Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14352/2023 R.G. proposto da:
NOME NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
COCCHIOLA NOME;
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARI n. 2039/2023, depositata il 22/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, il AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale di Bari.
PREMESSO CHE
1. NOME COGNOME, quale titolare della omonima impresa edile, chiedeva al Tribunale di Bari di ingiungere a NOME COGNOME il pagamento della somma di euro 6.440, a saldo di una fattura emessa per il compenso spettantegli per avere eseguito lavori edili di rifacimento della copertura di un fabbricato della debitrice; il ricorrente deduceva che era stato pattuito il prezzo giornaliero di euro 160 e che la prestazione era durata 65 giorni, per un totale di euro 11.400 (euro 10.400 oltre al 10% di IVA) e che aveva già ricevuto in acconto la somma di euro 5.000, per cui gli spettava a saldo il residuo importo di euro 6.440; circa la competenza per territorio del giudice adito, il ricorrente specificava di avere individuato il Tribunale di Bari sulla base del luogo di adempimento del pagamento richiesto (Gravina di Puglia), secondo la previsione di cui al comma 3 dell’art. 1182 c.c. COGNOME proponeva opposizione al decreto, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo invece competente quello di Sant’Angelo dei Lombardi in virtù del combinato disposto degli articoli 637, comma 1, e 18 c.p.c., in quanto l’obbligazione dedotta in giudizio non doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore sito in Gravina di Puglia, bensì presso il domicilio del debitore ai sensi del comma 4 dell’art. 1182 c.c. e quindi in Sant’Angelo dei Lombardi.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2039 del 2023, ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale e si è dichiarato incompetente, essendo competente il Tribunale di Avellino, stante l’avvenuta soppressione del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo. Ad avviso del Tribunale non sussisteva alcuna liquidità
del credito al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, sia perché nella lettera di messa in mora allegata in sede monitoria si indicava una cifra diversa da quella indicata nel ricorso, sia perché parte ricorrente, attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, non aveva allegato, così come dovuto, l’estratto autentico delle scritture contabili, bensì la copia di una semplice fattura, documento in sé inidoneo alla emissione del provvedimento giudiziale; inoltre nel ricorso monitorio non era nemmeno chiara la natura del contratto intervenuto tra le parti e quindi la fonte dell’obbligazione, non essendo stato specificato a quale titolo COGNOME avesse eseguito i lavori edili, avendo il medesimo dedotto di avere pattuito una paga giornaliera e di avere lavorato sotto le indicazioni impartite dalla proprietaria, cosicché – ha concluso il Tribunale ‘emerge in modo lampante, con valutazione effettuata allo stato degli atti del giudizio così come presenti inizialmente, l’assenza assoluta di liquidità del credito’.
Avverso la sentenza ricorrono per regolamento di competenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME.
La controparte NOME COGNOME non ha proposto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.: la sentenza è illegittima in quanto il giudice ha deciso di dichiarare la propria incompetenza in ragione della negazione della liquidità del credito, seppure non contestata ritualmente, anzi riconosciuta dall’opponente, considerando dati che riguardano la prova del credito e non più la sua liquidità.
Il ricorso è fondato. In tema di obbligazione pecuniaria ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis , la liquidità dell’obbligazione ricorre quando il titolo ne determini l’ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margini di
discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4 c.p.c. e ricorrono quando non è necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all’ an e al quantum (cfr . Cass. n. 39028/2021 e Cass. n. 4792/2021).
Nel caso in esame la domanda monitoria si fondava su un titolo negoziale, nel quale veniva stabilito un compenso giornaliero di euro 160 e si era dedotto che la prestazione era durata 65 giorni. Le contestazioni relative all’ an e al quantum debeator mosse dalla debitrice opponente attenevano al merito della controversia e alla fondatezza della domanda, ma non incidevano sulla individuazione del giudice competente.
Correttamente, pertanto, il creditore NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Bari. Va poi precisato, come osserva il pubblico ministero, che la debitrice ingiunta COGNOME non ha eccepito la competenza del foro del consumatore, né tale competenza è stata rilevata d’ufficio nel termine di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c.
La sentenza impugnata va quindi cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bari.
Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo NOME COGNOME proposto difese nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bari, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione