Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24233 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/08/2025
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO con ordinanza depositata il 09/10/2024, iscritta al n. 268/2024 R.G., nel procedimento pendente tra:
COGNOME RAPPRESENTATA e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– intimata – lette le conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale, nella persona del dott. NOME COGNOME che si è espresso nel senso del rigetto del l’istanza ;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con ricorso depositato il 19 ottobre 2023 davanti al Tribunale di Patti, NOME COGNOME proponeva opposizione avverso le ordinanzeingiunzione n. 440/2023 e n. 441/2023 del 2 settembre 2023 con le quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina le aveva ingiunto, in ciascuna di esse, il pagamento della somma di € . 3.112,74.
A NOME COGNOME era stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 8, D.A. Regione Sicilia n. 02090 del 6 novembre 2013 sanzionato dall’art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 196/1999, per non aver ottemperato all’obbligo di sottoporre i bovini – facenti parte di due aziende zootecniche site nel Comune di Roccella Valdemone e nel Comune di Francavilla di Sicilia, delle quali la COGNOME è titolare – ad accertamento diagnostico nei trenta giorni precedenti lo spostamento degli animali per transumanza, con esito favorevole nei confronti della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
Con ordinanza del 27 gennaio 2024, il Tribunale di Patti dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in quanto «le ordinanze ingiunzione impugnate sono state emesse sulla base di presunti illeciti amministrativi commessi in Montalbano Elicona, località Milone».
2.1. Con ricorso depositato il 1° marzo 2024, l ‘opponente riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
A lla prima udienza dell’8 ottobre 2024 la causa veniva assunta in decisione.
2.2. Con decreto n. 7166 del 09.10.2024, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto d’ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ, il regolamento di competenza.
Osserva il giudice rimettente che il Tribunale di Patti, nel dichiarare correttamente la propria incompetenza per territorio, ha tuttavia erroneamente indicato, quale giudice competente per territorio, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, laddove invece l’art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 dispone che « l’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione».
Sostiene a tal proposito il Tribunale di Barcellona P.G. che la violazione non riguarda la transumanza, ma la condotta omissiva della ricorrente in ordine ai dovuti accertamenti da compiere prima dello spostamento dei bovini: ne consegue che la trasgressione contestata non è stata commessa al momento dell’accertamento espletato in Montalbano Elicona (luogo in cui sono stati rinvenuti i bovini), ma in un momento precedente allo spostamento degli animali, i quali fanno capo alle due aziende zootecniche site in Roccella Valdemone e Francavilla di Sicilia.
Sì che -conclude il giudice rimettente – la competenza per territorio non può che individuarsi in capo al Tribunale di Messina.
CONSIDERATO CHE:
Il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è fondato.
Questa Corte ha affermato che l’opposizione avverso il verbale di contestazione, quando l’illecito sia di tipo omissivo, deve essere proposta innanzi al giudice territorialmente competente per il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è stata invece omessa. Sebbene il principio enunciato sia stato reso nell’ambito delle infrazioni riguardanti il Codice della Strada, esso può trovare applicazione alle violazioni di diversa natura, atteso che la sua ratio è quella di concentrare in un unico giudice la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni riferite al medesimo fatto. Pertanto, la
competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20988 del 06/08/2019, Rv. 655277 -01; v. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 24/06/2009, Rv. 608629 -01; conf.: Sez. 6 – L, Ordinanza n. 7397 del 28/03/2014, Rv. 629996 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3923 del 18/02/2010, Rv. 611572 -01, ove si aggiunge che solo di regola il luogo in cui è commessa la violazione coincide con il luogo dell’accertamento, quando non risulti diversamente).
1.2. Pertanto, al fine di radicare la competenza del giudice chiamato a decidere sul presente giudizio rilevano, come ritenuto dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, le sedi delle Aziende dalle quali provenivano gli animali e presso le quali, prima del loro spostamento, i bovini avrebbero dovuto essere sottoposti all’accertamento di cui al D.A. Regione Sicilia citato, ossia i Comuni di Roccella Valdemone e Francavilla Sicilia;
1.3. Poiché, dunque, ai due Comuni menzionati fanno capo le due aziende zootecniche delle quali l’incolpata è titolare , e poiché essi si trovano nel circondario del Tribunale di Messina, il Collegio accoglie l’istanza di regolamento di competenza proposta d’ufficio dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dichiara la competenza per territorio di natura inderogabile del giudice del Tribunale di Messina.
Non occorre provvedere sulle spese del regolamento, essendo stato il regolamento proposto ex officio .
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda