Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7112 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7112 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15868/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
Oggetto: Regolamento di competenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 11/03/2026 CC
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3222/2025 depositata il 20/06/2025.
esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Benevento con rimessione degli atti davanti alla Corte d’Appello di Napoli per la decisione delle questioni non trattate;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 32222/2025, pubblicata in data 20 giugno 2025, la quale, in accoglimento del gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1686/2021, pubblicata in data 25 agosto 2021, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento a conoscere la controversia tra le parti, fissando termine per la riassunzione innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
L’odierna ricorrente aveva convenuto la RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Benevento riferendo di aver stipulato un contratto di conto corrente con la Banca di Credito Cooperativo Irpina -del cui ramo di azienda l’odierna controricorrente si era resa cessionaria -e contestando l’applicazione di anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti ed interessi superiori al tasso soglia di legge.
Aveva quindi chiesto di rideterminare il saldo del conto medesimo e di condannare la Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
Si era costituita la RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE eccependo in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Benevento in virtù dell’operatività della clausola contenuta nel contratto di conto corrente -che stabiliva la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria nel cui ambito era collocata la sede legale della Banca medesima.
Il Tribunale di Benevento, espletata consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto la domanda della società, rideterminando il saldo del conto corrente nella misura di € 131.959,92 in attivo, mentre aveva disatteso l’eccezione di incompetenza, rilevando che il contratto di conto corrente contenente la clausola era stato prodotto solo in corso di causa.
La Corte d’appello ha esaminato in primo luogo il motivo di gravame con il quale l’odierna controricorrente veniva a dolersi del mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale, osservando, in sintesi, che:
-il contratto di conto corrente concluso tra l’odierna ricorrente e la Banca di Credito Cooperativo Irpina, avente sede in Montemiletto (AV), in data 18 aprile 2005, stabiliva, all ‘art. 15.2 delle condizioni generali di contratto, che ‘per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la banca è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca’ ;
-successivamente la Banca di Credito Cooperativo Irpina era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, e la RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE si era resa
cessionaria del compendio aziendale della banca irpina, acquisendo tutte le attività e passività facenti capo alla cedente;
–RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva tuttavia sede in Flumeri, rientrante nel circondario del Tribunale di Benevento;
-la tesi del Tribunale -secondo il quale l’eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata andava disattesa in quanto la Banca, nonostante le richieste della correntista, non aveva fornito la copia del contratto -non meritava condivisione in quanto la sussistenza della clausola di deroga della competenza territoriale risultava incontestata tra le parti in virtù della produzione di un estratto di contratto corrente riproducente la clausola in questione, non rilevando che il testo completo del contratto fosse stato o meno prodotto sin dall’instaurazione del giudizio o successivamente ;
-era da escludere che la cessione del compendio aziendale venisse ad incidere sull’applicazione della clausola, determinando lo spostamento di competenza dal Tribunale nel cui circondario era situata la sede della Banca di Credito Cooperativo Irpina –RAGIONE_SOCIALE -al Tribunale nel cui circondario era situata la sede dell’odierna controricorrente -Benevento – dovendosi invece ritenere che la competenza fosse invece rimasta fissata con riferimento alla sede della Banca di Credito Cooperativo Irpina quale Banca stipulante e ciò perché, diversamente opinando, da un lato si sarebbe determinato un effetto di ‘ambulatorietà’ della competenza medesima; dall’altro, sarebbero state pregiudicate le esigenze di tutela del correntista quale contraente debole,
esponendo quest’ultimo alla traslazione della competenza territoriale in circondari potenzialmente remoti.
Al ricorso della RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte concludendo per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Benevento con rimessione degli atti davanti alla Corte d’Appello di Napoli per la decisione delle questioni non trattate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce ‘ Sulla erronea valutazione degli atti di causa -inefficacia probatoria del documento prodotto dalla banca con la comparsa di costituzione (vd. verbale di udienza del 07/02/2018 R.G. 4518/17) a seguito del formale disconoscimento. Violazione delle norme processuali sulla sollevata eccezione preliminare di incompetenza per territorio -violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di competenza territoriale -Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 – 19 – 28 -29 -38 c.p.c., art. 2719 c.c., art.117 del d.l.gs.385/1993 ed art. 183 c.p.c., in relazione all’art.360, I comma n. 2 e 3 c.p.c.’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che l’eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata dall’odierna controricorrente sulla base della produzione di una copia fotostatica del contratto parzialmente oscurata ed oggetto di immediato
disconoscimento, con la conseguenza che lo stesso non valeva a costituire elemento a suffragio dell’eccezione stessa.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 28, 29, 38 c.p.c. e 2558 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la clausola di deroga del foro territorialmente competente determinasse la competenza esclusiva nel circondario della sede della banca originariamente stipulante e che la successiva cessione del ramo d’azienda non potesse incidere su tale pattuizione.
Deduce per contro la ricorrente che, a seguito della cessione, l’odierna controricorrente era divenuta parte del contratto anche ai fini dell’applicazione della clausola relativa alla competenza territoriale, con la conseguenza che la clausola contenuta nel contratto di conto corrente doveva essere riferita alla sede legale dell’odierna controricorrente .
Preliminarmente, deve essere dichiarata l’ammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso una decisione della Corte d’appello .
Come recentemente osservato da questa Corte (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 22343 del 02/08/2025), in questo caso il rimedio previsto dall’art. 42 c.p.c. rappresenta infatti l’unico strumento impugnatorio (in tal senso, «necessario») esperibile avverso la sentenza che statuisca esclusivamente sulla competenza, ‘e tanto anche se una pronuncia del genere sia stata emessa in grado di appello, in riforma di una decisione di prime cure riguardante anche il merito: l’art. 42 cod. proc. civ. non opera infatti distinzioni tra sentenze di primo e di secondo grado (Cass. 28/02/2020, n. 5516;
Cass. 10/07/2017, n. 17025)’ (cfr. altresì Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16089 del 18/06/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33443 del 17/12/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9356 del 11/06/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 12/04/2002).
3. Il primo profilo sollevato con il ricorso risulta infondato, sol che si consideri che le deduzioni svolte dalla ricorrente neppure si confrontano con la ratio espressa dalla Corte territoriale, nel momento in cui la stessa ha ritenuto che la produzione solo parziale del contratto non valesse a superare il fatto che, in quella produzione, era possibile rilevare la presenza della clausola e che la stessa non era oggetto di adeguata contestazione , avendo l’odierna ricorrente sviluppato una contestazione a verbale a carattere generico.
Va, del resto, richiamato il principio per cui, ai fini della decisione sull’eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, non rileva la circostanza che una delle parti abbia negato che il contratto contenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo la questione di competenza essere risolta, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, c.p.c. sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012).
Ne consegue che le contestazioni mosse dall’odierna ricorrente in ordine al documento sul quale l’eccezione si veniva a fondare, in alcun modo avrebbero potuto precludere l’impiego del documento medesimi ai fini della valutazione della competenza territoriale.
Fondato e meritevole di accoglimento è, invece, il secondo profilo sollevato con il ricorso.
Si rammenta, ancora una volta, che la tematica della competenza territoriale si è venuta a porre a causa della cessione del compendio aziendale dall’originaria contraente Banca di Credito Cooperativo Irpina alla RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, avendo i due istituti di credito sedi diverse, situate nell’ambito di distinti circondari di Tribunale, e facendosi quindi questione della concreta operatività di una clausola convenzionale che fissava la competenza per controversie tra le parti con riferimento al circondario ‘nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca’ , come recita la clausola contrattuale medesima.
Orbene, il problema è già stato affrontato da questa Corte, la quale ha enunciato il principio per cui, in caso di cessione del contratto per effetto di alienazione di ramo d’azienda, la clausola derogatoria della competenza territoriale, che individua il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle parti del contratto medesimo (in quel caso il concedente in un contratto di concessione) deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato alla conservazione dell’originario equilibrio negoziale (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12396 del 24/06/2020; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20754 del 2021; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4308 del 2021).
A tale principio questa Corte intende dare continuità, ribadendo che, qualora un contratto contenga una clausola derogatoria della competenza territoriale, la quale venga ad individuare il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede una delle parti del contratto medesimo, il subentro, per effetto di cessione dell’azienda o di un suo ramo , e quindi nella posizione contrattuale, di un diverso soggetto viene a comportare che la clausola contrattuale deve trovare applicazione con riferimento, a questo punto, alla
diversa sede della parte subentrata, assumendo il rinvio contenuto nella previsione contrattuale carattere mobile e non fisso.
Esito, questo, che trova, del resto, giustificazione non solo nelle esigenze di conservazione dell’originario equilibrio negoziale, già in precedenza richiamate da questa Corte, ma nell’ulteriore considerazione per cui, per effetto della modifica soggettiva della parte contrattuale, ben può cessare qualsiasi collegamento delle parti del contratto con l’ambito territoriale cui si riferiva originariamente la clausola, venendo quindi radicalmente meno la stessa esigenza di collegare il contenzioso insorto tra le parti a quell’ambito , laddove una interpretazione della previsione negoziale come contenente un rinvio mobile viene a salvaguardare le esigenze funzionali che erano alla base della pattuizione della clausola medesima.
In conclusione, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Benevento a conoscere della presente controversia e, per l’effetto , la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello concernente la competenza, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, con termine per la riassunzione della lite, fissato come in dispositivo.
La statuizione sulle spese è rimessa al giudice del merito davanti al quale prosegue il giudizio.
P. Q. M.
La Corte, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Benevento; per l’effetto cassa l a sentenza impugnata;
rimette le parti innanzi alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello sulla competenza;
fissa per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME