Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25613 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12497/2023 R.G. proposto da: COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in Catania INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI MILANO n. 9214/2022 depositata il 23/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME ;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Giudice di Pace di Milano decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’importo di euro 2.034,18, oltre interessi quale corrispettivo della fruizione di una banca dati per l’annualità 2016 da parte della società tra professioni cui appartenevano i due destinatari dell’ingiunzione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione, che veniva rigettata dal Giudice di Pace con la sentenza impugnata.
NOME COGNOME e NOME COGNOME riproponevano con l’ appello le medesime eccezioni che il Giudice di primo grado aveva ritenuto non fondate.
La prima di tali eccezioni riguardava l ‘incompetenza dell’Ufficio Giudiziario di Milano, in quanto non poteva fondarsi sul combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., in relazione al domicilio del creditore per le prestazioni pecuniarie liquide, non essendo un’obbligazione liquida, quella dedotta in giudizio, in mancanza del titolo contrattuale.
Secondo il giudice dell’appello l’eccezione era infondata, in quanto il documento contrattuale contenente i criteri determinativi dell’importo del credito domandato, che quindi d oveva qualificarsi liquido, era stato prodotto fin dal giudizio di primo grado.
Non era fondata neanche l’eccezione secondo cui NOME COGNOME non era debitrice, in quanto aveva receduto dalla società semplice tra professionisti a febbraio del 2015, con atto ricevuto da AVV_NOTAIO, e il pagamento riguardava l’annualità successiva.
Ric. 2023 n. 12497 sez. S2 – ud. 17/09/2024
Il Giudice osservava che secondo l’art. 2290 c.c. lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, per essere opponibile ai terzi, deve essere portato a loro conoscenza con mezzi idonei.
Gli appellanti si erano limitati a dichiarare che l’appellata avrebbe potuto sapere del recesso facendo una visura della società, ma non avevano prodotto alcuna visura in questo giudizio, e non avevano quindi dimostrato di aver portato a conoscenza dei terzi, e in particolare della appellata, il recesso di NOME COGNOME e, dunque, anche quest’ultima d oveva rispondere del debito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Infine, gli appellanti non avevano dimostrato neanche di avere receduto tempestivamente dal contratto dedotto in giudizio, che prevedeva il rinnovo dell’abbonamento anno per anno, salva disdetta da esercitarsi 60 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata. Al riguardo i medesimi appellanti si erano limitati a dichiarare genericamente di aver esercitato il recesso, senza neanche riferire quando e in che modo e senza dimostrare alcunché.
NOME e NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata f issata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
Ric. 2023 n. 12497 sez. S2 – ud. 17/09/2024
In prossimità dell’odierna udienza i ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione delle norme sulla competenza: artt. 5, 633, 637 c.p.c. art. 1182, co. 4, c.c., art. 20 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 2), c.p.c.
I ricorrenti ripropongono l’eccezione di incompetenza rigetta ta in primo e secondo grado, fondata sul fatto che il creditore di una somma di denaro derivante da una fornitura di beni, il quale intenda agire in giudizio per il recupero del proprio credito non può incardinare il procedimento presso il foro della propria residenza/sede legale ma presso il foro del debitore o di quello in cui l’obbligazione è sorta, essendo l’obbligazione querable e non portable , non trovando applicazione l’art. 1182, c. 3, c.c., ma il comma successivo di tale disposizione. Infatti, in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti detto credito è illiquido.
La sentenza impugnata ha ritenuto liquido il credito in quanto il contratto è stato prodotto «fin dal giudizio di primo grado». La produzione del contratto nel corso del giudizio di opposizione non vale a sanare l’incompetenza del giudice adito in monitorio atteso che al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il credito era illiquido proprio perché il contratto non è stato prodotto ma è stata prodotta solo la fattura.
Il momento determinativo della competenza va individuato con riferimento alla domanda che introduce il procedimento monitorio e non alla domanda che introduce il procedimento di opposizione.
Ric. 2023 n. 12497 sez. S2 – ud. 17/09/2024
2. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: «Visto il ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME (R.G. n. 12497/2023) avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9214/2022, pubblicata il 23 novembre 2022, contro RAGIONE_SOCIALE, con la quale l’appello proposto dai NOME è stato rigettato e, per l’effetto, è stata integralmente confermata la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Milano n. 4514/2020, depositata il 20 ottobre 2020, che -a sua volta -aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15638/2019, emesso il 28 marzo 2019, notificato il 15 maggio 2019, per l’importo di euro 2.034,18, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di prodotti editoriali ad uso professionale (di uno RAGIONE_SOCIALE commerciale);
rilevato che, con l’unico motivo articolato, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., la violazione delle norme sulla competenza e segnatamente degli artt. 5, 633, 637 c.p.c. nonché 1182, quarto comma, c.c. e 20 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la competenza territoriale sul procedimento monitorio si radicasse dinanzi al foro in cui si trovava la sede del creditore, benché il credito fosse fondato su una fattura emessa per la fornitura di beni finalizzati allo svolgimento di attività professionale, come da contratto stipulato in Catania ove lo RAGIONE_SOCIALE aveva sede, in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti, sicché il credito sarebbe stato illiquido ed avrebbe dovuto essere azionato davanti al foro del debitore o nel luogo in cui l’obbligazione era sorta, trattandosi di obbligazione querable e non portable , sulla scorta della produzione
del contratto solo nel giudizio di opposizione e non già sin dalla fase monitoria;
evidenziato che, se -per un verso -la fattura, quale mero documento contabile, può, ai sensi dell’art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, terzo comma, c.c. sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall’attore sia desumibile (esclusivamente) dall’esistenza di una fattura (Cass. n. 30309/2022; Cass. n. 22401/2004), -per altro verso -, nella fattispecie, nel ricorso per decreto ingiuntivo il creditore ha indicato, a prova del suo credito, la fattura emessa, ma ha altresì menzionato e dedotto sin dall’origine il rapporto contrattuale sottostante (contratto n. 11 del 13 ottobre 2010, con la specifica approvazione della clausola vessatoria sulla competenza esclusiva del foro di Milano), la cui produzione è avvenuta nel successivo giudizio di opposizione, sicché tale assunto -almeno sotto il profilo deduttivo -ha avuto una concreta influenza ai fini della determinazione della competenza per territorio, seppure riferita già al momento della proposizione della domanda monitoria (Cass. n. 1421/1969);
considerato, dunque, che -a fronte di questa deduzione (come comprovata dalla successiva produzione del contratto) -ossia della correlazione della somma pretesa e indicata in fattura con la specifica causale negoziale dedotta -, correttamente la fattispecie è stata inserita tra le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, terzo comma, c.c. (obbligazione
Ric. 2023 n. 12497 sez. S2 – ud. 17/09/2024
portable ), entro cui devono essere annoverate -agli effetti sia della mora ex re , sia del forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. -esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; e, ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art . 38, quarto comma, c.p.c. (Cass. n. 39028/2021; Cass. n. 7722/2019; Cass. S.U. n. 17989/2016); atteso, dunque, che il ricorso si profila manifestamente infondato».
I ricorrenti con la memoria depositata in prossimità dell’udienza insist ono nella richiesta di accoglimento del ricorso e in aggiunta alle deduzioni di cui al ricorso, tenuto conto anche delle conclusioni della proposta, osservano che: La proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. è stata formulata sull’argomento che ‘ nel ricorso per decreto ingiuntivo il creditore ha altresì menzionato e dedotto sin dall’origine il rapporto contrattuale sottostante (contratto n. 11 del 13 ottobre 2010, con la specifica approvazione della clausola vessatoria sulla competenza esclusiva del foro di Milano), la cui produzione è avvenuta nel successivo giudizio di opposizione, sicchè tale assunto -almeno sotto il profilo deduttivo -ha avuto una concreta influenza ai fini della determinazione della competenza per territorio, seppure riferita già al momento della proposizione della domanda monitoria (Cass. n. 1421/1969) ‘ .
Invece, nel ricorso per decreto ingiuntivo il rapporto contrattuale sottostante non è menzionato, dovendosi pertanto ritenere il diverso rilievo del consigliere delegato frutto di mera svista.
4. Il ricorso è infondato.
Ric. 2023 n. 12497 sez. S2 – ud. 17/09/2024
4.1 La memoria dei ricorrenti non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla proposta di definizione accelerata. In particolare, il ricorrente fonda le sue doglianze sui seguenti due precedenti di questa Corte: 1) la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell’art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall’attore sia desumibile (esclusivamente) dall’esistenza di una fattura. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971 – 01); 2) le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora ” ex re “, sia del ” forum destinatae solutionis ” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Rv. 640601 – 01).
La sentenza impugnata non si pone in contrasto con i precedenti citati in primo luogo perché nella richiesta di decreto ingiuntivo contrariamente a quanto si dice nella memoria vi è un sia pur generico riferimento al contratto di fornitura desumibile dalla fattura che, dunque, come indicato nella proposta, è implicitamente dedotto anche se poi è stato prodotto solo a seguito dell’opposizione.
Ric. 2023 n. 12497 sez. S2 – ud. 17/09/2024
Peraltro, il giudice di pace ha ritenuto sufficiente ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo quanto dedotto dal richiedente e non ha ritenuto necessario esercitare il suo potere di richiedere all’ingiungente di integrare le prove ex art. 640 c.p.c.
Inoltre, deve ribadirsi che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve qualificarsi come la seconda fase di un procedimento già pendente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, in altri termini si tratta di un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio e non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Dunque, non rileva che, con la stessa emissione dell’ingiunzione, il giudice del monitorio si è implicitamente espresso a favore della liquidità del credito, trattandosi di determinazione giudiziale solo provvisoria, revocabile in fase di opposizione per effetto delle eventuali contestazioni sollevate dall’opponente idonee ad inficiarne la valenza probatoria (Cass. 127/2022; Cass. 26801/2019; Cass. 299/2016; Cass. 15383/2010).
Nella specie, invece, nel giudizio di opposizione, a fronte dell’eccezione di incompetenza della parte opponente, la parte opposta ha prodotto il contratto. Di conseguenza correttamente il giudice di pace ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale.
In proposito deve ribadirsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della prova della pretesa creditoria, è possibile produrre nuovo materiale probatorio con efficacia retroattiva. Ciò in considerazione del fatto che le sole fatture non sono sufficienti a provare i l credito giudice dell’opposizione deve procedere all’autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal
Ric. 2023 n. 12497 sez. S2 – ud. 17/09/2024
creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestare la pretesa stessa. (ord. n. 14473 del 28 maggio 2019). In conclusione, la tesi dei ricorrenti è del tutto infondata.
Il ricorso è rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod.
Ric. 2023 n. 12497 sez. S2 – ud. 17/09/2024
proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 1.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda