Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12996 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12996 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto
R.G.N. 12711/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. 12711-2023 proposto da:
TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con ordinanza n. cronologico 27024/2023 R.G.N. 3537/2023 del 29/05/2023, nel procedimento pendente tra:
COGNOME NOME in proprio e quale liquidatore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
Con provvedimento dell’8.2.23 il tribunale di Napoli dichiarava l’incompetenza territoriale in favore del tribunale di Napoli nord-Aversa in funzione di giudice del lavoro, in relazione ad opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative, ritenendo rilevante il foro della sede
dell’azienda in caso di omesso versamento dei contributi ex articolo 22 legge 689 dell’81.
Il tribunale con provvedimento del 23.5.23 richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza invocando l’articolo 1182 comma terzo c.c. e quindi il foro del luogo del creditore (nel caso coincidente con il foro del luogo in cui era stata posta in essere l’ infrazione ex art. 6 d.lgs. 150/11).
Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi competente il tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
L’istanza di regolamento è fondata.
Questa Corte, invero, ha già affermato (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017, Rv. 644060 – 01) che, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell’illecito.
Nel caso, ove la sanzione è sta ta irrogata per l’omesso versamento di contributi, va dichiarato competente il tribunale ordinario di Napoli, secondo il criterio del luogo in cui deve essere effettuato il pagamento (domicilio del creditore, trattandosi di obbligazione portable ).
In tal senso, anche Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6178 del 01/03/2019, Rv. 653140 -01, secondo la quale, ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli
obblighi contributivi dei datori di lavoro e all’applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza.
p.q.m.
dichiara la competenza del tribunale di Napoli innanzi al quale rimette parti e causa, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29