Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3012 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 1081/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TRANI n. 5736/2023, r.g.n. 4786/2022, depositata il 13/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso, confermando la competenza del Tribunale di Trani.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani 13 dicembre 2023, n. 5726, che ha respinto la sua eccezione di incompetenza per territorio, ‘essendo il luogo di conclusione del contratto (Molfetta) nel medesimo circondario del Tribunale adito’. NOME COGNOME aveva citato in giudizio la ricorrente davanti al Tribunale di Trani, chiedendo di accertare l’esistenza di vizi (macchie di umidità), che rendevano parzialmente inidoneo all’uso per il quale era stato acquistato l’immobile venduto dalla convenuta, e di condannare la medesima al pagamento di euro 20.000 a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno. COGNOME si era costituita e in via preliminare aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, indicando quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Bari, dato che la domanda proposta trovava il suo fondamento nell’inadempimento della venditrice rispetto all’obbligazione contrattuale di consegna del bene.
NOME COGNOME ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso contesta violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. in quanto, ‘vertendosi in tema di compravendita e avendo il compratore introdotto una domanda diretta a fare valere la garanzia per vizi della cosa’, la domanda in esame trovava fondamento nel presunto inadempimento della venditrice rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, al fine della competenza per territorio, il luogo in cui tale consegna era
avvenuta (il Comune di Casamassima in provincia di Bari) determinava il forum destinatae solutionis .
Il ricorso è infondato. Correttamente il Tribunale di Trani ha ritenuto di essere competente in base al criterio del luogo della conclusione del contratto. Ai sensi dell’art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione è competente per territorio non solo il luogo dove deve eseguirsi l’obbligazione, il cosiddetto forum destinatae solutionis , ma anche il giudice del luogo in cui è sorta. Come sottolinea il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, l’azione fatta valere da Ardimento è un’azione quanti minoris, diretta alla riduzione del prezzo previsto nel contratto di compravendita dell’immobile, e dunque con riguardo a quel contratto andava determinato il radicamento della competenza territoriale, determinata in via alternativa dall’attore in base al luogo in cui era stato concluso l’atto pubblico di compravendita, ossia Molfetta. Il concorso previsto dall’art. 20 c.p.c. tra il forum contractus e il forum destinatae solutionis è concorso a carattere elettivo, trattandosi appunto di fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti, così che l’accertamento che il contratto era stato concluso in un determinato luogo rende superflua l’ulteriore indagine circa il locus destinatae solutionis.
Il ricorso va pertanto rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Trani, davanti al quale vanno rimesse le parti nei
termini di legge e che provvederà alle spese del presente giudizio. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Trani davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; le spese del presente giudizio verranno liquidate dal giudice di merito.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione