Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3433 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3433 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 1333-2025 proposto da
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimato – per la cassazione dell ‘ordinanza del TRIBUNALE DI SALERNO n. 14745 del 2024, depositata il 10 dicembre 2024 (R.G.N. 2884/2024).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE, in persona della dottoressa NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per territorio riguardo alle domande
R.G.N. 1333/2025
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/11/2025
giurisdizione Obblighi contributivi. Regolamento necessario di competenza. Art. 42 c.p.c.
della signora NOME COGNOME, volte a sentir dichiarare la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA. Il Tribunale di Salerno ha indicato come competente per territorio il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro.
A fondamento della decisione, il Tribunale evidenzia che «gli avvisi di addebito RAGIONE_SOCIALE hanno ad oggetto l’omesso versamento di contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e che la controversia riguardante gli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (come nella specie) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, comma 1, c.p.c.» (pagine 1 e 2 dell’ordinanza impugnata). La residenza dell’attore deve intendersi riferita all’assicurato della cui posizione contributiva si discute in causa, indipendentemente dal fatto che l’assicurato rivesta la qualità di attore o di convenuto.
La competenza per territorio spetta, dunque, al Tribunale di Vallo della Lucania, in quanto l’opponente «risiede nel comune di Acea, compreso nella circoscrizione di detto Tribunale» (pagina 2).
-La signora NOME COGNOME impugna l’ordinanza con istanza di regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc. civ.), illustrata da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non h a dispiegato difese in questa sede.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ .
-Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-La ricorrente lamenta che il Tribunale di Salerno abbia erroneamente declinato la propria competenza per territorio a favore
del Tribunale di Vallo della Lucania, in quanto la controversia riguarderebbe «cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi previdenziali originati da modelli TARGA_VEICOLO, dovuti dal datore di lavoro» (pagina 6 del ricorso) e non la contribuzione dovuta quale lavoratore autonomo.
Il modello NUMERO_DOCUMENTO, in particolare, sarebbe «compilato dal datore di lavoro per denunciare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, delle agevola zioni e degli sgravi» (pagina 7 del ricorso).
La competenza per territorio, pertanto, sarebbe determinata ai sensi dell’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, «da individuarsi in correlazione alla sede dell’impresa o ad una sua dipendenza» (pagina 8 dell’istanza). Tale sede sarebbe Salerno e al Tribunale della medesima città sarebbe devoluta, pertanto, la competenza per territorio.
2. -Il ricorso è fondato.
3. -Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla stregua dell’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e alle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale. Tale ufficio s’identifica con quello investito del potere di gestione esterna e dunque legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza (Cass., sez. VI -L, 1° marzo 2019, n. 6178).
Invero, «al criterio di collegamento della residenza -che in base al primo comma dell ‘ art. 444 c.p.c. vale come canone generale -vanno ricondotte tutte le controversie previdenziali siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio della sede dell ‘ ufficio dell ‘ ente previsto nel terzo comma – che vale
come regola speciale -vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro» (Cass., sez. VI-L, 21 novembre 2019, n. 30472, punto 8 del Rilevato ).
4. -Nel caso di specie, l’oggetto del contendere concerne proprio gli obblighi previdenziali del datore di lavoro.
Come emerge dalle puntuali deduzioni che corredano l’istanza proposta ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. e scalfiscono il diverso inquadramento delineato dall’ordinanza impugnata (pagina 7 del ricorso, che riproduce gli stralci significativi dell’atto impugnato), i l giudizio verte sugli obblighi contributivi dell’odierna ricorrente «per i suoi dipendenti , in quanto afferenti a contributi richiesti in seguito a invio del modello NUMERO_DOCUMENTO» (pagina 5 del ricorso per regolamento di competenza).
La ricorrente puntualizza che il modello NUMERO_DOCUMENTO di cui si discute racchiude la denuncia all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti , dei contributi dovuti, dell’eventuale conguaglio con le prestazioni anticipate per conto dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, delle agevolazioni e degli sgravi (cfr., a tale riguardo, la già richiamata pagina 7).
Come la ricorrente ribadisce anche nella memoria illustrativa (pagine 2 e 3), si controverte, in definitiva, sui contributi dovuti dal datore di lavoro per i suoi dipendenti e, pertanto, non viene in rilievo la posizione dell’obbligato quale lavoratore autonomo.
-Al caso di specie, conseguentemente, non si attaglia la regola sancita dall’art. 44 4, primo comma, cod. proc. civ., che attribuisce alla competenza del Tribunale, nella cui circoscrizione risiede l’attore, le controversie inerenti agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (Cass., sez. VI-L, 7 novembre 2011, n. 23141; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 20 luglio 2020, n. 15417, e 12 ottobre 2016, n. 20578).
6. -Ne deriva che competente per territorio è il Tribunale di Salerno, quale giudice del luogo in cui ha sede l ‘ ufficio dell ‘ ente
deputato a esaminare la posizione previdenziale dei lavoratori, a ricevere i contributi e a recuperarli.
7. -Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’ordinanza impugnata.
Si deve dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini di legge (art. 50 cod. proc. civ.), anche per la disciplina delle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le parti nei termini di legge, anche per la pronuncia sulle spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 12 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME