Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34942 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
TRIBUNALE di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 275/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra:
COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
udita la relazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO CHE
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della ditta RAGIONE_SOCIALE, impugnava davanti al Tribunale
Oggetto
R.G.N. 8819/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 17/10/2024
CC
di Catania un’ordinanza ingiunzione con la quale l’INPS gli aveva contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell’art. 2 co. 1 -bis del DL n. 463/83, convertito con modificazioni dalla L. n.638/83, come sostituito dall’art.3 co.6 del d.lgs. n.8/16.
Il tribunale originariamente adito ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza per territorio, individuando quale autorità giudiziaria competente il Tribunale di Caltagirone, ritenendo che l’ufficio INPS che aveva competenza sul territorio ove si trovava la sede dell’impresa fosse quello di Caltagirone.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Caltagirone ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c., ritenendo applicabile la disciplina del terzo comma dell’art. 444 cpc che individua la competenza del giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l’ufficio, tale essendo quello che ha emesso l’ordinanza ingiunzione e presso cui va effettuato il versament o. Ed invero, richiamate la normativa dell’art. 6 D.Lgs. 150/2011 sulla proposi zione dell’opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, la giurisprudenza penale sulla individuazione del luogo di consumazione del reato di omesso versamento nel luogo in cui ha sede l’ufficio INPS competente sul territo rio ove ha sede effettiva l’impresa, la normativa civilistica dell’art. 1182 co.3 c.c. sull’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro presso il domicilio del creditore ossia l’ufficio INPS legittimato a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento, la disposizione dell’art. 35 della L.689/1981 sulla proposizione dell’opposizione ad ordinanza -ingiunzione davanti al giudice del
lavoro individuato ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c., e la non inclusione dell’art. 444 c.p.c. fra le norme di cui la disposizione dell’art. 2 d.lgs. 150/2011 esclude l’applicazione in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione, il giudice remittente ha declinato la propria competenza territoriale in ragione della circostanza che l’accertamento della violazione era stato effettuato dalla sede INPS di Catania che aveva emesso l’ordinanza impugnata e presso la quale dovevano essere effettuati i versamenti omessi. Peraltro, dalla documentazione in atti non risultava alcun coinvolgimento della sede INPS di Caltagirone, non dotato in concreto del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.
Le parti, nei termini di rito di cui all’art. 47 ult. co. c.p.c., non hanno depositato scritture difensive e documenti.
Il Procuratore Generale ha concluso perché sia dichiarata la competenza del Tribunale di Catania, tenuto conto anche della inderogabilità del criterio codicistico ivi indicato.
RILEVATO CHE
Va accolto il proposto regolamento di competenza, in quanto la controversia riguarda un’opposizione a ordinanza-ingiunzione che ha ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro e l’applicazione delle sanzioni per l’inadempimento di tali obblighi, per i qual i è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ‘del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente’, ai sensi dell’art. 444, 3° comma c.p.c., richiamato, tramite il riferimento agli art. 442 e ss. c.p.c., dall’art. 35 della legge n. 89/81 (di sciplina delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). Trattasi di competenza speciale inderogabile.
La sede giudiziaria competente è quindi il Tribunale di Catania, nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio INPS che ha proceduto alla contestazione , ha emesso l’ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento; invece, la sede INPS di Caltagirone è solo una sede operativa, non investita del potere di gestione esterna, quindi, non è legittimata a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento ovvero a restituirne l’eccedenza.
L’affermazione del predetto principio, dal quale deriva la individuazione della competenza territoriale del tribunale di Catania a conoscere e decidere sulla controversia relativa agli obblighi dei datori di lavoro ed all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è in linea con altri precedenti della Corte (ord. n. 6178/19 in tema di avviso di addebito, ord. n.5850/2018 per una cartella di pagamento INAIL, ord. 10702/15 per l’individuazione dell’ufficio investito del potere di gestione esterna legittimato a pretendere il pagamento dei contributi, ed altre pronunce ivi richiamate).
Quanto alle spese, trattandosi di regolamento di ufficio, non va adottato alcun provvedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro. Termini di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma, il 17.10.2024.