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Competenza territoriale derogabile: il caso usucapione

La Corte di Cassazione chiarisce che nelle cause di usucapione, la competenza territoriale è derogabile. Se il convenuto non eccepisce l’incompetenza, il giudice non può rilevarla d’ufficio. La mancata costituzione del convenuto radicalizza la competenza del tribunale adito, anche se non è quello del luogo in cui si trova l’immobile. Il caso in esame verteva su una domanda di usucapione di quote immobiliari, dove il Tribunale di primo grado si era erroneamente dichiarato incompetente a favore del tribunale del luogo dell’immobile, nonostante la contumacia del convenuto.

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Pubblicato il 14 febbraio 2026 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Competenza Territoriale Derogabile: Quando il Silenzio del Convenuto Sceglie il Giudice

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale della procedura civile in materia di competenza territoriale derogabile, specialmente nelle cause relative a diritti reali immobiliari come l’usucapione. La decisione chiarisce che la scelta del foro, in questi casi, non è un dogma immutabile e il giudice non può sostituirsi alle parti nel contestarla. Ma vediamo nel dettaglio come si è sviluppata la vicenda e quali sono le implicazioni pratiche di questa pronuncia.

I Fatti di Causa

Un soggetto avviava una causa presso il Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento della proprietà esclusiva, per usucapione ultraventennale, di alcune quote di un immobile detenute in comproprietà con un’altra persona. Sebbene l’immobile fosse situato nel circondario del Tribunale di Teramo, l’attore sceglieva di incardinare la causa a Roma. La parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace.

Il Tribunale di Roma, inaspettatamente, dichiarava d’ufficio la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale di Teramo, in applicazione dell’art. 21 c.p.c., che designa il ‘forum rei sitae’ (il foro del luogo dove si trova l’immobile) per le cause relative a diritti reali. Contro questa decisione, l’attore proponeva regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.

## La Questione della Competenza Territoriale Derogabile

Il ricorrente lamentava la violazione degli articoli 28, 38 e 221 del codice di procedura civile. La sua tesi era semplice ma efficace: la competenza stabilita dall’art. 21 c.p.c. per le cause immobiliari, pur essendo un foro esclusivo, non rientra tra i casi di competenza territoriale inderogabile elencati tassativamente dall’art. 28 c.p.c. Di conseguenza, si tratta di una competenza territoriale derogabile.

Questo significa che l’incompetenza può essere eccepita soltanto dalla parte convenuta, e deve farlo nel suo primo atto difensivo, a pena di decadenza, come previsto dall’art. 38 c.p.c. Se il convenuto non solleva l’eccezione, o, come in questo caso, non si costituisce affatto, la competenza del giudice adito si consolida e non può più essere messa in discussione, né dalle parti né tantomeno dal giudice d’ufficio.

## Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha accolto pienamente le argomentazioni del ricorrente. Gli Ermellini hanno ribadito la distinzione cruciale tra competenza inderogabile (o funzionale), che può e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, e competenza derogabile. Le cause relative a diritti reali su beni immobili, come l’usucapione, appartengono a questa seconda categoria.

La Corte ha specificato che, poiché la controversia non rientrava in nessuna delle ipotesi di inderogabilità previste dall’art. 28 c.p.c. (come cause di esecuzione forzata, procedimenti cautelari, etc.), l’incompetenza per territorio non poteva essere rilevata dal giudice. La contumacia della convenuta ha avuto l’effetto di ‘sanare’ la scelta originaria dell’attore, radicando definitivamente la competenza presso il Tribunale di Roma.

Il principio di diritto affermato è chiaro: «Le domande di usucapione delle quote di proprietà immobiliare dei comunisti hanno ad oggetto cause relative a diritti reali su beni immobili, la competenza per territorio delle quali è determinata […] in base al criterio del forum rei sitae di cui all’art. 21, comma 1, c.p.c. Detto criterio, però, è derogabile per accordo dalle parti – atteso che queste controversie non rientrano fra quelle con riferimento alle quali un tale accordo è precluso dall’art. 28 c.p.c. – con la conseguenza che il suo mancato rispetto non può essere rilevato d’ufficio dal giudice adito».

## Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia

Questa ordinanza offre un importante promemoria per operatori del diritto e cittadini. La scelta del tribunale a cui rivolgersi è una fase delicata, ma le norme sulla competenza non sono tutte uguali. In materie come l’usucapione, l’attore ha una certa flessibilità, e la passività del convenuto può rendere definitiva una scelta altrimenti contestabile. La decisione sottolinea il ruolo dispositivo delle parti nel processo civile: il giudice non può intervenire d’ufficio su questioni che la legge riserva alla loro esclusiva iniziativa. La causa, quindi, proseguirà davanti al Tribunale di Roma, il quale è stato dichiarato competente a decidere nel merito.

In una causa di usucapione, la competenza territoriale è sempre e solo quella del luogo dove si trova l’immobile?
No. Sebbene l’art. 21 c.p.c. indichi come foro competente quello del luogo in cui si trova l’immobile (forum rei sitae), tale competenza è derogabile. Ciò significa che se la parte convenuta non la contesta tempestivamente, la causa può validamente proseguire davanti a un tribunale diverso.

Cosa succede se il convenuto non si presenta in giudizio (contumacia) in una causa dove la competenza territoriale è derogabile?
Se il convenuto rimane contumace, non solleva l’eccezione di incompetenza territoriale. Di conseguenza, la competenza del giudice adito dall’attore si radica e diventa definitiva, anche se non sarebbe stato il foro previsto dalla legge.

Il giudice può dichiarare di sua iniziativa la propria incompetenza territoriale in una causa per usucapione?
No. Poiché la competenza territoriale per le cause di usucapione è derogabile e non rientra tra i casi di inderogabilità elencati dall’art. 28 c.p.c., il giudice non ha il potere di rilevarla d’ufficio. Solo la parte convenuta può sollevare tale eccezione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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