Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29869 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio N. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
Tribunale di PARMA, con ordinanza R.G.N. 962/2023 del 24/04/2024, nel procedimento pendente tra:
LRAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– resistente –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto
Regolamento di competenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2024
CC
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quale socio accomandatario della stessa hanno proposto, dinanzi al Tribunale di Roma, opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale, a mezzo del quale era stato ingiunto a quest’ultima società di corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE, una somma pari a € 57.513,48, oltre interessi e spese, relativi ai contributi di due lavoratori.
La pretesa creditoria dell’ingiungente trovava titolo nelle risultanze di un accertamento ispettivo effettuato in data 15.2.2021 che aveva accertato l’evasione contributiva riferita, in relazione al periodo dal 1.10.15 al 30.9.20, ai sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali agenti di commercio della società opponente)
Il tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere della controversia, ritenendola ricompresa nella competenza territoriale inderogabile del tribunale di Parma, luogo in cui aveva la residenza l’attore (cioè, i predetti COGNOME NOME e COGNOME NOME), ai sensi dell’art. 444 comma 1 c.p.c. assegnando alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione della controversia avanti a quel tribunale.
Ad avviso del tribunale di Roma, si trattava di controversie previste dall’art. 444, 1° co. c.p.c., relative agli obblighi contributivi del lavoratore autonomo o parasubordinato, ex art. 409 comma 1 n. 3 c.p.c., con la propria RAGIONE_SOCIALE.
Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Parma, questo ha sollevato, con ordinanza, regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi degli artt. 45 e 47 cod. proc. civ..
Il Tribunale adito in riassunzione ha ritenuto, alla luce delle risultanze processuali, ex art. 444 3° comma c.p.c.,che nella specie si vertesse in tema di obblighi dei datori di lavoro (e cioè, la società mandante, RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, quale socio accomandatario della stessa) e di applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi . Pertanto, ha ritenuto che fosse competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui aveva sede l’ufficio dell’ente investito del potere di gestione esterna e legittimato a ricevere i contributi e, dunque, a pretenderne il pagamento ovvero a restituirne l’eccedenza.
Il giudice di Parma ha ricordato che la controversia traeva origine dal verbale di accertamento del 15.2.2021, con il quale era stato contestato alla società e al suo legale rappresentante, l’evasione contributiva, per i periodi contestati, con riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi con i sigg.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali dovevano essere inquadrati come rapporti di agenzia e non come rapporti di procacciamento d’affari . Conseguentemente, non si trattava di controversia instaurata tra il lavoratore autonomo o parasubordinato e l’Ente, ma tra la società datrice di lavoro (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quale socio accomandatario della stessa) e l’ente previdenziale (RAGIONE_SOCIALE) deputato a ricevere i relativi contributi.
Osservava poi che la controversia rientrava comunque nella competenza del tribunale di Roma, anche ai sensi dell’art. 444 1° comma c.p.c., in quanto la fondazione RAGIONE_SOCIALE, parte opposta nel giudizio, era attore in senso sostanziale della
pretesa (introdotto con le forme del ricorso per decreto ingiuntivo) . Per l’effetto occorreva tener conto del luogo di residenza della RAGIONE_SOCIALE, vale a dire a Roma, luogo dove si trovava la sede legale dell’Ente .
Il pubblico ministero ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, che la Corte dichiari la competenza territoriale del tribunale di Roma.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con la quale ha insistito anch’essa per la competenza territoriale del tribunale di Roma.
Rilevato che:
Deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
La controversia ha ad oggetto l’ opposizione avverso il decreto con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto alla società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE suo socio accomandatario il pagamento di contributi omessi e sanzioni essendo stato accertato con verbale ispettivo che i signori COGNOME e COGNOME avrebbero dovuto essere inquadrati come procacciatori di affari e non come agenti di commercio. È incontestato inoltre che il luogo dove ha sede l’Ente previdenziale (l’RAGIONE_SOCIALE) che ha chiesto il pagamento dei contributi e delle sanzioni è Roma.
L’ art. 444, 3° comma c.p.c., trova applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale. L ‘obbligato al versamento dei contributi infatti non coincide con il beneficiario delle prestazioni. Questo è il caso delle contribuzioni dovute all’RAGIONE_SOCIALE da parte del preponente nel rapporto di agenzia; ne consegue che solo al verificarsi di una tale coincidenza, in connessione con lo svolgimento di attività
lavorativa di tale natura, opera il foro stabilito dal primo comma del citato art. 444 c.p.c. (cfr. Cass. 23 febbraio 1990 n. 1361, e v. pure Cass. 10 agosto 1991 n. 8770); trova applicazione l’ art. 444 terzo comma c.p.c. quando la controversia abbia ad oggetto obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi. In tal caso si deve avere riguardo all’ufficio dell’ente previdenziale che è investito del potere di gestione esterna ed è legittimato a ricevere i contributi e, perciò, a pretenderne il pagamento o a restituirne l’eccedenza. Nel caso di enti previdenziali che abbiano struttura decentrata, la competenza è del foro in cui si trova l’ ufficio periferico preposto alla gestione dei rapporti contributivi e competente alla riscossione per legge o per regolamento. Tuttavia, per l’RAGIONE_SOCIALE la gestione dei rapporti contributivi e la riscossione dei contributi è affidata alla sola sede centrale di Roma mentre gli uffici periferici non hanno alcun potere in tal senso (cfr. Cass. n. 3303 del 2002 e n. 12542 del 2002).
Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma davanti al quale le parti riassumeranno il processo nei termini di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del presente regolamento di ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma.
Termini di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME