Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9986 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio, richiesto dal Giudice di Pace di Grottaglie, nella causa proposta da : NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-attore- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pt., elettivamente domiciliato in Pulsano (TA), INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende -convenuto-
Vista la requisitoria del P.G., che ha concluso per la declaratoria della competenza territoriale del Giudice di Pace di San Giorgio Jonico;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dalla Presidente relatrice;
Vista la richiesta del Giudice di Pace di Grottaglie di regolamento di competenza d’ufficio, ex art. 45 c.p.c., di cui all’ordinanza n.286/2022, depositata il 23/3/2023;
rilevato che NOME COGNOME ha proposto avanti al Giudice di Pace di Taranto opposizione all’ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/2010 emessa dal Comune RAGIONE_SOCIALE Monteparano;
rilevato che, eccepita dalla difesa del Comune l’incompetenza territoriale del Giudice adito, a cui ha aderito la difesa del COGNOME, il Giudice adito, sull’assunto dell’adesione della difesa dell’opponente, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, a favore del Giudice di Pace di Grottaglie, avanti al quale la causa è stata riassunta;
ritenuto che l’art. 32, comma 2 del dlgs. 150/2011, applicabile nella specie, prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, e che la Corte Costituzionale, con sentenza 8 maggio -25 giugno 2019, n. 158, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui, dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente»;
ritenuto che, come già affermato da questa Corte nella pronuncia 4501/2020, la controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso un’ordinanza -ingiunzione “ex” art. 3 r .d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada -per il cui recupero i Comuni
possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 -rientra nell’ambito applicativo dell’art. 32 del d.lgs. 150 del 2011; pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l’opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l’ente locale concedente; siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d’ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari;
ritenuto che l’art.38, comma 2, c.p.c., è, per disposto normativo, inapplicabile nel caso di competenza territoriale inderogabile, ex art. 28 c.p.c., qual è nella specie;
ritenuto che l’ingiunzione opposta è stata emessa dal Comune di Monteparano, che ricade nel circondario appartenente alla competenza del Giudice di Pace di San Giorgio Jonico,
P .Q.M.
In accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal Giudice di Pace di Grottaglie, dichiara la competenza del Giudice di Pace di San Giorgio Jonico, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’adunanza