Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5813 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5813 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 15131-2022 r.g. proposto da:
NOME COGNOME; in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE; in persona dell’amministratrice p.t. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona della curatrice p.t. , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, per procura speciale in calce al controricorso
controricorrente –
avverso la sentenza n. 617/2022 della Corte di Appello di Brescia, emessa il 06.04.2022, pubblicata il 17.05.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/9/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO:
che NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, impugna, per tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 17.05.22 che ha respinto il reclamo ex art.18 l. fall. proposto dalla società contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Brescia su istanza del RAGIONE_SOCIALE;
-che il creditore istante e il Fallimento resistono con distinti controricorsi;
-che col primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 9 l. fall., il ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia a dichiarare il fallimento, sostenendo che la sede effettiva di RAGIONE_SOCIALE coincide con la sede operativa di Catania e che la corte d’appello non ha individuato alcun valido criterio di collegamento atto a radicare la competenza del tribunale bresciano;
che sulla questione di competenza questa Corte è giudice del fatto;
che, al fine di procedere alla dovuta valutazione, appare necessario acquisire dalla Corte di appello di Brescia (in copia cartacea, ove non ne sia possibile la trasmissione in copia digitale) tutti i documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio di primo e secondo grado
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione dei predetti documenti, anche in copia cartacea, alla Cancelleria della Corte d ‘ appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 24.09.2024