Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
Oggetto
Regolamento di competenza ex art. 45 cpc
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio 7601-2024 proposto da:
TRIBUNALE DI FERRARA, con ordinanza R.G.N. 336/2023 del 23/03/2024, nel procedimento pendente tra:
COGNOME NOME;
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 23.3.2024, ha chiesto alla Corte Suprema di Cassazione di regolare la competenza in relazione alla controversia incardinata da NOME COGNOME nei
confronti della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con riguardo alla quale il Tribunale di Milano aveva declinato la propria competenza per territorio in quanto l’art. 18 del contratto intercorso tra le parti prevedeva il Foro di Ferrara per le eventuali controversie.
L’originario ricorrente aveva dichiarato di avere svolto, per le suddette società, le mansioni di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione, ai sensi della legge n. 173/05, in virtù di distinti contratti di lavoro precisando che la sua attività consisteva nella raccolta di ordinativi a domicilio per il servizio di ristrutturazione bagni/trasformazione vasca in doccia, con installazione di prodotti a domicilio ad esclusivo marchio RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Ferrara ha ritenuto, sul presupposto che la competenza deve essere determinata sulla base della prospettazione della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto, salvo il limite di una prospettazione artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza, che nella fattispecie in esame il rapporto di lavoro era stato indicato dal ricorrente quale incarico alla vendita a domicilio, costituente una forma di collaborazione continuativa ex art. 409 n. 3 cpc, e non in termini di procacciamento di affari, come sostenuto dalla resistente RAGIONE_SOCIALE e condiviso dal Tribunale di Milano, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 413 n. 4 e n. 8 cpc, competente per territorio è il giudice del luogo ove si trova il domicilio del titolare del rapporto (nella fattispecie Basiglio Milano 3), essendo nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l’accoglimento dell’istanza e per la declaratoria di competenza del Tribunale di Milano.
Le parti non hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
I rilievi del Tribunale di Ferrara -come condivisibilmente osservato dal PG- sono fondati.
E’ un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la competenza territoriale ex art. 413 c.p.c.
è determinata sulla base del contenuto della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto (per tutte Cass. n. 11023/2020).
Nella fattispecie il ricorrente, domiciliato a INDIRIZZO, aveva dedotto di avere svolto, per conto della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le mansioni di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione, ai sensi della legge n. 173/2005, in virtù di distinti contratti, per cui, ai sensi dell’art. 413 co. 4 cpc, la competenza per territorio andava individuata in relazione al luogo di domicilio del titolare del rapporto e quindi innanzi al Tribunale di Milano.
Ma anche se si fosse voluto avere riguardo alla qualificazione del rapporto, come sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, in termini di ‘procacciamento di affari’, essendo stati prospettati nell’originario atto introduttivo del ricorrente i requisiti della stabilità, della personalità e della coordinazione, comunque alla controversia andavano applicate le disposizioni di cui all’art. 409 co. 1 n. 3 cpc, e quindi dell’art. 413 n. 4 cpc in tema di individuazione del giudice competente per territorio, con conseguente nullità di ogni clausola derogativa della competenza per territorio (art. 413 co. 8 cpc): nel caso de quo art. 18 del contratto individuale intercorso tra le parti che individuava il giudice competente in quello di Ferrara.
Questa Corte, infatti, ha precisato che, in materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d’affari, si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell’art. 409, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione (Cass. n. 8214/2009).
Alla stregua di quanto esposto va, quindi, dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio trattandosi di regolamento di competenza promosso di ufficio.
PQM
La Corte accoglie il regolamento di competenza di ufficio e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, con termine di mesi
tre dalla comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione del giudizio ad opera della parte più diligente. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, l’11 settembre 2024