Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27727  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
Oggetto
REGOLAMENTO DI COMPENTENZA UFFICIO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. 26319/2024 proposto da:
Tribunale di Lecce,  con  ordinanza  R.G.N.  5711/2024  del 17/12/2024, nel procedimento pendente tra:
NOME COGNOME;
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE; INPS;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal AVV_NOTAIO;
il  P.M.  in  persona  del  AVV_NOTAIO  Procuratore  Generale  AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
Fatti di causa
Il  Tribunale  di  Lecce  sezione  lavoro con ordinanza ex art. 45 c.p.c.  ha  sollevato  regolamento  di  competenza  d’ufficio  a seguito del provvedimento con cui il tribunale di Brindisi aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ed aveva
affermato quella del suddetto tribunale sulla domanda relativa all’accertamento  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  con condanna  al  pagamento  delle  differenze  retributive  e  alla regolarizzazione  contributiva,  proposta  da  NOME  COGNOME  nei confronti di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno del ricorso il giudice del lavoro di Lecce ha osservato che il tribunale di Brindisi aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti in quanto dalla visura camerale in atti risultava che le parti convenute avessero la propria sede nel comune di Squinzano ricadente nel distretto di Lecce, ed inoltre perché la parte ricorrente non aveva fornito alcun elemento di fatto necessario a confortare l’applicabilità di uno dei fori alternativi previsti dall’ art. 413 cpc, tanto da aderire all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte avversa.
Per contro, lo stesso giudice del lavoro di Lecce, nel rivolgersi a questa Corte, ha rilevato che, come si evinceva dalla narrativa del ricorso introduttivo della causa, la parte ricorrente aveva chiaramente affermato l’esistenza di una officina sita in Torchiarolo, ricadente nel distretto di Brindisi, presso la quale egli operava, e che egli si recava anche in trasferta in altre zone. L’esistenza di tale dipendenza aziendale in Torchiarolo non era contestata dai convenuti che si erano limitati ad argomentare circa il luogo di conclusione del contratto e la sede aziendale.
Sulla scorta di tale premessa, il tribunale di Lecce ha richiamato l’inderogabilità che connota la competenza del giudice del lavoro in  base  alla  domanda  contenuta  nel  ricorso  introduttivo  della controversia ed ha proposto perciò il regolamento di competenza  d’ufficio  ai  sensi  dell’articolo  45  c.p.c.  affinché questa  Corte  di  cassazione  dichiarasse  la  competenza  del tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro sulla scorta
della  esistenza  della  menzionata  dipendenza  aziendale  alla quale era addetto il lavoratore.
Le parti private non hanno depositato memorie e non si sono costituite  in  giudizio.  Il  Procuratore  generale  ha  comunicato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza sollevato dal tribunale di Lecce.
Il collegio al termine della decisione ha fissato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Ragioni della decisione
Il ricorso è fondato.
Secondo l’art.413 cpc competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Sulla scorta di tale previsione, che da rilievo, in via alternativa e  principale,  a  tre  fori  concorrenti  deve  ritenersi  errata  la decisione del giudice del lavoro di Brindisi che ha omesso di dare rilievo  al  criterio  della  dipendenza  pur  risultante  dal  ricorso introduttivo  ed  ha  invece  individuato    la  competenza  del tribunale di Lecce sulla scorta del criterio della sede della società ( art. 413, 7 comma c.p.c.).
A nulla, poi, poteva rilevare ai fini dell’individuazione del foro competente, che l’eccezione di incompetenza non fosse stata contestata  dal  ricorrente  in  considerazione  dell’inderogabilità con cui la disciplina codicistica individua nell’art. 413 c.p.c. la competenza del giudice del lavoro, non rilevando in proposito l’adesione dell’attore all’eccezione sollevata dal  convenuto (Cass.  n. 1381/2017 ).
Nel caso  di specie risulta inoltre che  l’istanza di cui al regolamento  si  fonda  sull’affermata  adibizione  del  lavoratore
alla dipendenza in Torchiarolo siccome individuata in ricorso, onde risulta pure priva di fondamento la tesi sostenuta dal primo giudice secondo cui non risultavano individuati in fatto i presupposti dei criteri alternativi a quello della sede relativa ai convenuti che insisteva nel Circondario del Tribunale di Lecce. Sulla scorta delle premesse, poiché come già detto ai fini dell’individuazione del giudice competente occorre dare rilevanza alla dipendenza aziendale presso la quale il lavoratore affermava di essere stato addetto, ubicata in Torchiarolo nel Circondario del Tribunale di Brindisi, il regolamento di competenza d’ufficio appare fondato e va quindi dichiarata la competenza del tribunale di Brindisi, presso cui le parti potranno riassumere la causa entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. La statuizione sulle spese del presente regolamento si rimette alla definizione del merito. 
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del  giudice  del  lavoro  presso  il  tribunale  di  Brindisi.  Fissa  il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 9.9.2025
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME