Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33821 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
PROVINCIA DI SASSARI – RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’avvocato COGNOME NOME ; -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE BRINDISI n. 2717/2023, depositata il 08/04/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni della Sostituta P.G., NOME COGNOME , che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Brindisi avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Provincia di Sassari le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.503.502,00. La sanzione era stata c omminata per la violazione dell’art. 258, co. 4 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione a 485 trasporti di rifiuti effettuati presso una discarica nel territorio di Sassari, per i quali i formulari di identificazione dei rifiuti «FIR» riportavano dati inesatti e incompleti.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Sassari, la quale eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Sassari.
Il Tribunale di Brindisi accoglieva l’eccezione con l’ordinanza richiamata in epigrafe e dichiarava la propria incompetenza territoriale. Il giudice fondava la decisione sul principio giurisprudenziale secondo cui il luogo di commissione dell’illecito, rilevante ai fini della competenza, si identifica con quello del suo accertamento. Disattendeva, inoltre, la tesi dell’opponente circa la natura istantanea della violazione, ritenendola irrilevante alla luce del citato principio e, in ogni caso, qualificando la condotta come illecito permanente in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
Ha proposto ricorso per regolamento di competenza la società RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un solo motivo.
Ha resistito la Provincia di Sassari con memoria difensiva. Il P.g. ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e l’errata applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, con la seguente argomentazione. Il Tribunale di Brindisi ha commesso un errore di prospettiva nel ritenere applicabile al caso di specie la giurisprudenza formatasi in tema di illeciti permanenti o itineranti. Tali precedenti, secondo la ricorrente, sono pertinenti alla figura del trasportatore, ma non a quella del produttore del rifiuto, al quale è stata contestata
una specifica negligenza commessa in un unico luogo e in un unico momento. La violazione contestata, si sostiene, non è il trasporto in sé, ma l’errata compilazione del formulario, un illecito istantaneo che si è esaurito in Puglia. Una volta iniziato il trasporto, il produttore non ha più la disponibilità del documento e non può correggere gli errori.
La Provincia di Sassari ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di specificità e per eterogeneità delle doglianze. Nel merito, ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata, in quanto fondata sul consolidato principio giurisprudenziale che identifica il luogo della commissione della violazione con quello dell’accertamento, a prescindere dalla natura istantanea o permanente dell’illecito. Ha ribadito che la condotta sanzionata, ovvero il trasporto con formulario irregolare, costituisce un illecito permanente che si protrae per tutta la durata del viaggio e che è stato correttamente accertato nel luogo di destinazione. A sostegno ha richiamato una vasta giurisprudenza di legittimità.
– Il ricorso, previa reiezione della suddetta eccezione di inammissibilità stante la sufficiente specificità del motivo proposto, è infondato.
La tesi della ricorrente, che distingue la condotta istantanea del produttore da quella permanente del trasportatore si scontra con l’orientamento consolidato di questa Corte. Secondo tale indirizzo, l’illecito relativo all’inesattezza o incompletezza del formulario che accompagna un trasporto di rifiuti ha natura permanente. La condotta antigiuridica non si esaurisce nella mera compilazione del documento, ma si protrae per tutta la durata del trasporto, poiché la funzione del formulario, che è quella di garantire la tracciabilità del rifiuto, assiste l’intero percorso. La violazione, dunque, consiste nell’aver dato causa e mantenuto una situazione di circolazione illecita del rifiuto, che inizia con la partenza e cessa solo con l’arrivo a destinazione.
Questo principio è stato affermato da Cass. n. 28235/2008 e costantemente ribadito da pronunce successive, tra cui Cass. n. 32558/2022 e Cass. n. 24391/2023. Tali decisioni chiariscono che, per gli illeciti a carattere permanente o ambulatorio, la competenza territoriale, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 150/2011, si radica nel luogo in cui la violazione è stata accertata, a condizione che in tale luogo si sia consumata almeno una frazione della condotta materiale. Nel caso di specie, il trasporto si è concluso nel territorio della provincia di Sassari, dove è avvenuto l’accertamento. In quel luogo si è, quindi, realizzata la parte terminale della condotta illecita, il che radica la competenza dell’autorità amministrativa sarda e, di conseguenza, del Tribunale di Sassari per il giudizio di opposizione.
-Pertanto il ricorso va respinto, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Sassari (come correttamente ritenuto con l’ordinanza impugnata), dinanzi al quale rimette le parti entro il termine di legge.
Quanto alla liquidazione delle spese di giudizio come effettuata in dispositivo, il ricorso per regolamento di competenza va considerato di valore indeterminabile, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014 (e succ. modif.), in quanto non investe l’intera controversia, ma la sola questione della competenza (Cass. 16219/2025).
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Sassari, dinanzi al quale rimette le parti entro il termine di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, dei compensi del presente giudizio, che liquida in € 4.000, 00,
oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME