Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31429 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
TRIBUNALE di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 667/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra:
COGNOME NOME in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Oggetto
R.G.N. 8791/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 17/10/2024
CC
RILEVATO IN FATTO
Il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza del 19 aprile 2024, ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Catania che, in relazione al ricorso in opposizione a due ordinanzeingiunzione emesse da INPS per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti della società RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto competente il Tribunale del luogo in cui aveva sede l’impresa. Il Tribunale remittente ritiene, invece, che la competenza ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 sia radicata in capo al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ossia del luogo in cui ha sede l’Ente (INPS) che doveva ricevere i pagamenti dei contributi e che ha proceduto alla contestazione delle violazioni.
Il PG ha concluso per la competenza del Tribunale di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania.
Trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica preso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta di omesso pagamento di contributi, sicchè vale la regola dell’art. 1182, comma 3, cod. civ. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, nella specie INP S; essendo l’obbligazione portable, la violazione si consuma nel luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, dunque presso la sede dell’ente cr editore.
Sul punto, questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell’art. 444, comma 3, cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi dei datori di lavoro ed all’applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento ed a restituirne l’eventuale eccedenza ( ex multis , Cass. n. 10055/2020, 30472/2019; n. 6178/2019; n. 10702/2015, n. 23893/2004).
Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell’INPS di Catania a procedere alla contestazione e ad emettere le ordinanze-ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell’ufficio INPS di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania.
Ne deriva la competenza del Tribunale di Catania, quale luogo della violazione per cui è causa.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.
PQM
La Corte regola la competenza in favore del Tribunale di Catania, dinanzi al quale rimette parti e causa.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 ottobre