Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32499 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32499 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
Oggetto
R.G.N. 3940/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. 3940/2024 proposto da:
Tribunale di Roma, con ordinanza R.G.N. 40133/2023 del 15/02/2024, nel procedimento pendente tra:
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE;
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
R.G. 3940/24
Considerato che:
COGNOME NOME ha proposto dinanzi al Tribunale di Benevento opposizione avverso l’intimazione di pagamento (avendo come atti sottostanti 25 cartelle e 13 avvisi di addebito, per l’importo
complessivo di € 51.045,00) notificata il 6.4.2023, riguardante contributi dovuti alla Gestione Commercianti.
Il ricorrente eccepiva l’omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito e la decadenza dalla potestà impositiva. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate riscossione eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione per le cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti tributari, l’incompetenza per materia del giudice del lavoro per le cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative e l’incompetenza per territorio in relazione agli avvisi di addebito Inps, in favore del tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, essendo stati emessi gli atti impugnati da una sede Inps di Roma.
Il Tribunale di Benevento, per quanto d’interesse nel presente giudizio, pronunciando sull’eccezione di incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate riscossione, con sentenza n. 1143/23 del 20.11.23, ha dichiarato la sua incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 3, ritenendo competente il Tribunale di Roma, essendo stati emessi gli avvisi impugnati da una sede Inps di Roma.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47 cod. proc. civ.;
Il Tribunale di Roma, in buona sostanza, ha concordato con le parti, in ordine all’applicazione del criterio di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. civ., indicando la competenza del tribunale di Benevento, poiché l’opponente risiedeva nel Comune di Pietrelcina, in INDIRIZZO (cfr. certificato di residenza, in atti)
Il PG ha concluso per l’accoglimento della richiesta di regolamento d’ufficio di competenza.
Rilevato che:
Va accolto il proposto regolamento di competenza; la controversia ha ad oggetto un’opposizione ad avvisi di addebito aventi ad oggetto il pagamento di contributi che riguardano la gestione commercianti e, pertanto, trattandosi di “controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo” non vi è dubbio che essa rientri nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, comma 1, cod. proc. civ. (per tutte, v. Cass. nr 18373 del 2020).
Nel caso in esame, incontestato che il ricorrente risiede nel Comune di Pietrelcina, in INDIRIZZO la competenza territoriale è del Tribunale di Benevento, nel cui circondario rientra il comune di residenza dell’attore;
Ricorrendo un regolamento di ufficio, non va adottato alcun provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Benevento. Così deciso in Roma, il 27.9.2024.