Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio N. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
Tribunale di CALTAGIRONE, con ordinanza N.R.G. 1362/2023 del 07/05/2024, nel procedimento pendente tra:
COGNOME SALVATORE EDMONDO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della ditta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ha impugnato davanti al tribunale di Catania due ordinanze
Oggetto
Regolamento di competenza territoriale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2024
CC
ingiunzioni, con le quali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gli aveva contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell’art. 2 comma 1 bis del DL n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83, come sostituito dall’art. 3 comma 6 del d.lgs. n. 8/16.
Il tribunale di Catania, originariamente adito, ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza per territorio, individuando quale autorità giudiziaria il tribunale di Caltagirone, sul rilievo che l’ufficio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva competenza sul territorio ove si tro vava la sede dell’impresa, fosse quello di Caltagirone.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Caltagirone, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi degli artt. 45 e 47 cod. proc. civ..
Il giudice di Caltagirone ha rilevato che, in tema di impugnazione di ordinanza ingiunzione, non risultava esclusa l’applicazione dell’art. 444 3° comma c.p.c., ed ha ritenuto perciò di non essere territorialmente competente, atteso che l’ordinanza ingiunz ione impugnata aveva per oggetto il mancato adempimento di obblighi gravanti sul datore di lavoro e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni e che l’accertamento della violazione era stato effettuato dalla sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Catania, presso cui dovevano effettuarsi i versamenti omessi, avendo la predetta sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Catania provveduto ad emettere l’ordinanza ingiunzione e richiesto il pagamento delle sanzioni e non risultando in atti, alcun coinvolgimento della sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Caltagirone. Ha chiarito infatti che la sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Caltagirone era un centro operativo non dotato in concreto del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.
Il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del conflitto.
Rilevato che:
Deve essere preliminarmente verificata l’ammissibilità del regolamento d’ufficio richiesto dal tribunale di Caltagirone.
Dall’esame dei verbali di causa, risulta che la prima udienza, originariamente fissata in presenza per il giorno 2 aprile 2024, ai sensi dell’art. 415 secondo comma c.p.c. , con provvedimento del 26 gennaio 2024 è stata dal giudice sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.; all’esito del deposito di tali note scritte, il giudice ritenendosi incompetente ha invitato, ancora una volta per iscritto, le parti a depositare note sulla questione che intendeva d’ufficio sollevare ritenendo che si fosse in presenza di un caso di competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell’art. 28 c.p.c..
Quindi il 7 maggio 2024, fissato sempre ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. il termine del 30 aprile 2024 per lo scambio di note, il giudice di Caltagirone, sciogliendo la riserva, ha demandato a questa Corte l’individuazione del giudice territorialmente competente.
Tanto premesso ritiene il Collegio che l’ordinanza con la quale è stato chiesto d’ufficio di regolare la competenza può ritenersi adottata, come richiesto dall’art. 428 c.p.c., entro la prima udienza, agli effetti dell’art. 38 comma 3 c.p.c., originariamente fissata in presenza e successivamente sostituita con lo scambio di note scritte.
Come si evince dal descritto sviluppo del procedimento, infatti, dopo aver sostituito ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. l’udienza originariamente fissata per il 2 aprile 2024, sollecitando le parti a depositare note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, è in vista dell’udienza fissata per il 7 maggio 2024, che il giudice,
sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 2 aprile 2024 celebratasi come detto in forma cartolare, ha invitato le parti a dedurre proprio sul profilo della competenza territoriale e quindi ha ritenuto di chiedere a questa Corte di regolare la competenza.
Orbene, nel rito del lavoro, la disposizione dell’art. 428, comma 1, c.p.c. – secondo la quale l’incompetenza può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c. – va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza “in senso cronologico” e, cioè, in riferimento a quella fissata con il decreto ex art. 415 c.p.c.; peraltro, qualora nella prima udienza venga espletata (come nella specie è avvenuto) soltanto un’attività, necessariamente preliminare alla delibazione da parte del giudice sulla sua competenza, che non si esaurisca con conseguente rinvio ad un’udienza successiva per il suo completamento, deve considerarsi tempestivo il rilievo dell’incompetenza svolto in tale seconda udienza, che, costituendo mero naturale sviluppo della precedente, va individuata come “prima udienza” agli effetti dell’art. 38, comma 3, c.p.c.(cfr. Cass. n. 2318 del 2024).
In sostanza, nella specie, l ‘ udienza del 7 maggio 2024 ha effettivamente costituito ‘un mero naturale sviluppo della precedente’, potendo essere, quindi, individuata come prima udienza, agli effetti dell’art. 38 comma 3 c.p.c. né il giudice è incorso nel divieto di udienze di mero rinvio preclusivo della facoltà di chiedere il regolamento d’ufficio (cfr. in termini Cass. n. 21807 del 2024) essendosi limitato a sollecitare, come doveva, il contraddittorio delle parti sulla questione che intendeva sollevare.
Accertata l’ammissibilità del regolamento chiesto, i rilievi posti sono fondati.
La controversia riguarda un’opposizione a ordinanzaingiunzione che ha ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro e l’applicazione delle sanzioni per l’inadempimento di tali obblighi, per i quali è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavo ro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 689/81 che contempla una disciplina analoga a quella di cui all’art. 444, 3° comma c.p.c.
Rileva allora il Collegio che l’ufficio competente a decidere è il Tribunale di Catania, perché è quello il luogo dove si trova la sede dell’ufficio che ha emesso le due ordinanze ingiunzioni impugnate e che ha irrogato le sanzioni. E’, quindi, la ‘sede dell’ufficio dell’ente’, ai sensi dell’art. 444 3° comma c.p.c., mentre la sede dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Caltagirone è solo una sede operativa, che non è investita del potere di gestione esterna cioè non è legittimata a ricevere i contributi e, quindi, a pretenderne il pagamento ovvero a restituirne l’eccedenza.
In conclusione deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catania davanti al quale le parti riassumeranno la causa nei termini di legge.
Va rilevato infine, che trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio, non va adottato alcun provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania Termini di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma, il 18.10.2024.