Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11446 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11446 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
PREFETTURA DI MESSINA;
– intimata – avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE COGNOME DI MESSINA n. 1677/2023 depositata il 18.12.2023;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella persona del Dott. NOME COGNOME
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3034/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
FATTO E DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Vittoria al verbale n. 7000184215000 elevato in data 25.07.2021 -con il quale la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto contestava la violazione dell’art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada: ‘ CdS ‘) , per avere circolato con motoveicolo Harley Davidson sottoposto a fermo amministrativo per violazione del l’art. 171, commi 1, 2 e 3 CdS per guida del motoveicolo senza casco, già contestata con verbale n. 471676836 elevato dai Carabinieri in data 22.07.2021, e irrogava la sanzione amministrativa accessoria del sequestro ai fini della confisca.
Non si costituiva la Prefettura di Milazzo.
Il Giudice di Pace di Vittoria, con sentenza n. 4/2023, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale, assegnando al ricorrente termine di 90 giorni per la riassunzione innanzi al giudice ritenuto competente, il Giudice di Pace di Messina.
1.1. Il Giudice di Pace di Messina, innanzi al quale è stata tempestivamente riassunta la causa, osservava che la competenza per territorio spetta al giudice del luogo ove è stata commessa la violazione ed ha sollevato d’ufficio avanti a questa Corte il conflitto di competenza con ordinanza resa il 18 dicembre 2023: ad avviso del giudice confliggente, la competenza sarebbe del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il Sostituto Procuratore Generale depositava memoria scritta pronunciandosi per la dichiarazione di competenza del Giudice di Pace di Barcellona G.P. sul Comune di Milazzo.
Premesso che chiamate a decidere sulle questioni di competenza sono le sezioni semplici di questa Corte, ritiene il Collegio che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice
della strada appartengono alla competenza del Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al quale rinvia l’art. 22 legge n. 689/1981 (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5803 del 23/03/2015, Rv. 634994 – 01).
4. Il regolamento è fondato.
A norma dell’art. 45 c.p.c., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto di competenza può essere sollevato d’ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente aito soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore (Cass. n. 17811/2012). L’ipotesi della inderogabilità ricorre nel caso in esame, perché «in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada (Cass. n. 2657/2012; Cass. n. 36968/2021).
Nel caso che ci occupa, sia nell’opposizione originariamente propost a innanzi al Giudice di Pace di Vittoria, sia nell’atto di riassunzione innanzi al Giudice di Pace di Messina, il ricorrente ha impugnato il verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca n. 7000184215000 del 25.07.2021, elevato dalla Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, territorio di Messina, in occasione del trasferimento del motoveicolo presso il luogo di custodia mediante circolazione e, quindi, nel mancato rispetto del l’autorizzazione al trasferimento mediante l’ausilio del c.d. pianale; solo incidenter tantum il ricorrente chiedeva, altresì, la declaratoria dell’illegittimità del verbale di contestazione n. 471676836 del 22.07.2021 per guida del
motoveicolo senza casco, «provvedimento presupposto» da cui ha preso avvio l’opposizione ai successivi verbali di fermo del veicolo (recante la medesima data del 22.07.2021) e di sequestro a fini di confisca (verbale del 25.07.2021).
Ne discende che l’accertamento della violazione del codice della strada è avvenuto nel territorio del Comune di Milazzo dal quale dipende l’organo accertatore , luogo in cui il conflitto deve essere risolto, ai sensi dell ‘art. 7, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, dell’art. 22 Legge n. 689 del 1981, e de ll’ artt. 204bis C.d.S.
Pertanto, il Collegio dichiara che la competenza territoriale nel giudizio de quo resta radicata dinanzi al Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, competente sul Comune di Milazzo, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto;
fissa per la riassunzione dinanzi a detto Giudice il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda