Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
Oggetto
REGOLAMENTO COMPETENZA
R.G.N. 6908/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. 6908 2023 proposto da:
TRIBUNALE DI VERONA, con ordinanza R.G.N. 557/2022 del 16.03.2023, nel procedimento pendente tra:
COGNOME NOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistente con procura –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
Rilevato che
con atto di citazione del 29 luglio 2021 RAGIONE_SOCIALE citava NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Mantova e sul presupposto di dichiarazione diffamatorie nei propri confronti rese dal COGNOME ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno; si costituiva NOME COGNOME formulando domanda riconvenzionale con la quale, premesso che RAGIONE_SOCIALE aveva diffuso comunicazioni relative a vicende strettamente personali e che una volta cessato il rapporto di collaborazione con RAGIONE_SOCIALE ed instaurata una collaborazione con RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, il socio unico di RAGIONE_SOCIALE aveva contattato la COGNOME per informarla di comportamenti asseritamente scorretti di esso COGNOME, che l’attività svolta per RAGIONE_SOCIALE era qualificabile come rapporto di agenzia o quantomeno di collaborazione coordinata e continuativa per cui sussisteva la competenza del giudice del lavoro, chiedeva a sua volta la condanna della società al risarcimento del danno;
il giudice adito disponeva la separazione delle cause e in relazione alla domanda risarcitoria del COGNOME rimetteva la causa dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Mantova il quale dichiarava la propria incompetenza per territorio individuando il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro quale giudice del lavoro territorialmente competente;
il Tribunale di Verona, davanti al quale era riassunta la causa, ritenuta insussistente la propria competenza per territorio, formulava istanza di regolamento di competenza; a tal fine evidenziava che in base a quanto risultante dalla documentazione in atti (indicazioni del domicilio e della residenza in Sabbioneta, nella circoscrizione del Tribunale di Mantova , risultanti sia dall’atto introduttivo che dalle fatture emesse dal COGNOME in favore delle società resistenti) ed in ragione
delle caratteristiche dell’attività dedotta, costituita oltre che dalla vendita diretta dei prodotti delle convenute anche dall’attività di sviluppo e supervisione della rete commerciale, attraverso la selezione e la formazione di un team di venditori, attività quest’ultima implicante, come noto, frequenti spostamenti, non era possibile radicare il domicilio del COGNOME in un luogo specifico, diverso da quello coincidente con la residenza, anche considerato che l’attività di agente doveva svolgersi in relazione a tutto il Nord Italia; analogamente, in relazione all’attività di allestimento del servizio di promozione commerciale; in assenza di indizi sufficienti per affermare la convenienza del COGNOME alla scelta di un siffatto domicilio non appariva quindi giustificata la indicazione da parte del Tribunale di Mantova, quale luogo del domicilio quello di Domegliara Sant’Ambrogio, ove era svolta l’attività di rafforzamento e supervisione del telemarketing e si tenevano le riunioni presso la sede della società; alla luce delle complessive emergenze di causa andava pertanto valorizzata la presunzione semplice di coincidenza tra la residenza ed il domicilio con la conseguenza della sussistenza della competenza per territorio al Tribunale di Mantova originariamente adito;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria nella quale, richiamato il contenuto del contratto di consulenza commerciale sottoscritto con il COGNOME, contratto che asserisce riconducibile all’ambito regolato dall’art. 2222 cod. civ., le dichiarazioni rese davanti al giudice istruttore dal COGNOME ha sostenuto che gli interessi economici e personali del COGNOME risultavano concentrati nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, conseguendone la competenza per territorio del Tribunale di Verona;
il P.G. ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la sussistenza della competenza per territorio del Tribunale di Mantova;
Considerato che
sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Mantova a conoscere della presente controversia;
è opportuno premettere che il regolamento di competenza ha la funzione di investire la SRAGIONE_SOCIALE. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto della richiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 17312 del 2018); costituisce comune affermazione che la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili “ex actis’ (Cass. n. 5125 del 2007) ;
questa Corte ha chiarito che la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte
attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili ( Cass. n. 20508 del 2017);
4. in sintonia con tali indicazioni, in relazione alla presente fattispecie è innanzitutto da rilevare che dalle allegazioni contenute in domanda emerge che il COGNOME ha inteso far valere le proprie pretese in relazione ad un rapporto che ha espressamente qualificato come di natura agenziale e che comunque viene configurato alla stregua di un rapporto di collaborazione personale di carattere continuativo e coordinato, riconducibile quindi all’area della cd. parasubordinazione e non, come viceversa prospettato nella memoria depositata dalla società, all’area del contratto d’opera regolato dall’art. 2222 cod. civ. . Da tanto deriva che il criterio di determinazione della competenza per territorio deve essere individuato, ai sensi dell’art. 413 comma 4 cod. proc. civ., nel ‘giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3 dell’art. 409’;
5. secondo la giurisprudenza di legittimità, cui in questa sede va assicurata continuità, il domicilio -in accordo con l’art. 43 cod.civ., comma 1, che ne fornisce la nozione -individua il luogo in cui la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicche riguarda la generalità dei rapporti del soggetto – non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari – e va desunta alla stregua di tutti quegli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso (Cass. n. 15723 del 2014, Cass. Cass. 2936 del
2980) tra i quali, secondo Cass. 13 gennaio 2012 n. 403, deve prestarsi particolare attenzione al luogo di residenza, in quanto, secondo l’id quod plerumque accidit , esso coincide con il domicilio;
5.1. in questa prospettiva è stato in particolare affermato che ‘ Ai fini della competenza territoriale per le controversie di lavoro parasubordinato, la disposizione dell’art. 413, quarto comma, cod. proc. civ. fa riferimento al domicilio ex art. 43 cod. civ., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità ( Cass. n. 403 del 2012) Il domicilio a norma dell’art. 43 c.c., quale luogo in cui la persona costituisce il centro principale dei suoi affari ed interessi, potenzialmente distinto dalla residenza, riguarda la sfera di affari ed interessi propri del soggetto, ed è una nozione unitaria e caratterizzata dalla tendenziale stabilità della scelta operata espressamente o per fatti concludenti dal soggetto relativamente all’accentramento in un determinato luogo dei propri interessi e rapporti. Ne consegue che non può ritenersi che il domicilio di una persona sia ubicato, almeno di norma, nel luogo di pertinenza di un altro soggetto, dove egli faccia riferimento (e sia abilitato a fare riferimento) ai fini e nei limiti dell’attività lavorativa svolta in favore del medesimo terzo, anche se eventualmente con funzioni della massima responsabilità. Deve anche rilevarsi che la separazione del domicilio dal luogo in cui il soggetto ha la residenza presuppone che il medesimo abbia la convenienza, in ragione della ampiezza, la natura e l’importanza dei suoi affari ed interessi,
di scegliere e attrezzare un luogo distinto dalla residenza per il suo domicilio. Si tratta di ipotesi che non riguarda la generalità delle persone e, di conseguenza, può anche affermarsi che sussiste una presunzione di fatto di coincidenza del domicilio con la residenza (cfr., in tali termini, Cass., sez. un., n. 2060 del 2003);
6. tanto premesso in punto di diritto, in relazione alla fattispecie in esame, come osservato dal giudice a quo , non sono individuabili concrete circostanze che possano determinare il superamento della presunzione di coincidenza del domicilio con il luogo di residenza del COGNOME, in Sabbioneta, provincia di Mantova; invero, anche a voler superare il profilo del riferimento all’indicazione contenuta nelle fatture emesse dal COGNOME nei confronti delle società, alla luce della normativa fiscale indicata nella memoria di RAGIONE_SOCIALE, le caratteristiche dell’attività espletata, connotata, come osservato dal giudice a quo, da frequenti spostamen ti per l’incontro con i potenziali clienti e gli agenti facenti parte del team, nonché per allestire i servizi di promozione commerciale tramite i quali presentare i prodotti venduti dalle società committenti attraverso degli stands posizionati all’intern o di vari centri commerciali, la circostanza che l’attività di interesse dovesse espletarsi nell’ambito dell’intero Nord Italia non consentono di radicare in un luogo preciso, diverso dalla residenza, il centro principale degli affari e degli interessi d el COGNOME, come richiesto dall’art. 43 cod. civ.; né elementi in senso contrario alla conclusione attinta possono trarsi dalle generiche affermazioni del COGNOME circa il fatto che egli si recava tutte le mattine presso la sede dell’azienda delle società sita in Pescantina e che talvolta vi rimaneva a dormire; invero, tale generica affermazione è insufficiente a fondare
un’inferenza probabilistica circa la individuazione del domicilio in luogo diverso dalla sede di residenza;
in base alle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono deve quindi essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Mantova quale giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza il COGNOME, dinanzi al quale il procedimento andrà riassunto con rimessione al definitivo della regolamentazione delle spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Mantova. Spese al definitivo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio