Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27586 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22524/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE MACERATA n. 564/2021 depositata il 29/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n.564 in data 29 maggio 2021. Il Tribunale, investito dell’appello di essa ricorrente contro la sentenza del Giudice di Pace di Macerata ha dichiarato che il giudice di Pace aveva errato nel dichiarare tardiva l’opposizione proposta dalla suddetta ricorrente contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base di fattura n.73/2015, per corrispettivo dell’esecuzione di un contratto verbale di trebbiatura di ceci concluso tra le parti nel 2015; che contrariamente a quanto sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE il Giudice di Pace era competente a decidere della domanda avanzata in via monitoria; e che l’eccezione dell’ odierna ricorrente secondo cui la trebbiatura sarebbe stata oggetto di altro contratto verbale concluso nel 2014 non con la società RAGIONE_SOCIALE ma con il RAGIONE_SOCIALE era rimasta indimostrata, mentre non vi erano mai state contestazioni sulla esecuzione dei lavori fatturati dalla società;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.38 c.p.c., 46 c.p.c. e 1182 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che, avendo la RAGIONE_SOCIALE trasferito il proprio domicilio da Camerino in Belfiore del Chienti (MC) dopo la scadenza dell’obbligazione , ma senza che ciò comportasse aggravio per la COGNOME, in base all’art. 20 c.p.c. e all’art. 1182 c.c., il Giudice di Pace di Macerata era competente a
decidere. Sostiene la ricorrente che il Tribunale, in tanto avrebbe potuto ritenere il Giudice di Pace di Macerata compente a decidere, in quanto avesse accertato che la ricorrente era stata a conoscenza del trasferimento di domicilio avvenuto dopo la scadenza del termine di adempimento della obbligazione;
2.con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché omesso esame ‘di atti e documenti decisivi tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per non avere il Tribunale tenuto conto del contenuto dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e dell’atto di appello nella parte in cui era stato, con entrambi gli atti, eccepito che l’attività di trebbiatura era stata oggetto di incarico conferito non alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel 2015 ma a COGNOME NOME, titolare dell’omonima impresa individuale, nel 2014 e per non avere il Tribunale correttamente valutato che a fronte di tale eccezione era onere della suddetta società dimostrare l’avvenuta conclusione del contratto;
3.il primo motivo di ricorso è fondato.
Per il combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., ‘ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte’ (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 2591 del 07/02/2006). Conseguentemente, il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che il trasferimento del domicilio del creditore dopo la scadenza fosse idoneo a determinare lo spostamento del luogo di adempimento in ragione del fatto, di per sé irrilevante, che detto trasferimento di
domicilio non pareva aver ‘integrato alcun disagio’ per la odierna ricorrente;
4. in ragione di quanto precede il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, restando il secondo assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al Giudice di Pace di Camerino, territorialmente competente in relazione al luogo di domiciliazione del creditore al momento della scadenza del debito, anche per le spese.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di Pace di Camerino.
Roma 15 ottobre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME