Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34797 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34797 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
Oggetto
Regolamento competenza territoriale
R.G.N. 2339/2024
COGNOME
Rep.
Ud.29/10/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 2339-2024 proposto da:
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI COGNOME in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, del 19/01/2024 R.G.N. 4489/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Catania il Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani ‘ L orenzo COGNOME‘ ed ha chiesto che si accertasse e dichiarasse il suo diritto, quale vedova di NOME COGNOME a ricevere dal Fondo la pensione di reversibilità per gli anni 2017,2019, 2020 e 2022 condannando il Fondo al pagamento di quanto dovuto.
Il Fondo COGNOME nel costituirsi ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale di Catania per essere competente il Tribunale di Roma.
Il Tribunale di Catania con ordinanza del 19.1.2024 ha ritenuto sussistere la propria competenza territoriale ed ha rinviato la causa per la decisione.
Il Fondo RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. deducendo che trattandosi di prestazione erogata da un fondo complementare di fonte contrattuale il giudice competente va individuato ai sensi dell’art. 19 c.p.c. nel Tribunale del luogo dove ha sede il convenuto e dunque a Roma, unica sede del Fondo.
Si è costituita la signora COGNOME evidenziando che la pensione di reversibilità azionata è credito di natura previdenziale e insiste per il radicamento della competenza a Catania ex art. 444 c.p.c.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il Fondo ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’ammissibilità del ricorso e per il suo accoglimento.
RITENUTO CHE
Con il ricorso il Fondo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 413, 442 e 444 c.p.c. e si duole del rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione in giudizio.
1.1. Sostiene infatti che ai sensi dell’art. 442 secondo comma c.p.c. alle controversie che riguardano l’inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi, come quella in esame, si applicano le disposizioni dettate dall’art. 413 settimo comma c.p.c. che a sua volta rinvia all’art. 18 c.p.c. laddove non sia possibile applicare gli altri fori nella norma indicati.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
2.1. Rileva il Collegio che, come risulta dagli atti allegati, l’ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha ritenuto di essere competente territorialmente a trattare la controversia è stata adottata in esito alla trattazione scritta disposta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. cui nessuna del le parti si è opposta.
2.2. Premesso che la questione di competenza territoriale era stata sollevata dal Fondo nella sua memoria di costituzione in giudizio, va rilevato che il giudice, che ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter primo comma c.p.c. , ha perciò invitato le parti a depositare note scritte nelle quali formulare istanze e conclusioni, con pienezza del contraddittorio.
2.3. Orbene, premesso che il rito del lavoro è ispirato a criteri di concentrazione ed immediatezza, va rilevato che, nello specifico, il Tribunale sebbene in maniera estremamente sintetica ha ben chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che l’eccezione di competenza territoriale a decidere sulla
contro
versia dovesse essere risolta applicando l’art. 444 primo comma c.p.c..
2.4. Il giudice ha infatti chiarito che l’oggetto della controversia rientrava nella materia previdenziale e che l’attrice era residente a Catania.
2.5. Va ricordato che il fatto che la pronuncia sulla competenza impugnata con il regolamento sia stata assunta con ordinanza, anziché con sentenza, non incide sull’esperibilità del regolamento di competenza, giacché nell’art. 42 cod. proc. civ. il termine sentenza è adoperato nel senso di provvedimento avente contenuto di pronuncia sulla competenza, indipendentemente dalla sua qualificazione formale (cfr. Cass.s.u. n. 21858 del 2007).
2.6. Vero che nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della ” potestas iudicandi ” sul punto (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale) (Cass. 12/05/2008 n. 11657 e 04/06/2013 n. 14136).
2.7. Tuttavia, come detto, nella specie adottando il rito della trattazione scritta il giudice ha proprio invitato le parti a precisare le conclusioni su tutte le questioni poste e dunque
anche su quella sollevata da parte convenuta di incompetenza territoriale.
2.8. Nel rito del lavoro, peraltro, sono « vietate le udienze di mero rinvio e non essendo prevista un’udienza di precisazione delle conclusioni – ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata, oltre che all’ammissione ed assunzione di eventuali prove, alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo – sulle conclusioni di cui al ricorso, per quanto riguarda l’attore, e su quelle di cui alla memoria difensiva, per quanto concerne il convenuto » (Cass. n. 9235 del 2006 e n. 13708 del 2007).
In conclusione, la statuizione contenuta nell’ordinanza che accerta la competenza territoriale del Tribunale adito, ha carattere decisorio e può anzi deve essere impugnata con regolamento ove si voglia contestare la competenza evitando che la stessa si radichi definitivamente come statuito presso il Tribunale adito.
Nel merito la competenza è del Tribunale di Roma atteso che si tratta di prestazione di reversibilità dovuta da un Fondo integrativo e convenzionale. Ed infatti in base al disposto dell’art. 442, comma 2, c.p.c., che ha riguardo a controversie diverse da quelle in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 1 dello stesso articolo, alle quali non sono riconducibili quelle attinenti agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi, deve trovare applicazione il criterio residuale di cui all’art. 413, comma 7, c.p.c., per cui la competenza per territorio per le controversie non contemplate ai commi precedenti del medesimo articolo va definita in base al criterio generale di cui all’art. 18 c.p.c., ovvero con riguardo al foro del convenuto, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo convenuto il Fondo ed avendo questo la sua