irrilevante l’affitto del ramo di azienda ai fini dell’applicazione dell’art. 413 co. 2 cod. proc. civ.
3.In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata, dichiarando la competenza del Tribunale di Barcellona P.G., con termine ordinario di riassunzione e rimessione al giudice di merito della statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale statuirà anche sulle spese del presente giudizio, fissando il termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione del giudizio decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione