Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22343 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22343 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
MARCHIONNE ARTURO E MARCHIONNE DINO, difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO rappresentati e -resistenti –
avverso la sentenza n. 265/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA , depositata il giorno 23 febbraio 2024;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del regolamento;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, avente sede in Pescara, domandò in via monitoria la condanna di NOME e NOME COGNOME, entrambi residenti in Chieti, al pagamento di euro 333.006,75, oltre interessi, a titolo di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, poi parzialmente riformata in sede di impugnazione.
L’adito Tribunale di Pescara emise decreto ingiuntivo in conformità.
Nel dispiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., gli ingiunti eccepirono, in via preliminare, la nullità del provvedimento perché emesso da giudice ratione loci incompetente, ritenendo la competenza per territorio del Tribunale di Chieti, foro del domicilio del debitore; nel merito, contestarono il quantum richiesto, riconoscendo il proprio obbligo in misura inferiore.
All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Pescara, reietta l’eccezione di incompetenza, accolse parzialmente l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò gli ingiunti opponenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEa minor somma di euro 321.775,42, oltre interessi.
La decisione in epigrafe, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello interposto da NOME e NOME COGNOME, ha dichiarato « l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara per essere territorialmente competente il Tribunale di Chieti » e, per l’effetto, ha revocato il decreto monitorio.
Per quanto qui d’interesse, la Corte aquilana ha così motivato: « dalle contestazioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e dalle repliche RAGIONE_SOCIALEa creditrice, si evince che la somma non è affatto di natura certa, ma necessita per la sua individuazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento del giudice che accerti quali co ntestazioni -non pretestuose -siano o meno fondate, e determini la somma da restituire », da ciò inferendo la competenza territoriale del Tribunale di Chieti, quale foro del domicilio del debitore.
r.g. n. 6583/2024 Cons. est. NOME COGNOME
Avverso detta pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, per un unico motivo.
NOME e NOME COGNOME resistono con unitaria memoria ex art. 47 cod. proc. civ..
Il P.G. conclude come in epigrafe.
Ambedue le parti depositano memoria illustrativa.
Considerato che
L ‘unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di competenza territoriale per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20 cod. proc. civ., art. 1182 cod. civ.).
Assume, in sintesi, che il credito restitutorio azionato, derivante dalla riforma o dalla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in forza RAGIONE_SOCIALEa quale erano state corrisposte le somme, era da considerarsi liquido, in quanto la « obbligazione pecuniaria era determinabile direttamente dal titolo, in base ad un semplice calcolo aritmetico », sicché essa era da adempiere al domicilio del creditore, con conseguente applicabilità del forum destinatae solutionis e devoluzione RAGIONE_SOCIALEa lite, per competenza territoriale, al Tribunale di Pescara.
Il regolamento di competenza è, in primo luogo, ammissibile.
Il rimedio previsto dall’art. 42 cod. proc. civ. rappresenta infatti l’unico strumento impugnatorio (in tal senso, « necessario ») esperibile avverso la sentenza che dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, trattandosi di statuizione esclusivamente sulla competenza, per essere la nullità del decreto un mero effetto di diritto di tale declaratoria (Cass. 24/10/2016, n. 21422; Cass. 18/06/2018, n. 16089).
E tanto anche se una pronuncia del genere sia stata emessa in grado di appello, in riforma di una decisione di prime cure riguardante anche il merito: l’art. 42 cod. proc. civ. non opera infatti distinzioni tra
sentenze di primo e di secondo grado (Cass. 28/02/2020, n. 5516; Cass. 10/07/2017, n. 17025).
Ciò precisato, l’istanza di regolamento è altresì fondata.
Per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma già determinata nel suo ammontare oppure determinabile in virtù di agevoli operazioni matematiche o in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale trova applicazione la regola RAGIONE_SOCIALEa potabilità dei debiti fissata dall’art. 1182, terzo comma, cod. civ. , cioè a dire del pagamento nel domicilio del creditore al tempo RAGIONE_SOCIALEa scadenza (Cass., Sez. U, 13/09/2016, n. 17989).
Con inequivoca chiarezza, nell’arresto testé citato, questa Corte, nella sua veste più tipica di organo RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia, ha chiarito che « liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L’ammontare RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata. Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale) ».
La liquidità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione pecuniaria – rilevante agli effetti sia RAGIONE_SOCIALEa mora ex re , sia del forum destinatae solutionis – postula dunque che il titolo ne quantifichi l’entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità: e tali presupposti, ai fini RAGIONE_SOCIALEa
competenza territoriale, sono accertati dal giudice allo stato degli atti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, quarto comma, cod. proc. civ., non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all’ an o al quantum né l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, attesa la natura di principio generale RAGIONE_SOCIALEa norma dettata dall’art. 10 cod. proc. civ. (Cass. 09/12/2021, n. 39028).
Giusta detti princìpi, questa Corte, in una fattispecie pianamente sovrapponibile a quella in vaglio, ha precisato che il credito restitutorio, avente ad oggetto somme corrisposte in esecuzione di una sentenza successivamente riformata o cassata, trova titolo proprio nella pronuncia di riforma o di cassazione ed ha per oggetto l ‘ identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito carattere liquido ab origine , a nulla rilevando, ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni sull ‘ an e sul quantum (Cass. 20/03/2019, n. 7722).
3.1. Nella vicenda in scrutinio, ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere la somma dovuta « non certa » poiché da individuare giudizialmente in base alla fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALEe contestazioni degli ingiunti: queste ultime, invero, non potendo incidere sul carattere oggettivamente liquido del credito azionato, siccome puntualmente identificato nella sua entità dalla sentenza resa in sede di rinvio.
Ben correttamente, dunque, il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di Pescara, competente per territorio in virtù del forum destinatae solutionis , nel circondario di quel Tribunale essendo ubicata la sede legale RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore.
Dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara, RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza va pertanto disposta la caducazione e la causa rimessa, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello concernente la competenza, ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di L’Aquila,
comunque in diversa composizione, con termine per la riassunzione RAGIONE_SOCIALEa lite fissato come in dispositivo.
La disciplina RAGIONE_SOCIALEe spese del presente regolamento segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa.
p.q.m.
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, dispone la caducazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e rimette le parti innanzi ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello de L’Aquila, comunque in diversa composizione, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello sulla competenza.
Assegna per la riassunzione RAGIONE_SOCIALEa controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Condanna parte resistente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione