Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3916-2022 proposto da:
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pt.
-intimata –
avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/07/2021 R.G.N. 1081/2019;
Oggetto
Sanzioni amministrative
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ordinanza n. 720 del 12.9.2017 l’RAGIONE_SOCIALE ingiungeva a NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della soc. RAGIONE_SOCIALE, il pagamento della complessiva somma di euro 4.830,00 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione a due violazioni, contestate in esito ad un accesso ispettivo conclusosi con verbale del 20.9.2013, riguardanti il lavoratore NOME COGNOME che la società aveva impiegato in un servizio di logistica da essa gestito in subappalto presso la sede TNT di Empoli fin dall’11.1.2013, con formalizzazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE solo dal 7.3.2013: in particolare, le due violazioni concernevano l’art. 3 co. 3 del D.l. n. 12/2002, conv. in legge n. 73/2002, come sostituito dall’art. 4 co. 1 legge n. 183/2010 (per non essere stata comunicata l’instaurazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE) e gli artt. 39 commi 1 e 2 D.l. n. 172/2008 e ss.mm. (per essere stata omessa la registrazione sul LUL delle ore lavorate dal COGNOME per un totale di mesi tre).
Proposta opposizione dagli ingiunti, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la rigettava.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza oggi impugnata, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, annullava l’ordinanza rilevando la fondatezza della pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE ad emettere il provvedimento.
I giudici di seconde cure, nello specifico, precisavano che entrambe le violazioni avevano natura di illeciti di tipo omissivo, consistenti non ex se nell’impiego della prestazione lavorativa dei dipendenti interessati bensì nel mancato compimento, nei termini prescritti, dei necessari adempimenti alla formazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE; evidenziavano che, in materia di illeciti di natura omissiva, la loro consumazione avveniva nel luogo in cui la
condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata; sottolineavano che, nel caso in esame, la sede legale della società era in Napoli ed ivi si trovava lo studio del professionista indicato della gestione amministrativa dei rapporti di RAGIONE_SOCIALE e dove era conservato il LUL; concludevano, quindi, che le condotte alternative lecite avrebbero dovuto essere realizzate in Napoli (invio modello UNILAV e annotazioni sul registro LUL) per cui gli illeciti contestati erano stati commessi in Napoli.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE cui resisteva con controricorso NOME COGNOME. La società RAGIONE_SOCIALE non svolgeva attività difensiva.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 9 bis co. 2 del d.l. n. 510/1996 e, conseguentemente, degli artt. 17 e 18 della legge n. 689/81 nonché dell’art. 6 co. 2 del D.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto insussistente la competenza territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rispetto agli illeciti commissivi contestati. Si sostiene, dopo la ricostruzione dei fatti pacifici tra le parti, che ai sensi dell’art. 9 bis co. 2 del d.l. n. 510/1996, nella versione ratione temporis vigente, i datori di RAGIONE_SOCIALE erano tenuti a dare comunicazione della instaurazione di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato, autonomo in forma coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di RAGIONE_SOCIALE entro il giorno antecedente l’instaurazione e, nella fattispecie in esame, la sede di RAGIONE_SOCIALE era in Empoli e non nella sede della società. Conseguentemente, l’Istituto obietta che, essendo stato erroneamente individuato il locus commissi delicti , riguardando le sanzioni violazioni accertate presso la sede TNT di Empoli, ove era venuto in essere il rapporto di RAGIONE_SOCIALE del COGNOME, l’Autorità
amministrativa che doveva irrogare la sanzione e il giudice eventualmente competente per l’opposizione erano quelli ove era stata appunto accertata l’infrazione.
Il ricorso non è fondato.
E’ opportuno preliminarmente precisare, con riguardo ad un corretto inquadramento giuridico della questione di diritto che viene sottoposta a questa Corte, che il giudice è tenuto a rilevare ex officio soltanto l’incompetenza assoluta dell’autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l’ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall’autorità predetta e l’incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta invece alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell’onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto (Cass. n. 15043/2020).
Sempre in via preliminare, va menzionato il sistema di irrogazione dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, in caso di accertamento della infrazione in luogo diverso da quello della commissione del fatto, ai sensi degli artt. 13, 14, 17 e 18 legge 689/1981.
L’Ufficio accertatore compie le verifiche e redige il verbale. Tutta la successiva attività (richieste difensive, chiarimenti ed emissione dell’ordinanza ingiunzione) è di competenza, invece, dell’Autorità del locus commissi delicti e la eventuale fase di opposizione segue detta competenza territoriale perché così prevedono le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 sopra richiamate.
Questa ricostruzione trova conferma nella nota dell’RAGIONE_SOCIALE Nazionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 4687/2017, proprio in tema di determinazione della competenza territoriale dei vari Ispettorati Territoriali.
Orbene, nel caso di specie, gli originari ricorrenti fin dal primo grado, senza contestare la titolarità, in capo all’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, del potere sanzionatorio in concreto esercitato, avevano eccepito la incompetenza territoriale di quest’ultimo ad emettere l’ordinanza-ingiunzione.
La Corte territoriale, partendo da dati di fatto che costituiscono accertamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità (sede legale della società e dello studio del professionista dove erano tenute le scritture in Napoli) ha affermato che, in relazione agli illeciti omissivi contestati, le condotte alternative lecite avrebbero dovuto realizzarsi a Napoli in quanto dalla sede legale della società avrebbe dovuto essere disposto l’invio del modello UNILAV, al fine di formalizzare l’assunzione del lavoratore NOME e che sempre in Napoli avrebbero dovuto essere eseguite le prescritte registrazioni sul LUL, perché ivi erano tenute le scritture contabili.
La statuizione è conforme ai principi statuiti da questa Corte (e richiamati dagli stessi giudici di seconde cure) secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell’illecito (Cass. 7397/2014; Cass. n. 6651/2017).
A parere di questo Collegio non rileva il richiamo normativo indicato dal ricorrente a fondamento della propria tesi: in particolare, l’art. 9 bis c. 2 del d.l. n. 510/1996, disciplinante le comunicazioni obbligatorie in materia di RAGIONE_SOCIALE, nella versione ratione temporis vigente che prevedeva che ‘In caso di instaurazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato e di RAGIONE_SOCIALE autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di RAGIONE_SOCIALE privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di RAGIONE_SOCIALE entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione’ .
Invero, la disposizione normativa riguarda il destinatario della comunicazione e non incide sul luogo di commissione delle infrazioni (di natura istantanea con effetti permanenti) riferibile sempre alla condotta lecita alternativa non attuata dal datore di RAGIONE_SOCIALE la cui sede ed il luogo di tenuta delle scritture contabili era, nella fattispecie in esame, in Napoli e da dove avrebbero dovuto essere eseguiti gli invii delle comunicazioni ovvero effettuate le prescritte registrazioni.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. Nulla va disposto in relazione alla società intimata non avendo la stessa svolto attività difensiva.
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato (qual è l’RAGIONE_SOCIALE) che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1178/2016; Cass. 5955/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente NOME COGNOME, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Nulla in ordine alle spese per la società intimata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2024