Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32608 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 24932-2023 proposto da:
COGNOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti –
Oggetto
Regolamento competenza
R.G.N. 24932/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
avverso l’ordinanza n. cronologico 25620/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/11/2023 R.G.N. 3949/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME
COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
Il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e relativo a contribuzione dovuta alla Gestione commercianti presso l’Inps .
Rilevava il Tribunale che la residenza dell’attrice era in Roma alla luce della visura camerale prodotta dall’Inps.
Avverso l’ordinanza ricorre NOME COGNOME per due motivi, illustrato da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e come procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, resiste con memoria.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
All’adunanza camerale, il collegio fissava in 60 giorni il termine per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.414, 442 e 444 c.p.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente individuato in Roma la residenza dell’attrice, che invece risiedeva in Villa San INDIRIZZO, provincia di Reggio Calabria, come da
certificato di residenza prodotto in allegato al ricorso per cassazione.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME Bianca deduce violazione degli artt.416 e 38 c.p.c. Il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale svolta dall’Inps in quanto l’ente si era costituito tardivamente.
Il primo motivo è infondato.
Esso si basa su un certificato di residenza prodotto per la prima volta in sede di legittimità. Tale certificato non è però utilizzabile: in cassazione non sono infatti ammesse produzioni documentali non prodotte nella fase di merito; ciò vale anche nel procedimento per regolamento di competenza (Cass.867/95, Cass.21014/04).
Rettamente quindi il giudice di primo grado ha negato la propria competenza territoriale sulla base dell’unico documento rilevante in quel giudizio, che attestava la residenza in Roma.
Il secondo motivo è infondato.
La competenza fissata dall’art.444 c.p.c. per le cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria è di natura inderogabile (Cass.6003/80, Cass.8426/19), ai sensi dell’art.28 c.p.c. Il difetto di competenza può in tal caso essere rilevato d’ufficio dal giudice (art.38, co.3 c.p.c.), mentre resta irrilevante la tardiva costituzione dell’Inps: ai sensi dell’ar t.416, co.2 c.p.c., la decadenza è infatti prevista per le sole eccezioni non rilevabili d’ufficio e tale non è l’eccezione di incompetenza
territoriale ove si tratti di competenza territoriale inderogabile.
Quanto al fatto che il giudice non abbia rimesso le parti davanti a sé per discutere in contraddittorio dell ‘ eccezione di incompetenza, si tratta di rilievo non esaminabile, in quanto non sorretto da specifico motivo di censura con apposito motivo di ricorso, per nullità della sentenza in violazione delle regole processuali, ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c. Il motivo fa valere solo violazione di legge (art.360, co.1, n.3 c.p.c.), senza alcun riferimento alla nullità della sentenza per mancata sottoposizione alle parti della questione di competenza (Cass.11724/21), come invece richiesto dall’art.360, co.1, n.4 c.p.c. (Cass.24247/16).
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.