Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5799 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5799  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
OGGETTO: regolamento competenza d’ufficio
di
ORDINANZA
sul  regolamento  di  competenza  iscritto  al  n. 12549/2024 r.g.,  proposto d’ufficio  dal  Tribunale  di  Milano  con  ordinanza  del  27/05/2024 nella  causa n.r.g. 681/2024, vertente
tra
COGNOME  NOME , elett. dom.to  presso il domicilio digitale del suo difensore  risultate  dai  registri  di  giustizia,  rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO.
e
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante
; pro tempore.
*
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/01/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Viste  le  conclusioni  scritte  depositate  dal  P.M.,  in  persona  del  Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.-  Il  Tribunale  di  Frosinone,  con  sentenza  n.  447/2019,  passata  in giudicato,  aveva  dichiarato  la  natura  subordinata  del  rapporto  di  RAGIONE_SOCIALE intercorso  fra  RAGIONE_SOCIALE  e  NOME  COGNOME  dal  16/06/2016  presso  la
sede  di  Anagni  e  aveva  ordinato  alla  società  di  riammettere  in  servizio  il dipendente.
La  riammissione  in  servizio  non  vi  era  mai  stata,  ma  le  parti  avevano infine risolto consensualmente il rapporto di RAGIONE_SOCIALE mediante una transazione sottoscritta presso l’ Ispettorato territoriale RAGIONE_SOCIALE Frosinone.
2.- Con successivo ricorso lo COGNOME adìva nuovamente il Tribunale di Frosinone per ottenere l’accertamento dell’efficacia vincolante del giudicato di cui alla sentenza n. 447/2019 relativamente al suo diritto ad essere inquadrato nella categoria A, posizione organizzativa I, profilo quadro del CCNL RAGIONE_SOCIALE e la condanna della società al versamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE dei contributi previdenziali omessi nel corso del rapporto di RAGIONE_SOCIALE accertato da quel giudicato.
3.In  accoglimento  dell’eccezione  di  incompetenza  territoriale  sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE in applicazione dell’art. 444, co. 3, c.p.c., il Tribunale di Frosinone dichiarava  la  propria  incompetenza  territoriale  in  favore  del  Tribunale  di Milano.
4.Riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo foro, RAGIONE_SOCIALE contestava l’ordinanza del Tribunale di Frosinone non nella parte declinatoria della competenza, quanto nella parte in cui era stato indicato il Tribunale di Milano come territorialmente competente. Assumeva infatti che ai sensi dell’art. 444, co. 3, c.p.c., la competenza si radica preso il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente. Precisava e documentava di avere due matricole attive, una presso Milano Centro, l’altra presso Moncalieri (TO) e su entrambe le matricole era attivo il codice accentramento B1 -azienda con più unità operative autorizzata all’accentramento contributivo. Deduceva che, di conseguenza, il giudice territorialmente competente sarebbe stato il Tribunale di Torino.
5.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha proposto d’ufficio il regolamento di competenza.
6.- Il P.G. ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Teramo in applicazione dell’art. 444, co. 1, c.p.c.
7.-  Soltanto  COGNOME  NOME  ha  svolto  difese  mediante  deposito  di memoria  ex  art.  378  c.p.c.,  con  cui  ha  chiesto  che  sia  dichiarata  la competenza territoriale  del  Tribunale  di  Frosinone,  trattandosi  di  causa  di RAGIONE_SOCIALE, oppure ai sensi dell’art.  444,  co.  1,  c.p.c.  del  Tribunale  di  Napoli, posto  che  nel  frattempo  egli  ha  spostato  la  sua  residenza  da  Teramo  a Casoria (NA).
CONSIDERATO CHE
1.Nell’ordinanza con cui è sollevato d’ufficio il regolamento di competenza il Tribunale di Milano sostiene che dovrebbe applicarsi non il comma terzo, bensì il comma primo dell’art. 444 c.p.c., in considerazione della natura eccezionale del foro previsto dal comma terzo che introduce una deroga alla regola generale espressa dal comma primo (Cass. n. 30472/2019). Precisa che il foro previsto dal comma terzo dell’art. 444 c.p.c. si riferisce alle controversie fra datore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, mentre quella in esame è una controversia promossa dal lavoratore affinché il datore di RAGIONE_SOCIALE sia condannato a versare i contributi all’RAGIONE_SOCIALE.
Ne  deriverebbe  che -in  applicazione  del  primo  comma  dell’art.  444 c.p.c.,  ossia  del  criterio  del  foro  del  luogo  di  residenza  dell’attore  la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Teramo, poiché in quella cittadina risulta risiedere lo COGNOME.
Infine, lo stesso Tribunale di Milano ha prospettato una diversa soluzione, che postula la diversa considerazione della controversia in esame come appartenente al novero di quelle previste dall’art. 409 c.p.c., ossia una controversia di RAGIONE_SOCIALE, per la quale i criteri di individuazione e determinazione della competenza territoriale sono quelli alternativamente previsti dall’art. 413 c.p.c. (e non dall’art. 444 c.p.c.). E pertanto competente sarebbe il Tribunale di Frosinone, perché giudice del luogo dove si trova l’azienda o la dipendenza presso la quale il lavoratore svolgeva la sua prestazione al momento della cessazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE.
2.Quest’ultima prospettazione è fondata.
Questa  Corte  ha  già  affermato  che,  in  coerenza  con  l’autonomia  del rapporto  contributivo  rispetto  a  quello  previdenziale,  va  escluso  che  il lavoratore  possa  agire  in  giudizio  per  costringere  gli  enti  previdenziali all’azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001/1972; Cass. n.
6911/2000; Cass. n. 701/2024). Si è infatti precisato che ‘ ammettendo un’azione del genere, si verrebbe a confondere l’indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare … o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di RAGIONE_SOCIALE a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio u n diritto altrui (art. 81 cod.proc.civ.) … ‘ (Cass. n. 23376/2020).
Ne consegue che ‘ … ciò che viene impropriamente denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di RAGIONE_SOCIALE e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi ‘ è una species dell’azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, co. 2, c.c. per il caso in cui il datore di RAGIONE_SOCIALE abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall’omissione gli sia derivato un danno (Cass. n. 23376/2020). La peculiarità in tal caso è rappresentata dal fatto che si tratta di una domanda risarcitoria che il lavoratore avanza non a proprio favore, ma in termini di condanna a beneficio dell’ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno e alla protezione della sua posizione contributivo-assicurativa nascente dal rapporto di RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 483/1989).
Quindi  si  tratta  di  una  particolare  tutela  risarcitoria  in  forma  specifica. Tanto è vero che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest’ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il  divieto  di  ordine  pubblico  di  effettuare  versamenti  a  regolarizzazione  di contributi ormai prescritti (Cass. n. 23376 cit.; Cass. n. 1703/1991).
Alla  luce  di  tali  considerazioni,  quella  in  esame  è  una  controversia  di RAGIONE_SOCIALE, di natura risarcitoria (in forma specifica), sicché i criteri di competenza territoriale sono quelli dettati dall’art. 413 c.p.c.
Ne consegue che nella controversia introdotta da COGNOME NOME contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, territorialmente competente è il Tribunale di Frosinone ( giudice del luogo dove si trova l’azienda o la dipendenza presso la quale il lavoratore  svolgeva  la  sua  prestazione  al  momento  della  cessazione  del rapporto di RAGIONE_SOCIALE), dinanzi al quale la causa andrà riassunta.
In senso contrario non rileva e non è utile il richiamo a Cass. n. 3114/2009. In quella pronunzia questa Corte ha affermato che la domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento dell’obbligo contributivo appartiene, ove il datore di RAGIONE_SOCIALE (in forza di speciale rapporto convenzionale) sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, alla competenza del giudice del luogo di residenza dell’attore ai sensi dell’art. 444, primo comma, c.p.c. In quel caso il lavoratore, già dipendente dell’ex Banco di Napoli, aveva chiesto la determinazione della prestazione previdenziale a carico dell’apposito Fondo di solidarietà. E questa Corte, sul rilievo che il D.L.vo n. 357/1990, nell’istituire una apposita gestione speciale presso l’RAGIONE_SOCIALE, aveva previsto che i trattamenti fossero erogati direttamente dal datore di RAGIONE_SOCIALE “per conto dell’RAGIONE_SOCIALE“, ha ritenuto che l’estraneità dell’istituto previdenziale al giudizio comportasse la piena applicazione delle regole generali sulla competenza nelle controversie previdenziali (art. 444, co. 1, c.p.c.). In quel caso, infatti, la domanda era pur sempre relativa alla materia previdenziale, perché il datore di RAGIONE_SOCIALE erogava trattamenti previdenziali ‘per conto dell’RAGIONE_SOCIALE‘.
Invece, la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Milano, alla quale si riferisce il presente regolamento di competenza, è di tutt’altro tenore e natura. E dunque va ribadito che ‘ … l’indiscutibile interesse del lavoratore all’integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza di questa Corte costruisce alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l’ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest’ultimo: non solo perché sopravvive all’estinzione per sopraggiunta prescrizione del diritto dell’ente al versamento dei contributi medesimi, ma soprattutto perché … ha come soggetto passivo unicamente il datore di RAGIONE_SOCIALE, nei cui riguardi può esser fatto valere sub specie di diritto al
risarcimento del danno (così già Cass. nn. 2392 del 1965, 1304 del 1971, 1374 del 1974, 7104 del 1992 e, più recentemente, 3661 del 2019 e 6311 del 2021). Sotto questo profilo, anzi, si palesa l’assoluta irrilevanza della distinzione che parte ricorrente pretenderebbe di introdurre in relazione al fatto che il rapporto di RAGIONE_SOCIALE sia stato o meno regolarmente denunciato e i contributi si siano o meno prescritti: si tratta infatti di circostanze che, lungi dal conferire fondamento alla domanda proposta nel presente giudizio, possono semmai rilevare ai fini della prova e della stessa conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali, valendo normalmente l’automatismo di cui all’art. 2116 comma 1° c.c. nei limiti della prescrizione dei contributi (ex art. 27, r.d.l. n. 636/1939), e, in caso contrario, ad integrare il presupposto per l’azione risarcitoria da esperirsi nei confronti del datore di RAGIONE_SOCIALE, di cui questa Corte ha da tempo ammesso la proponibilità anche prima del verificarsi del danno in concreto (cfr. in tal senso già Cass. nn. 10945 del 1998 e 11842 del 2002) … ‘ ( Cass. n. 701/2024, pp. 7-8 della motivazione). P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone, dinanzi al quale la causa andrà riassunta.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  sezione  RAGIONE_SOCIALE,  in