Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 714 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Oggetto: regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto negativo di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO., sollevato dalla Corte d’Appello di Bari , con ordinanza del 6/3/2024, nella causa vertente tra
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.;
-opponente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi ministri pro tempore; -opposti – udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma.
Rilevato che:
Con ricorso ex art. 3 legge n. 89 del 2001, NOME COGNOME domandò alla Corte d’Appello di Roma la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza seguito alla sentenza n. 11388/2010 pronunciata dalla Corte di Cassazione, deducendo che il 6 marzo 2016 aveva instaurato, davanti al Tar del Lazio, il ricorso per l’ottemperanza del giudicato onde ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese liquidate dal giudice di legittimità, che il giudizio si era concluso con la sentenza n. 760/2017, con la quale il giudice amministrativo aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché proposto prima del decorso del termine di cui all’art. 5 sexies , comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2011 e che l’altro ricorso per l’ottemperanza, notificato al MEF il 25 Aprile 2018, era stato definito con la sentenza di accoglimento del Tar del Lazio n. 5798/2019, il quale, stante l’inadempienza RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, aveva accolto l’istanza di nomina di un commissario ad acta con ordinanza n. 11634/2021.
Respinta la domanda di equo indennizzo dal consigliere designato dalla Corte d’Appello di Roma con decreto n. 1241 del 21 giugno 2022 e proposta opposizione dal medesimo ricorrente, la Corte d’Appello di Roma declinò la propria competenza per territorio in favore RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Bari con ordinanza del 21 dicembre 2022, rilevando che il giudizio presupposto si era svolto davanti alla Corte d’Appello di Bari, come risultante dalla sentenza n. 11388/2010 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, che quest’ultima, in accoglimento del ricorso, aveva cassato il decreto impugnato con riguardo alle spese e condannato il M.E.F. al rimborso dei 2/3 RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di merito da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, difensore antistatario, oltre a
quelle del giudizio di cassazione, che il giudizio di ottemperanza, in quanto equiparabile a quello esecutivo, andava valutato unitariamente rispetto al giudizio di cognizione che aveva riconosciuto l’indennizzo e che, pertanto, la domanda di equa riparazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso al presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello del distretto in cui aveva sede il giudice dinanzi al quale si era svolto il primo grado del giudizio presupposto, ossia la Corte d’Appello di Bari.
Riassunto il giudizio con ricorso del 21 Marzo 2023 a cura RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO davanti alla Corte d’appello di Bari, il giudice designato rigettò il ricorso con decreto n. 1310/2023, avverso il quale l’AVV_NOTAIO propose opposizione con ricorso del 9 giugno 2023, nel cui giudizio non si costituì la parte opposta.
Con ordinanza del 6 Marzo 2024, la Corte d’Appello di Bari, reputandosi a sua volta incompetente, ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza , evidenziando all’uopo che, nella specie, non costituisse processo presupposto il procedimento di equa riparazione definito dalla Corte d’Appello di Bari con il decreto del 3/1/2008 e annullato, in punto di spese da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dalla Corte di Cassazione, in quanto quest’ultimo non era parte di quel processo, ma solo difensore antistatario RAGIONE_SOCIALEa parte, NOME COGNOME, che lo aveva avviato onde ottenere ristoro dal mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata RAGIONE_SOCIALEa causa dinanzi al T.A.R. Puglia, sicché, avendo la domanda di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese valenza incidentale e non costituendo domanda autonoma, il giudizio di ottemperanza proposto in proprio dall’AVV_NOTAIO davanti al Tar Lazio non poteva considerarsi unitariamente al giudizio davanti alla Corte d’Appello di Bari che aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001 in favore del suo cliente
NOME COGNOME, posto che il diritto che ogni persona ha alla ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 6 CEDU riguarda il suo processo e non quello di terzi.
Considerato che :
Il conflitto di competenza sollevato dalla Corte d’Appello di Bari è fondato.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del giudice territorialmente competente, occorre prendere le mosse dai principi affermati da questa Corte in tema di legittimazione processuale, allorché, partendo dal presupposto che la legge n. 89 del 2001 rinvii alla CEDU per l’individuazione dei soggetti legittimati alla domanda di equa riparazione e, segnatamente, all’art. 6, par. 1, che definisce il diritto alla durata ragionevole come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione “sia RAGIONE_SOCIALEe controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia RAGIONE_SOCIALEa fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”, ha affermato che la definizione del concetto di ‘parti’ corrispond e all’accezione affermata da dottrina e giurisprudenza nella definizione dei soggetti qualificabili come parti di un procedimento penale, secondo cui sono tali i titolari di un diritto di azione da cui derivi per il giudice un dovere di decidere nel merito RAGIONE_SOCIALEe sue domande (Cass., Sez. 1, 12/7/2011, n. 15250). Infatti, il diritto alla trattazione RAGIONE_SOCIALEe cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, specificamente richiamato dalla legge n. 89 del 2001, solo con riferimento alle cause proprie e, quindi, esclusivamente in favore RAGIONE_SOCIALEe parti RAGIONE_SOCIALEa causa -sia di cognizione, sia di esecuzione -nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittimazione,
che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo (vedi Cass., Sez. 1, 16/2/2005, n. 3118, secondo cui, allorquando nel giudizio durato eccessivamente agisca una società, non rileva l’eventuale disagio psichico del socio o RAGIONE_SOCIALE‘amministratore, giacché si tratta di soggetti diversi dalla parte, che è la società quale centro autonomo di imputazione di diritti e di doveri; Cass., Sez. 1, 12/7/2011, n. 15250; Cass., Sez. 6-1, 8/5/2012, n. 7024; Cass., Sez. 6-2, 14/7/2015, n. 14751; Cass., 6-2, 2/2/2021, n. 2310).
L ‘equa riparazione, così come delineata dalla legge n. 89 del 2001, non costituisce invero una mera sanzione pecuniaria, multa o pena privata, dovuta nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘apparato per il solo fatto del danno irragionevole, ma attribuisce, appunto, un equo indennizzo, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico, ed in tutto e per tutto corrispondente all'” equitable satisfaction ” menzionata dalla Convenzione e dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEERAGIONE_SOCIALED.U., in favore del soggetto che per effetto RAGIONE_SOCIALE‘eccessiva durata del giudizio, lesiva del riconosciuto suo diritto ad una ragionevole durata RAGIONE_SOCIALEo stesso, abbia subito un danno patrimoniale e/o non patrimoniale (Cass., Sez. 1, 16/2/2005, n. 3118).
Alla luce di tali principi, deve allora escludersi che, con riguardo al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del difensore antistatario, costituisca giudizio presupposto il processo nel quale questi abbia prestato la propria opera professionale, in quanto la domanda di distrazione avanzata dal predetto ha valenza incidentale e non costituisce domanda autonoma, tant’è che, come affermato di recente da questa Corte, egli non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU, proprio in quanto tale disposizione stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il “suo” processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto (Cass., Sez. 2, 4/5/2023, n. 11623), mentre il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'” an ” che nel ” quando “, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa “principale”, siccome occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata (Cass. Sez. 2, 18/5/2022, n. 15964).
Tali principi non possono allora che ridondare sulla questione RAGIONE_SOCIALEa competenza oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierna contesa, per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 208 del 2015, deve aversi riguardo al distretto RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale si è svolto il giudizio presupposto e che lo ha definito nel merito, anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito, e non, come in precedenza, il giudice dinanzi al quale il giudizio è stato introdotto (in tal senso, Cass., Sez. 6-2, 5/4/2019, n. 9721; Cass., Sez. 6-2, 3/10/2019, n. 24659).
E poiché, nella specie, la domanda di equa riparazione è stata formulata dall’AVV_NOTAIO in relazione ai tempi del processo di ottemperanza a giudicato, incardinato con il ricorso depositato 10/3/2016, col quale il predetto aveva chiesto al T.A.R. Lazio di
ordinare al RAGIONE_SOCIALE il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione n. 11388/2010, depositata il 11/5/2010, che aveva condannato quest’ultimo al rimborso dei due terzi RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di merito da distrarsi in suo favore, è al luogo in cui ha sede il giudice che si è occupato del giudizio di ottemperanza, quale unico processo funzionale al diritto proprio del difensore e, dunque, unico giudizio presupposto, che occorre far riferimento per l’individuazione del distretto di corte d’appello competente territorialmente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione . Non può, infatti, trovare applicazione, nella specie, il principio, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il giudizio di ottemperanza promosso all’esito RAGIONE_SOCIALEa decisione di condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, sì da doversi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo (Cass., Sez. Un., 23/7/2019, n. 19883), atteso che esso afferisce alla diversa ipotesi in cui vi sia coincidenza, in ordine alle parti, tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, non ravvisabile nella specie.
Va, pertanto, dichiarata la competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass., Sez. 2, 17/11/2004, n. 21737).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma,