Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9476 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9476 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio
R.G.N. 2285/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 16/01/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. 2285/2024 proposto da:
Tribunale di Parma, con ordinanza R.G.N. 376/2023 del 08/01/2024, nel procedimento pendente tra:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO IN FATTO
che, con ordinanza depositata il 13.4.2023, il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Parma sull’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di somme per con tributi omessi;
che, riassunta la causa da parte della società ricorrente, il Tribunale di Parma, con ordinanza depositata l’8.1.2024, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, sul presupposto acclarato in causa -che l’impresa opponente, pur avendo sede legale e operativa a Parma, ‘ha aperto unicamente a Catania, nell’aprile 2008, un’unica matricola contributiva ivi accentrando la propria contribuzione indipendentemente dalla dislocazione territoriale della sede legale e dal luogo di espletamento della prestazione lavorativa’ (così l’ordinanza ult. cit., pag. 3);
che il Pubblico ministero ha depositato memoria, concludendo per la declaratoria di competenza del Tribunale di Catania; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 16.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale, ex art. 444 comma 3° c.p.c., è il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente dove è attuato, su domanda del datore di lavoro che abbia più dipendenze, l’accentramento delle relative posizioni previdenziali, che diventa conseguentemente deputato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza (così, fra le tante, Cass. nn. 8171 del 2006, 1281 del 2011, 29955 del 2017);
che, alla stregua dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice a quo , va conseguentemente dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catania in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio;
che nulla va pronunciato sulle spese;
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16.1.2025.