Competenza Territoriale Contributi: La Sede INPS Vince sulla Sede dell’Impresa
Determinare il tribunale corretto a cui rivolgersi è il primo, fondamentale passo in qualsiasi azione legale. Un errore su questo punto può causare ritardi e costi inutili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatta chiarezza su un tema cruciale per imprese e lavoratori autonomi: la competenza territoriale contributi in caso di opposizione a ingiunzioni di pagamento dell’INPS. Con la decisione in esame, la Suprema Corte ha stabilito un principio chiaro: il foro competente non è quello della sede legale dell’impresa debitrice, ma quello della sede territoriale dell’INPS che ha emesso l’atto.
I Fatti del Contenzioso
Il caso nasce dall’opposizione promossa da un imprenditore contro alcune ordinanze-ingiunzione emesse dall’INPS per il mancato versamento di contributi previdenziali relativi ai suoi dipendenti. L’imprenditore aveva inizialmente adito il Tribunale di Catania, il quale però aveva declinato la propria competenza, sostenendo che il giudizio dovesse radicarsi presso il tribunale competente per il luogo in cui l’impresa aveva la propria sede legale.
A seguito di questa decisione, la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Caltagirone. Quest’ultimo, non condividendo l’interpretazione del primo giudice, ha sollevato d’ufficio un regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione, creando una situazione di stallo in cui nessuno dei due tribunali si riteneva competente a decidere.
Il Conflitto di Giurisdizione e la Competenza Territoriale Contributi
Il cuore del problema era l’interpretazione delle norme che regolano la competenza territoriale nelle opposizioni a sanzioni amministrative, come quelle per il mancato versamento di contributi.
* Il Tribunale di Catania sosteneva il criterio della sede legale dell’impresa opponente.
* Il Tribunale di Caltagirone, invece, riteneva che il criterio corretto fosse quello della sede dell’ente (INPS) che aveva contestato la violazione e che era titolare del credito, ovvero il luogo dove i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione si è espressa a favore della competenza del Tribunale di Catania, anticipando quella che sarebbe stata la decisione finale della Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Catania, accogliendo di fatto la tesi originariamente respinta dallo stesso tribunale.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una precisa analisi normativa. Il punto di partenza è l’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, che per le opposizioni a ordinanze-ingiunzione stabilisce che la competenza territoriale si radica nel luogo in cui è stata commessa la violazione.
La violazione in questione è l’omesso pagamento di contributi previdenziali. Trattandosi di un debito pecuniario, per individuare il luogo della violazione si deve ricorrere all’art. 1182, comma 3, del Codice Civile. Questa norma stabilisce che le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio del creditore al tempo della scadenza.
Nel caso specifico, il creditore è l’INPS. Poiché era stata la sede territoriale dell’INPS di Catania a procedere alla contestazione e a emettere le ordinanze-ingiunzione, senza alcun coinvolgimento della sede di Caltagirone, la Corte ha concluso che il pagamento dei contributi doveva essere eseguito presso la sede di Catania. Di conseguenza, il luogo della violazione (l’inadempimento) coincide con Catania, e il tribunale competente è quello di Catania. Il criterio della sede legale dell’impresa, adottato in un primo momento dal Tribunale di Catania, è stato giudicato irrilevante ai fini della determinazione della competenza.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’indicazione pratica di grande valore: in caso di opposizione a un’ingiunzione di pagamento per contributi INPS, l’impresa o il professionista deve incardinare la causa presso il tribunale del luogo in cui si trova la sede dell’INPS che ha emesso l’atto. Questo principio semplifica l’individuazione del foro competente, ancorandola a un dato oggettivo (la sede dell’ente creditore che ha agito) e non alla sede, potenzialmente variabile, dell’impresa debitrice. La decisione garantisce certezza del diritto e previene inutili conflitti di giurisdizione che non fanno altro che allungare i tempi della giustizia.
In caso di opposizione a un’ingiunzione INPS per contributi non versati, quale tribunale è competente?
È competente il tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio territoriale dell’INPS che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione, in quanto quello è considerato il luogo dove doveva avvenire il pagamento e, di conseguenza, dove si è consumata la violazione.
Perché la sede legale dell’impresa non è il criterio per determinare la competenza territoriale in questi casi?
La sede legale dell’impresa è considerata irrilevante perché la legge (art. 6, D.Lgs. 150/2011) stabilisce che la competenza si determina in base al luogo della commessa violazione. Per i debiti di denaro, questo luogo coincide con il domicilio del creditore (l’INPS), non del debitore.
Qual è il principio legale che stabilisce il luogo del pagamento dei contributi previdenziali?
Il principio è quello sancito dall’art. 1182, comma 3, del Codice Civile, secondo cui le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio del creditore. Poiché i contributi sono debiti pecuniari, il loro pagamento deve avvenire presso la sede dell’ente creditore, in questo caso l’INPS.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30566 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. 8805-2024 proposto da:
TRIBUNALE di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 607/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra:
LO GIUDICE NOME COGNOME;
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COGNOME
COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO IN FATTO
Il Tribunale di Caltagirone ha proposto regolamento di competenza ex art.45 c.p.c. ritenendo la propria incompetenza per territorio invece affermata dalla pronuncia del Tribunale di Catania, relativamente ad un
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2024
CC
giudizio di opposizione instaurato da AVV_NOTAIO NOME avverso ordinanzeingiunzione emesse dall’RAGIONE_SOCIALE per mancato versamento di contributi relativi a suoi lavoratori.
Il Tribunale di Catania ha declinato la propria competenza in base al criterio della sede legale dell’impresa.
Ritiene invece il Tribunale di Caltagirone che debba considerarsi la sede dell’ente (RAGIONE_SOCIALE) che ha proceduto alla contestazione delle violazioni e che doveva ricevere i pagamenti dei contributi.
L’Ufficio della Procura Generale ha concluso per la declaratoria della competenza in favore del Tribunale di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La competenza va dichiarata in favore del Tribunale di Catania.
Trattandosi di opposizione a più ordinanze-ingiunzione, si applica l’art.6 d.lgs. n.150/11, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica presso il luogo della commessa violazione.
Trattandosi di violazione consistita nell’omesso pagamento di contributi, vale la regola adell’art.1182, co.3 c.c. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, e quindi dell’In RAGIONE_SOCIALE. Poiché è stata la sede territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE Catania a procedere alla contestazione e a emettere le ordinanze-ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento della sede di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania.
Per contro il criterio adottato dal Tribunale di Catania, ovvero la sede dell’impresa, è irrilevante ai fini dell’art.6 d.lgs. n.150/11.
Nulla sulle spese trattandosi di regolamento d’ufficio.
P.Q.M.