Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27375 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
n. 23681/2023 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 12 luglio 2024
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/2023 R.G.) per regolamento di competenza proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Milano, alla INDIRIZZO (Partita I.V.A.: P_IVA), in persona del l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Milano, alla INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che rappresentano e difendono la società stessa, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento (indirizzi p.e.c. dei difensori: ‘ EMAIL ‘ e
‘ NOME.INDIRIZZOEMAIL ‘ );
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Bientina (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Poggibonsi (SI), alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura speciale allegata alla memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c.,
depositata, con modalità telematica, in data 7 dicembre 2023 (indirizzo p.e.c. del difensore : ‘ EMAIL ‘) ;
-resistente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano n. 4954/2023, pubblicata il 19 ottobre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse de lla ricorrente e della controricorrente , ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.;
lette le note scritte depositate dal P.G., nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso , con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Milano.
FATTI DI CAUSA
1.- La società RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale di Milano, rassegnando le seguenti conclusioni: « Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: a) nel merito, accertato l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE di cui in narrativa, dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa della convenuta, nonché per l’effetto conda nnare la stessa alla restituzione di quanto corrispostole da RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo, pari ad Euro 104.928,76 (oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo), nonché al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento n ella misura che risulterà dovuta in corso di causa, eventualmente anche in forza di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; b) in via istruttoria, ove occorrere possa per l’accoglimento delle domande rassegnate dalla RAGIONE_SOCIALE, ed in ogni caso se nza alcuna inversione dell’onere probatorio, ammettere prova per testi ed interpello sulle circostanze indicate in narrativa da intendersi qui riportate e ritrascritte precedute dalla locuzione “vero che” con i testi che si ci riserva di indicare nel prosieguo del giudizio; con ogni altra riserva istruttoria; c) in ogni caso, condannare RAGIONE_SOCIALE alla rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ».
In particolare, a sostegno d i tali conclusioni, l’odierna ricorrente ha evidenziato di aver concluso, con la RAGIONE_SOCIALE, un contratto avente ad oggetto la fornitura di un software gestionale integrato (‘ ad hoc INFINITY ‘ della Zucchetti) che, con i necessari adattamenti alle specifiche esigenze della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto consentire la gestione, attraverso un unico programma, della contabilità generale, dell’ attività commerciale, della produzione e reportistica.
La società RAGIONE_SOCIALE ha quindi lamentato che la convenuta non aveva provveduto a realizzare le necessarie personalizzazioni e adeguamenti del software cosicché quest’ultimo , dopo due anni dal conferimento dell’incarico e quando ormai erano ampiamente scaduti tutti i termini contrattuali, era di fatto inutilizzabile, con conseguente necessità di promuovere azione per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei compensi nel frattempo pagati da ll’attrice .
La società RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, che sarebbe stato compente a conoscere la causa non già il Tribunale di Milano, bensì il Tribunale di Pisa: e ciò, in quanto tale ultimo foro era indicato come esclusivo nell’art. 13 del ‘ Contratto di manutenzione e assistenza telefonica per prodotti software ‘ .
Inoltre, quanto alla critica dei criteri legali di attribuzione della competenza, la convenuta ha nega che essa si possa determinare sulla base di alcuno di essi. Infatti, sia in relazione alla sua sede, sita in Bientina (PI), e quindi ai sensi dell’art. 19 c.p.c., sia in relazione al luogo di conclusione del contratto, avvenuta nella medesima Bientina (PI), e perciò ai sensi dell’art. 20 c.p.c., sia in relazione al luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali, e in particolare del pagamento del corrispettivo, da farsi presso il domicilio del creditore, trattandosi di prestazione pecuniaria liquida, in quanto determinata contrattualmente, e quindi ai sensi del combinato disposto del già citato art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., la società RAGIONE_SOCIALE ha affermato che la competenza appartiene al Tribunale di Pisa.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande giudiziali, proponendo altresì, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell’attrice al pagamento di un importo pari ad €. 176.265,60 (euro
centosettantaseimiladuecentosessantacinque/60), a fronte di ulteriori compensi che avrebbe maturato nei confronti dell’odierna ricorrente.
L’attrice e odierna ricorrente, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., ha evidenziato di avere chiesto l’accertamento della risoluzione per inadempimento del contratto sottoscritto in data 27 febbraio 2019, avente ad oggetto la fornitura del nuovo sistema informatico ‘ INFINITY Zucchetti ‘ , il quale non prevedeva alcun foro convenzionale, tantomeno quello di Pontedera o di Pisa. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che quello richiamato dalla convenuta era un diverso contratto avente ad oggetto, come del resto evidente dalla sua stessa denominazione (‘ manutenzione e assistenza telefonica per prodotti software ‘), prestazioni successive ed ancillari rispetto alla preliminare fornitura e messa a punto del programma INFINITY cui si riferiscono le censure e le domande giudiziali proposte (di risoluzione e conseguente condanna alla restituzione dei corrispettivi versati). Inoltre, ha sottolineato che, nel contratto di ‘ manutenzione e assistenza telefonica per prodotti software ‘ , invocato dalla convenuta a sostegno dell ‘ eccezione di incompetenza, era indicato come foro esclusivo il Tribunale di Pontedera, ossia un tribunale che era stato soppresso diversi anni prima della sottoscrizione del contratto richiamato, con conseguente non vincolatività dell’indicazione contenuta nel contratto in questione e piena operatività dei criteri ordinari per la determinazione della competenza previsti dal codice di procedura civile.
In replica alla contestazione dei criteri legali di competenza, l’attrice ha affermato che il contratto dedotto in giudizio a sostegno delle domande da essa proposte, sarebbe stato stipulato a Milano, presso la propria sede.
Infine, la RAGIONE_SOCIALE ha osservato che la RAGIONE_SOCIALE, dopo avere sollevato la predetta eccezione, aveva altresì rivolto al Tribunale di Milano una propria domanda riconvenzionale avente ad oggetto presunti crediti che trovano origine nella fornitura del programma INFINITY e che ciò costituisce una palese contraddizione con l’invocata eccezione di incompetenza, giacché la domanda riconvenzionale non sarebbe stata proposta in via subordinata rispetto all’eccezione di incompetenza.
2.- Il Tribunale di Milano, con l ‘ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando, quale giudice competente, il Tribunale di Pisa.
In particolare, quanto al luogo di conclusione del contratto invocato dall ‘ attrice, il Tribunale di Milano ha osservato: 1) che, dal medesimo documento da essa prodotto, risulta « l’insuperabile dato documentale della sua stipulazione in Bientina, come peraltro rilevato dalla convenuta e non oggetto di specifica contestazione da parte della attrice. »; 2) che non può ritenersi fondata la considerazione dell ‘ attrice sul significato processuale della domanda riconvenzionale, sia perché nelle conclusioni della comparsa di risposta l ‘ eccezione di incompetenza viene espressamente qualificata come preliminare rispetto alle successive conclusioni nel merito, sia perché tale natura preliminare e la conseguente qualificazione come subordinata della domanda riconvenzionale deriva dalla stessa logica del processo; 3) che, difettando la competenza territoriale sulla base dei criteri legali, è logicamente assorbita la trattazione della questione relativa all ‘ efficacia delle clausole convenzionali di deroga alla competenza.
3.- Avverso la menzionata ordinanza, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza, mediante ricorso notificato il 20 novembre 2023.
Ha resistito, con memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c., la società RAGIONE_SOCIALE.
4.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
5.Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con declaratoria di competenza del Tribunale di Milano.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo, la ricorrente società RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell ‘art. 20 c.p.c. .
2.- Sostiene, infatti, di avere specificamente contestato, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza , che il contratto fosse stato sottoscritto a Bientina (PI) presso la sede della convenuta e di avere altresì articolato e richiesto prova testimoniale al fine di dimostrare che il luogo di conclusione del contratto era Milano. Evidenzia, inoltre, la radicale
improprietà del l’affermazione , contenuta nell’ordinanza , secondo cui la conclusione del contratto a Bientina (PI) sarebbe risultata documentalmente in modo « insuperabile » giacché, come agevolmente verificabile, il documento in discussione sarebbe una proposta contrattuale di RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE nella forma di lettera commerciale che reca nell’intestazione il riferimento a Bientina (PI), ma nulla dice sul luogo ove la proposta è stata accettata ed in cui il proponente ne ha avuto contezza.
La competenza territoriale del Tribunale di Milano emergerebbe, in ogni caso ed in modo del tutto indiscutibile, considerando il criterio alternativo previsto dall’art. 20 c.p.c. del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio .
Tale criterio, secondo la prospettazione della ricorrente, non sarebbe stato in alcun modo considerato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata e ciò sebbene la RAGIONE_SOCIALE abbia fornito precisi ed inequivoci elementi atti a comprovare che la prestazione di RAGIONE_SOCIALE doveva eseguirsi (anche) a Milano.
A conferma di ciò la ricorrente invoca quanto previsto a pag. 17 del contratto, ove espressamente è indicato, con riferimento all’attività di ‘ Analisi ‘ per cui si prevede un impegno di dieci giornate di lavoro che essa sia eseguita anche presso la sede di Milano di della stessa RAGIONE_SOCIALE e deduce che la stessa convenuta RAGIONE_SOCIALE, in comparsa di risposta, avrebbe dato atto che nella riunione tra le parti tenutasi in data 17 novembre 2021 erano state concordate ulteriori sessioni di istruzione (anche da eseguire in presenza in Milano, presso gli uffici della ricorrente) per « consolidare quanto fatto fino a quel momento ».
Dunque, il Tribunale di Milano non avrebbe in alcun modo esaminato tale alternativo criterio di competenza che indiscutibilmente confermerebbe la corretta instaurazione del giudizio ad opera dell’attrice ed odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE Né, ovviamente, rileverebbe la circostanza secondo cui la domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE ha ad oggetto il pagamento di taluni corrispettivi e che, in forza del disposto dell’art. 1182 c.c., tale obbligazione pecuniaria avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede del supposto creditore, ossia Bientina (INDIRIZZO). E ciò, in quanto la domanda riconvenzionale non può
assumere alcuna rilevanza al fine di fondare la competenza territoriale che deve essere valutata sulla base delle domande giudiziali.
3.- Le censure sono infondate.
Ed invero, come già osservato dal Tribunale di Milano con affermazione che non può non essere condivisa, è dallo stesso documento prodotto dalla difesa dell’attrice ed odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE che risulta, in maniera incontrovertibile, come accanto al timbro ed alle sottoscrizioni apposte nell’interesse della predetta società , appaia chiaramente leggibile, quale indicazione del luogo di conclusione, la parola « Bientina » che – elemento circostanziale pacifico tra le parti – identifica la località in cui ha sede la convenuta ed odierna resistente società RAGIONE_SOCIALE.
Aggiungasi, inoltre, come l’indicazione di cui si tratta , anche alla stregua di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1326 c.c., permetta di ritenere comprovata la circostanza rappresentata dal fatto che il luogo in cui l’odierna resisten te, quale società che aveva formulato la proposta contrattuale, è giunta a conoscenza dell’accettazione di tale proposta (ad opera della ricorrente RAGIONE_SOCIALE) è da identificarsi con la menzionata località di Bientina (PI), ove trovasi la sua sede legale.
Infine, alcuna rilevanza, ai fini della competenza per territorio, può essere attribuita a quanto previsto a pag. 17 del contratto con riguardo all’attività definita di « Analisi », né tanto meno alla riunione menzionata nella comparsa di risposta della convenuta ed odierna resistente RAGIONE_SOCIALE (con riguardo ad ulteriori sessioni di istruzione che erano state concordate dalle parti e che avrebbero dovuto svolgersi presso la sede della ricorrente), atteso che proprio da tale clausola, unica a contemplare un’attività , espressamente qualificata come « propedeutica alle altre » e la cui esecuzione doveva svolgersi, per espressa pattuizione delle parti, presso le sedi della RAGIONE_SOCIALE in Larderello e Milano, può agevolmente desumersi come, invece, tutte le principali prestazioni a carico della RAGIONE_SOCIALE – specificamente indicate e descritte nelle pagine successive del contratto – fossero da eseguirsi presso la sede di quest’ultima. In tal senso, dunque, correttamente la difesa della resistente ha invocato l’applicazione del principio affermato da Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 656 del 12 gennaio 2023, Rv. 666895-01, secondo cui « Ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente a
conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l’originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l’obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l’obbligazione principale. ». Nella specie, come già detto, la prestazione suscettibile di essere identificata con l’attività di « Analisi », invocata dalla ricorrente a sostegno del proprio assunto, risulta, per espressa previsione contrattuale, « propedeutica » e, dunque, strumentale a quelle ad essa logicamente e cronologicamente successive.
4.- Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, in conclusione, il rigetto dell’impugnazione proposta dalla ricorrente e la conseguente declaratoria di competenza del Tribunale di Pisa.
5.- Le spese e compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto .
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Pisa; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 3.700,00 (euro tremilasett ecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.