Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12998 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12998 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. 14295-2023 proposto da:
TRIBUNALE di CATANIA, con ordinanza R.G.N. 6701/2022 del 20/06/2023, nel procedimento pendente tra:
COGNOME NOME;
I.N.P.S. -ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – Società RAGIONE_SOCIALE;
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
Con ordinanza 2.6.23 il tribunale di Catania ha sollevato regolamento d’ufficio in relazione a opposizione a ruolo e intimazione di pagamento relativo ad avviso di addebito per contributi artigiani commercianti, per il quale tribunale di
Napoli il 29.6.22 aveva declinato la competenza territoriale in favore del giudice del luogo in cui aveva sede l’ente creditore. Il tribunale siculo invoca il foro del luogo di residenza del contribuente, nel caso Napoli, quale foro per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il Procuratore generale ha concluso per la competenza del tribunale di Napoli.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Occorre preliminarmente considerare che l’articolo 618 bis c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione impone l’applicazione delle norme delle controversie di lavoro, salvo la competenza del giudice d ell’esecuzione se l’esecuzione è iniziata; nel caso di specie, non vi è un inizio di esecuzione, essendovi soltanto un avviso di addebito, sicché si applicano i criteri delle controversie di lavoro (richiamo comprensivo delle controversie previdenziali, disciplinate nello stesso capo); rileva quindi il criterio dettato dall’art. 444 cpc.
Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 23141 del 07/11/2011, Rv. 618967 -01; Sez. L, Ordinanza n. 21317 del 09/11/2004, Rv. 577983 – 01) che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall’art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede
dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al primo comma.
Deve dunque essere dichiarata la competenza del tribunale di Napoli, quale luogo di residenza del lavoratore contribuente.
p.q.m.
dichiara la competenza del tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette parti e causa, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29