Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
Oggetto
REGOLAMENTO DI COMPENTENZA UFFICIO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. 26319/2024 proposto da:
Tribunale di Lecce, con ordinanza R.G.N. 5711/2024 del 17/12/2024, nel procedimento pendente tra:
NOME COGNOME;
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE; INPS;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal AVV_NOTAIO;
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
Fatti di causa
Il Tribunale di Lecce sezione lavoro con ordinanza ex art. 45 c.p.c. ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio a seguito del provvedimento con cui il tribunale di Brindisi aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ed aveva
affermato quella del suddetto tribunale sulla domanda relativa all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con condanna al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva, proposta da NOME COGNOME nei confronti di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno del ricorso il giudice del lavoro di Lecce ha osservato che il tribunale di Brindisi aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti in quanto dalla visura camerale in atti risultava che le parti convenute avessero la propria sede nel comune di Squinzano ricadente nel distretto di Lecce, ed inoltre perché la parte ricorrente non aveva fornito alcun elemento di fatto necessario a confortare l’applicabilità di uno dei fori alternativi previsti dall’ art. 413 cpc, tanto da aderire all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte avversa.
Per contro, lo stesso giudice del lavoro di Lecce, nel rivolgersi a questa Corte, ha rilevato che, come si evinceva dalla narrativa del ricorso introduttivo della causa, la parte ricorrente aveva chiaramente affermato l’esistenza di una officina sita in Torchiarolo, ricadente nel distretto di Brindisi, presso la quale egli operava, e che egli si recava anche in trasferta in altre zone. L’esistenza di tale dipendenza aziendale in Torchiarolo non era contestata dai convenuti che si erano limitati ad argomentare circa il luogo di conclusione del contratto e la sede aziendale.
Sulla scorta di tale premessa, il tribunale di Lecce ha richiamato l’inderogabilità che connota la competenza del giudice del lavoro in base alla domanda contenuta nel ricorso introduttivo della controversia ed ha proposto perciò il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’articolo 45 c.p.c. affinché questa Corte di cassazione dichiarasse la competenza del tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro sulla scorta
della esistenza della menzionata dipendenza aziendale alla quale era addetto il lavoratore.
Le parti private non hanno depositato memorie e non si sono costituite in giudizio. Il Procuratore generale ha comunicato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza sollevato dal tribunale di Lecce.
Il collegio al termine della decisione ha fissato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Ragioni della decisione
Il ricorso è fondato.
Secondo l’art.413 cpc competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Sulla scorta di tale previsione, che da rilievo, in via alternativa e principale, a tre fori concorrenti deve ritenersi errata la decisione del giudice del lavoro di Brindisi che ha omesso di dare rilievo al criterio della dipendenza pur risultante dal ricorso introduttivo ed ha invece individuato la competenza del tribunale di Lecce sulla scorta del criterio della sede della società ( art. 413, 7 comma c.p.c.).
A nulla, poi, poteva rilevare ai fini dell’individuazione del foro competente, che l’eccezione di incompetenza non fosse stata contestata dal ricorrente in considerazione dell’inderogabilità con cui la disciplina codicistica individua nell’art. 413 c.p.c. la competenza del giudice del lavoro, non rilevando in proposito l’adesione dell’attore all’eccezione sollevata dal convenuto (Cass. n. 1381/2017 ).
Nel caso di specie risulta inoltre che l’istanza di cui al regolamento si fonda sull’affermata adibizione del lavoratore
alla dipendenza in Torchiarolo siccome individuata in ricorso, onde risulta pure priva di fondamento la tesi sostenuta dal primo giudice secondo cui non risultavano individuati in fatto i presupposti dei criteri alternativi a quello della sede relativa ai convenuti che insisteva nel Circondario del Tribunale di Lecce. Sulla scorta delle premesse, poiché come già detto ai fini dell’individuazione del giudice competente occorre dare rilevanza alla dipendenza aziendale presso la quale il lavoratore affermava di essere stato addetto, ubicata in Torchiarolo nel Circondario del Tribunale di Brindisi, il regolamento di competenza d’ufficio appare fondato e va quindi dichiarata la competenza del tribunale di Brindisi, presso cui le parti potranno riassumere la causa entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. La statuizione sulle spese del presente regolamento si rimette alla definizione del merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del giudice del lavoro presso il tribunale di Brindisi. Fissa il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 9.9.2025
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME