Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 357 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 357 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 10392-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 4573/2025 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/04/2025 R.G.N. 24598/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
Oggetto
Regolamento di competenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2025
CC
Il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza per territorio riguardo alla pretesa azionata con decreto ingiuntivo da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, debitrice di contributi dovuti in relazione al sig. COGNOME, del quale era discussa la qualità di agente o di procacciatore di affari.
Secondo il Tribunale non si applica l’art.444, co.3 c.p.c., posto che tra la società e il COGNOME. COGNOME sussisteva comunque un rapporto di lavoro autonomo. Il giudice di primo grado ha piuttosto richiamato l’art.444, co.1 c.p.c. e dichiarato la competenza del Tribunale di Velletri dove aveva sede RAGIONE_SOCIALE
Avvero la sentenza, propone regolamento necessario di competenza RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato note scritte chiedendo l’accoglimento del regolamento.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio si è riservato il deposito del provvedimento nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Deduce RAGIONE_SOCIALE che l’at.444, co.3 c.p.c. si applica anche alle cause per pretese contributive di RAGIONE_SOCIALE verso il preponente.
Il regolamento è fondato.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, per le controversie tra preponente e RAGIONE_SOCIALE relative all’omessa contribuzione, si applica l’art.444, co.3 c.p.c. (Cass.21082/09, Cass.1119/24,
Cass.29869/24), e non il primo comma della norma. Il terzo comma trova infatti applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale, in quanto l’obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni, come si verifica per le contribuzioni dovute all’E nasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; il primo comma rileva invece nella diversa fattispecie inerente agli obblighi contributivi a carico dell’agente, ove il soggetto obbligato coincide con il beneficiario delle prestazioni previdenziali (c.d. rapporto bilaterale). Ed era quest’ultimo il caso di Cass.23690/16, citat a nella sentenza impugnata, ove non era questione di rapporto trilaterale e solo si discuteva dell’obbligo contributivo verso RAGIONE_SOCIALE da parte di un lavoratore autonomo.
Ai sensi del comma 3 dell’art.444 c.p.c. , poi, la competenza si radica presso Roma, in cui si trova la sede centrale della RAGIONE_SOCIALE.
È infatti consolidato il principio (Cass.21082/09, Cass.3303/02) per cui la competenza si radica, ai sensi dell’art.444, co.3 c.p.c., prendendo a riferimento la sede dell’ufficio dell’ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l’eccedenza; pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi; ciò non è riguardo alla RAGIONE_SOCIALE
che ha centralizzato presso la sede di Roma la riscossione dei contributi.
Va dunque accolto il ricorso e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Spese al definitivo.
P.q.m.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Spese al definitivo.