Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1801 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
Oggetto
REGOLAMENTO COMPETENZA NOZIONE DIPENDENZA AZIENDALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 13130-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/05/2023 R.G.N. 10260/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
1.- Il tribunale di Roma, con ordinanza in data 16/5/2023, viste le note in sostituzione dell’udienza, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE ammettendo le prove in relazione alla causa proposta nei suoi confronti da COGNOME NOME, dopo la fine del rapporto di lavoro.
2.- A fondamento della decisione il tribunale ha sostenuto che esistesse la propria competenza territoriale in quanto gli autobus aziendali, su cui lavorava il ricorrente, erano stati parcheggiati sino a gennaio 2021 in INDIRIZZO in Roma dove pacificamente gli autisti si recavano all’inizio del turno, lasciavano i loro effetti personali in un container, prelevavano il mezzo per il trasporto dei turisti e rientravano a fine turno; tale area adibita a parcheggio costituiva una dipendenza aziendale agli effetti dell’articolo 413 c.p.c.; dal gennaio 2021 l’area di parcheggio era stata trasferita da INDIRIZZO a INDIRIZZO sempre nel Comune di Roma; tale trasferimento del luogo dove il lavoratore era addetto al momento della cessazione del rapporto non faceva venir meno il criterio di collegamento con la competenza del tribunale di Roma anche se la causa era stata proposta nel 2022, oltre i sei mesi dal trasferimento della dipendenza ex art. 413 comma 3 c.p.c. posto che il criterio del luogo dell’azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha sì carattere temporaneo, ma a condizione che l’azienda o la
dipendenza siano cessate definitivamente o trasferite in un luogo che non radichi più la competenza dello stesso tribunale, mentre nel caso di specie la sede aziendale era rimasta a Roma essendo stata trasferita all’interno dello stesso comune.
3.- Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza la RAGIONE_SOCIALE con due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito il lavoratore.
Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Ragioni della decisione
1.- Con il ricorso per regolamento di competenza la RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto in primo luogo di aver sollevato nella memoria di costituzione l’eccezione di competenza per territorio del tribunale di Roma in favore del tribunale di Tivoli, avendo l’azienda sede a Zagarolo, nel circondario di questo ultimo tribunale; e di aver eccepito che sin dal gennaio del 2020 il parcheggio di INDIRIZZO Lunghezzina era stato chiuso e cessato avendo la società acquisito un’altra area di parcheggio in INDIRIZZO, nel medesimo comune di Roma; per tale fatto essa aveva eccepito la perenzione del termine semestrale che, ai sensi dell’art. 413,3 comma c.p.c., consentiva la permanenza della competenza per territorio presso il tribunale di Roma, attesa l’intervenuta cessazione dell’asserita dipendenza da ben oltre un anno dalla data del deposito del ricorso introduttivo.
Sosteneva pertanto la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’articolo 413 c.p.c. avendo nella
fattispecie il tribunale equivocato tra il concetto di sede e quello di dipendenza aziendale, al fine di radicare la competenza; in quanto, pur rilevando che la dipendenza in INDIRIZZO fosse cessata ben oltre un anno prima del deposito del ricorso, il tribunale ha chiamato poi tale dipendenza sede ed ha fatto erroneo riferimento ad un asserito trasferimento della dipendenza (chiamata sede) nel medesimo comune quale fatto ritenuto rilevante ai fini della permanenza della competenza.
2.- Il motivo è infondato.
Ed invero, premesso che il trasferimento di cui si discute non si riferisce ad altro se non a vicende modificative della ubicazione spaziale dell’azienda o della dipendenza ai soli fini della competenza territoriale, va condivisa la soluzione individuata dal tribunale di Roma secondo cui la cessazione del criterio temporaneo della azienda o della dipendenza – nel caso di inizio della causa oltre i sei mesi dal trasferimento -presuppone ab imis uno spostamento idoneo ad incidere sulla competenza territoriale.
Ed invero, anzitutto nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, va rilevato che non esiste alcuna tardività dell’eccezione di competenza che risulta ritualmente sollevata nella memoria di costituzione tempestivamente depositata; a nulla rilevando ovviamente che la stessa eccezione sia stata decisa successivamente, dopo la prima udienza, dato che ai fini della tempestività dell’eccezione conta esclusivamente il momento in cui essa sia stata sollevata ad opera della parte (v. Cass. Ordinanza n. 18271 del 16/09/2016).
3.- In secondo luogo, va pure rilevato che il tribunale ha affermato che la causa sia stata proposta nel 2022 dopo sei mesi dal trasferimento della dipendenza da INDIRIZZO a INDIRIZZO; e tale presupposto è pacifico e non contestato nella causa, agli effetti dell’art. 413, comma 3 c.p.c.
4.- Ciò detto, la soluzione cui è giunta la decisione impugnata, affermativa della competenza del medesimo Tribunale di Roma, va ritenuta corretta e conforme a legge dovendo escludersi anzitutto che alla base della stessa vi sia alcuna confusione tra il luogo della sede e quello della dipendenza; il tribunale ha sempre fatto corretto riferimento alla dipendenza aziendale, anche laddove per un lapsus COGNOME ha impiegato il termine sede; essendo incontestato nella causa che la sede aziendale sia altrove (in Zagarolo), e che in ogni caso qui si discute soltanto della dipendenza ovvero dell’area di parcheggio degli autobus aziendali e del suo spostamento da INDIRIZZO a INDIRIZZO, sempre all’interno del Comune di Roma.
5.Nel merito la questione interpella l’interpretazione dell’art. 413 c.p.c. con cui il legislatore ha delineato il perimento della competenza territoriale del giudice del lavoro, che ha natura inderogabile ed è pertanto rilevabile d’ufficio, dettando alcuni fori speciali esclusivi ed alternativamente concorrenti.
In particolare rilevano il secondo e terzo comma della norma citata, ove è previsto che: ‘2. – Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso
la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. 3.- Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla c essazione’.
6.- Ciò premesso, va in primo luogo evidenziato che, a mente della medesima disciplina appena indicata, quando non vi sia stato alcun trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, la domanda può essere svolta dalle parti in ogni tempo nei medesimi luoghi indicati nel secondo comma, a prescindere dal momento in cui sia cessato il rapporto di lavoro.
7.Analoga soluzione deve essere apprestata, secondo questo Collegio, quando la domanda viene proposta oltre il termine di sei mesi da uno spostamento della dipendenza o dell’azienda (all’interno dello stesso comune o dello stesso circondario) che sia però inidoneo ad incidere sulla competenza territoriale, ai sensi del 3° comma dell’art.413 c.p.c.
8.- Questa ultima disposizione, laddove dice che la competenza ‘permane’ per sei mesi presuppone infatti che il ‘trasferimento’ della dipendenza, che serve a prorogare la competenza nel luogo della precedente dislocazione, debba essere idoneo ad incidere, ab origine, sulla stessa competenza territoriale; mentre lo stesso criterio non ha motivo di venire in rilievo a fronte di spostamenti della dipendenza che per essere avvenuti all’interno dello stesso circondario o addirittura dello stesso comune,
non siano tali da incidere sulla competenza; rimanendo, quindi, irrilevanti ai fini della norma.
9.- Rimane in tal modo fermo, pertanto, il foro della dipendenza di cui al secondo comma che, non avendo mai subito mutamenti territoriali idonei ad incidere ai fini dell’individuazione del giudice competente, non è soggetto al limite semestrale indicato della norma.
10.- La soluzione prescelta, ad avviso di questo Collegio, non è solo quella che appare più logica ed aderente al composto normativo, ma anche l’unica ad essere sostenuta letteralmente dal verbo ‘permanere’ che, come già detto, sottende uno spostamento idoneo a comportare un potenziale cambiamento della competenza territoriale, rispetto a cui il terzo comma appresta un regime temporaneo di proroga della competenza precedente, che non si può integrare quando non si sia mai realizzato alcuno spostamento della competenza per territorio.
11.- Inoltre, la stessa esegesi ha a proprio favore l’essere idonea a garantire, più di quella contraria, la soddisfazione degli interessi processuali e sostanziali di entrambe le parti (relativi alla decisione della causa nel territorio in cui si è realizzato il rapporto ed in cui ancora insistono i beni aziendali che configurano la dipendenza) che appaiono perseguiti dal legislatore con la speciale disciplina della competenza territoriale in discorso; e che rimangono meritevoli di essere assicurati anche oltre il limite di sei mesi, a fronte di una modifica della ubicazione della dipendenza che è rimasta all’interno del perime tro della competenza territoriale originaria.
12.- Infine la stessa soluzione si connette pure, meglio di quella opposta, con la natura inderogabile ed oggettiva della competenza territoriale del giudice del lavoro dal momento che porta a negare rilevanza a spostamenti di scarsa entità che non abbiano comunque alcun nesso con gli interessi sostanziali in concreto realizzati nel rapporto di lavoro, rimasti legati al territorio dove lo stesso si è sempre svolto.
13.- Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la configurabilità della dipendenza nella struttura organizzata di INDIRIZZO, occorre preliminarmente osservare che la decisione sulla competenza deve essere presa in base agli atti ex art. 38 c.p.c. ed occorre altresì ribadire che per dipendenza aziendale deve essere inteso il luogo in cui il datore abbia dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (Cass. 27 maggio 2019, n. 14449, in motivazione sub p.to 3; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154); e che tale presupposto di fatto deve ritenersi esistente nel caso di specie secondo il corretto accertamento compiuto dal giudice del merito e riportato in premessa.
14.- Rileva, inoltre, ai fini della causa che questa Corte ( n. 1285/2022) ha già applicato più volte la nozione di ‘dipendenza’ anche al parcheggio sia pure di proprietà di terzi in cui siano collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (nella specie, si trattava del carico delle merci, del trasporto e successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dai lavoratori autisti (Cass. nr. 2003 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nr. 29344 del 2017 e
Cass. nr. 25613 del 2019, ponendosi sulla scia di Cass.
nr. 11320 del 2014).
15.- La soluzione presa dal giudice di merito è dunque corretta; il ricorso va quindi respinto, e va affermata la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini previsti dalla legge. Le spese vanno regolate all’esito del giudizio di merito; avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
PQM
rigetta il ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Roma davanti a cui le parti dovranno riassumere la causa nei termini previsti dalla legge; spese al definitivo.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma all’adunanza camerale del