Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30836 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25252/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, già titolare dell’omonima ditta individuale cancellata, RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME Impresa individuale domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA n. 1342/2023 depositata il 10/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Presidente Relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 10 novembre 2023, il Tribunale di Reggio Emilia, investito dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Giuseppe impresa individuale, investito dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1384/2021 con cui, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, era stato ingiunto a detta ditta il pagamento della somma di euro 89.081,69, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di canoni derivanti dal contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli del novembre 2019, con cui l’opponente aveva noleggiato una Porsche Macan, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Milano secondo il foro del consumatore.
L’eccezione di incompetenza era stata prospettata dall’opponente adducendo: a) che il sig. NOME COGNOME era titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, esercitante l’attività di pony express ; b) che gli operatori che si occupavano delle consegne avevano sempre utilizzato mezzi propri (scooter, moto e biciclette), e non della ditta; c) che dal 2018 la ditta aveva stipulato un contratto di collaborazione con RAGIONE_SOCIALE, per la consegna di generi alimentari, gestendo la flotta degli operatori che, muniti di proprie biciclette, si occupavano delle consegne; d) che in data 15.11.2019 il sig. COGNOME al fine di soddisfare una propria esigenza personale, aveva sottoscritto l’ordine di noleggio della Porsche Macan al canone mensile di euro 1.962,98, versando
un anticipo di euro 10.370,00; e) che dell’autovettura, consegnatagli in data 13.12.2019, aveva usufruito, a titolo esclusivamente personale, sino al 27.02.2020; f) che essendo la Porsche una vettura di lusso sportiva, per il trasporto di persone, essa non aveva alcuna attinenza con l’attività di impresa esercitata dal sig. COGNOME; g) che il sig. COGNOME che svolgeva attività d’ufficio, si recava a lavoro con macchine di piccole dimensioni o motocicli, utilizzando, invece, la Porsche nei weekend, per mero svago; h) che essendo stato sottoposto ad indagine da parte della Guardia di Finanza, per evitare sequestri o quant’altro, aveva restituito la Porsche a Sifà, senza riserve da parte di quest’ultima; i) che essendo il sig. COGNOME un consumatore, il Tribunale adito era incompetente per territorio, avendo lo stesso la propria residenza nel Comune di Milano. Sulla base di tali premesse, l’opponente chiedeva in via pregiudiziale, di dichiarare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Tribunale di Milano e, nel merito, in via principale, di dichiarare la nullità della clausola n. 27 del contratto per eccessiva onerosità e, in subordine, di pronunciare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità e/o per impossibilità della prestazione.
La società opposta aveva replicato all’eccezione di incompetenza per territorio adducendo: a1) che la Porsche era idonea all’attività di consegna svolta dalla ditta COGNOME; b1) che il sig. COGNOME svolgeva prevalentemente attività d’ufficio e, in quest’ambito, si spostava da casa; c1) che, in ogni caso, gli scopi sottesi alla conclusione del contratto quadro non erano mai stati resi noti a Sifà; d1) che la vettura doveva ritenersi noleggiata anche quale auto di rappresentanza, visto il ruolo apicale rivestito dal sig. COGNOME e1) che pertanto il sig. COGNOME non rivestiva la qualità di consumatore.
Il Tribunale: 1a) respingeva l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e concedeva i termini
previsti dall’art. 183, comma 6, c.p.c., all’esito dei quali venivano depositate le relative memorie; 1b) ammetteva la sola prova per testi formulata da parte attrice ed espletato tale incombente rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., all’udienza cartolare del 09.11.2023, alla quale procedeva alla decisione.
La motivazione della sentenza impugnata si sviluppa nei termini seguenti:
<>.
3. Avverso la sentenza ha proposto istanza di regolamento di competenza la RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, sostenendo la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 42 e 43 c.p.c. in punto errata individuazione del foro territorialmente competente ed in punto D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consimo)’. Nel ricorso si sostiene che erroneamente il tribunale avrebbe considerato consumatore il titolare della ditta individuale avendo il Moltini firmato il contratto inter partes dichiarando di agire in nome e per conto della propria ditta e, dunque, spendendo il proprio nome di imprenditore e fornendo anche i dati fiscali per fruire dei relativi vantaggi. Inoltre, i testi
escussi erano legati da vincoli di parentela con il COGNOME ed avendo solo detto che il veicolo veniva utilizzato anche nel fine settimana. L’autovettura era poi idonea a servire per l’attività imprenditoriale ai fini di rappresentanza.
Al ricorso ha resistito con memoria il COGNOME insistendo per il rigetto dell’istanza di regolamento.
Fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380 -ter c.p.c., la parte resistente presentava istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, che, con decreto dell’8 maggio 2024 del Presidente Coordinatore . Il Pubblico Ministero presso la Corte ha presentato conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. Le parti hanno deposito memorie.
Nell’imminenza dell’odierna adunanza è sopravvenuto impedimento del Relatore designato, che è stato sostituito dal Presidente Titolare con il Presidente del Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento di competenza dev’essere accolto.
Queste le ragioni.
Il Collegio rileva che il procedere del Tribunale e, quindi, la sua decisione declinatoria della competenza si è concretato in una manifesta violazione della logica che l’art. 38, ultimo comma, c.p.c. esige per l’istruzione della questione di competenza, allorquando i fatti sulla base dei quali essa deve essere risolta, abbisognino un’istruzione.
Va preliminarmente rilevato che è consolidato l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la cognizione che essa deve fare nell’ambito del regolamento di competenza si estende anche alla valutazione d’ufficio dell’osservanza o meno da parte del giudice di merito delle regole procedimentali inerenti alla
rilevazione la decisione di detta questione (orientamento definitivamente approvato da Cass. sez. un. n. 21858 del 2007, secondo la quale << Nel regime dell'art. 38 cod. proc. civ. novellato dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990 – nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d'ufficio, entro tempi stabiliti – la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione -ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio – deve dichiarare la tardività dell'eccezione o del rilievo.»).
2.1. Tanto premesso, nel caso di specie il Tribunale ha "gestito" la questione di competenza in modo palesemente inosservante del precetto dell'art. 38, ultimo corna, c.p.c.
Come emerge dalla riproduzione fatta sopra del testo della sentenza impugnata (decisione singolarmente adottata con forma diversa da quella prescritta dal primo comma dell'art. 279 c.p.c.), il Tribunale emiliano, a seguito dell'introduzione della lite con l'opposizione al decreto ingiuntivo, di fronte all'eccezione di incompetenza ha violato manifestamente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c., giacché ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed ha, quindi, concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. (nel testo allora vigente), procedendo quindi, all'esito del deposito delle memorie, all'ammissione della prova per testi dell'opponente.
Il Tribunale, dunque, ha proceduto alla trattazione della controversia secondo le vie normali, mentre avrebbe dovuto
considerare che, ai fini della valutazione della questione di competenza, doveva osservare l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., il che imponeva di decidere sulla base dello stato degli atti siccome risultante nella prima udienza di trattazione, salvo che o lo stesso Tribunale o la parte eccipiente l'incompetenza avesse sollecitato una (solo) sommaria istruzione.
2.2. Ora, fermo che è pacifico che il Tribunale non ha ritenuto d'ufficio di far luogo alla sommaria istruzione, si rileva che dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (prodotta dalla resistente), emerge che parte opponente non aveva sollecitato alcuna istruzione sommaria.
La situazione determinata dalla proposizione dell'eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere riconosciuta allora come quella, supposta dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 38 pima parte, per cui la questione di competenza avrebbe dovuto essere decisa soltanto sulla base di quello che risultava dagli atti e segnatamente dalla documentazione prodotta dalle parti con gli atti introduttivi ed eventualmente fino alla prima udienza.
La necessità di una sommaria istruzione avrebbe potuto, del resto, rilevarsi dalla parte eccipiente, posto che non la rilevò il giudice (che tanto più avrebbe potuto farlo, vertendosi in tema di eccezione di incompetenza territoriale inderogabile), solo se, di fronte all'atteggiamento dell'opposta (qui ricorrente) in relazione all'eccezione di competenza per come proposta, la stessa ditta COGNOME avesse sollecitato immediatamente l'espletamento di una sommaria istruzione, il che si poteva concretare o nella richiesta di assumersi in via sommaria informazioni nella stessa udienza oppure nella produzione di documenti ulteriori in essa.
La questione di competenza sarebbe dovuta rimanere decidibile e si sarebbe dovuta decidere soltanto sulla base dei
documenti prodotti già con gli atti di costituzione ed eventualmente entro la prima udienza.
Si rammenta che il senso della previsione dell'art. 38, allorquando esige che la questione di competenza sia decisa in base a quello che risulta dallo stato degli atti (naturalmente alludendo allo stato degli atti entro il quale la questione di competenza doveva sollevarsi) e solo se reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice ammette una sommaria istruzione, è quello di consentire la definizione dell'assetto di risultanze da considerarsi per la decisione della questione in via immediata e, dunque, se all'istruzione sommaria deve darsi corso, con immediata consequenzialità temporale. Consequenzialità che deve tendenzialmente realizzarsi nella stessa prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e solo per oggettiva impossibilità di realizzarsi in essa può eventualmente realizzarsi, quando l'effettività del contradditorio pur da attuarsi in via sommaria, lo giustifichi, in un'udienza successiva a breve deputata al solo suo espletamento.
La decisione impugnata è stata resa, invece, dal Tribunale in palese violazione dell'ultimo comma dell'art. 38 e si palesa per ciò solo illegittima e da caducare sulla base del principio di diritto a suo tempo enunciato da Cass. n. 17794 del 2013 (che già svolse le considerazioni sull'art. 38, ultimo coma di cui sopra) nel senso che:
<>. Nello stesso senso si veda: Cass. n. 20553 del 2019; precedentemente alla decisione del 2013, si veda Cass. n. 12455 del 2010.
La Corte a questo punto, preso atto della palese illegittimità della sentenza qui impugnata quale decisione sulla competenza, deve comunque -secondo la logica del regolamento di competenza – statuire sulla competenza ed all’uopo lo deve fare sulla base della situazione cristallizzatasi alla prima udienza del giudizio di merito.
Lo stato degli atti prodotti, evocati dalle parti e segnatamente dalla qui resistente evidenziava:
che il contratto era stato sottoscritto dal COGNOME nella qualità di titolare della sua impresa (posto che il contratto è stipulato da ‘Flash Road City di Moltini Giuseppe’) e non come mera persona fisica, circostanza che rendeva particolarmente giustificata l’indicazione della partita i.v.a. e che rendeva impossibile applicare il principio di diritto di cui a Cass. n. del 2021, evocata dalla sentenza impugnata ed anche dalla memoria della
parte resistente, atteso che esso è stato affermato in un’ipotesi in cui l’indicazione della partita i.v.a. si correlava alla spendita del solo nome della persona fisica da parte di un notaio; si vuol dire cioè che l’indicazione della partita i.v.a. non era automaticamente svalutabile;
del tutto neutra doveva considerarsi la circostanza -documentata tramite la visura prodotta come documento n. 6 dell’opponente -che l’impresa del COGNOME avesse ad oggetto attività di pony express , atteso che l’utilizzabilità del veicolo in funzione dell’attività di impresa ben si poteva spiegare per le attività del COGNOME dirette, nella qualità di imprenditore, a procacciare, gestire ed assicurare lo svolgimento di quell’attività: i due apprezzamenti possibili allo stato degli atti si elidevano perciò a vicenda;
quanto appena notato sub b) rendeva irrilevante che il veicolo non si prestasse alla specifica attività di pony express per le sue caratteristiche, come documentato dal documento 7 dell’opponente;
l’indicazione sulla carta di circolazione intestata alla qui ricorrente, prodotta come documento n. 2 dall’opponente, della parola ‘familiare’ dopo la dicitura ‘autovettura per trasporto di persone -uso di terzi da locare senza cond. ‘ , avrebbe potuto avere un qualche rilievo nell’indur re dubbio sulla destinazione del veicolo alla ditta del COGNOME, ma non si sarebbe presentata decisiva nel senso di dimostrare la qualità consumeristica dello stipulante ed il dubbio semmai avrebbe richiesto e giustificato l’ istruzione sommaria che non vi fu, risolvendosi comunque allo stato degli atti in mancanza di dimostrazione dell’eccezione allo stato degli atti;
palesemente irrilevante era ancora il doc. 3 (indicato erroneamente come 2, sempre di parte opponente e qui resistente), cioè la mail indirizzata direttamente al COGNOME, dove si alludeva all’arrivo della ‘sua vettura’, atteso che sempre l’oggetto viene riferito sopra nel documento alla ditta: comunque, anche tale
circostanza, in quanto solo generatrice di dubbio, ma non della dimostrazione della qualità consumeristica, avrebbe dovuto indurre la qui resistente a sollecitare l’istruzione sommaria.
Dalle svolte considerazioni emerge che lo stato degli atti in limine litis , che è quello che, non avendo deciso di dar luogo ad istruzione sommaria, doveva tenere presente il Tribunale e deve ora tenere presente questa Corte, non evidenziava in alcun modo la fondatezza dell’eccepita incompetenza, in quanto inidoneo a dimostrare la qualità consumeristica del Moltini.
Naturalmente, come si è detto, il Tribunale non avrebbe potuto ammettere, avendo superato la fase ex art. 38 c.p.c. con la ricordata assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. e, quindi, proceduto all’istruzione ordinaria, le prove testimoniali dedotte per dimostrare l’uso dell’autovettura, che qui restano irrilevanti.
Le loro risultanze sono qui irrilevanti e tanto esime da ogni loro valutazione.
Le svolte considerazioni comportano che il ricorso debba essere accolto, con la declaratoria della competenza del Tribunale di Reggio Emilia.
La circostanza che il ricorso viene accolto sulla base delle valutazioni che questa Corte ha svolto d’ufficio e non sulla base del motivo dedotto dalla ricorrente, che non si è doluta della violazione dell’ultimo comma dell’art. 38 c.p.c., induce a compensare le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, davanti al quale rimette le parti con termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Compensa le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, il 04/07/2024 nella camera di consiglio