Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30813 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio N. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
Tribunale di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 627/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra:
NOME, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della RE.RAGIONE_SOCIALELLI NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE;
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO IN FATTO
Il tribunale di Caltagirone, con provvedimento del 19.4.24, ha sollevato conflitto di competenza con il tribunale di Catania che, in relazione all’impugnazione in ordinanza ingiunzione
Oggetto
R.G.N. 8794/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 17/10/2024
CC
Inps per mancato versamento di ritenuta previdenziale operata su retribuzione del lavoratore, aveva ritenuto competente il tribunale del luogo ove ha sede l’impresa; ritiene invece il tribunale remittente che la competenza ex articolo 6 d.lgs. 150/2011 sia quella del luogo dove è commessa la violazione, ossia il luogo ove ha sede l’ente (Inps) che doveva ricevere i pagamenti dei contributi e che ha proceduto alla contestazione delle violazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania.
Trattandosi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l’art.6 d.lgs. n.150/11, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica presso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta dell’omesso pagamento di contributi, sicché vale la regola dell’art.1182, co.3, cod.civ., secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, e quindi dell’Inps: essendo dunque l’obbligazione portable, la violazione si consuma nel luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, e dunque presso la sede dell’ente creditore.
In argomento, questa Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6178 del 01/03/2019, Rv. 653140 -01 e Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10702 del 25/05/2015, Rv. 635460 – 01) ha già affermato che, ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all’applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a
pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza.
Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell’Inps di Catania a procedere alla contestazione e a emettere le ordinanze-ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell’ufficio Inps di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania.
Ne deriva la competenza del tribunale di Catania, quale luogo della violazione per cui è causa.
p.q.m.
regola la competenza in favore del tribunale di Catania, dinanzi al quale rimette parti e causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre