Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34326 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34326 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Oggetto
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 11295-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso l’ordinanza cron. n. 4823/2025 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 22/04/2025 R.G.N. 637/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Civitavecchia, NOME COGNOME proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 097 2022902466475700 notificata il 15.3.2024 dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e concernente due avvisi di addebito originati dal mancato pagamento di contributi previdenzialigestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza depositata il 22.4.2025, il Tribunale di Civitavecchia ha denegato la competenza territoriale ritenendo applicabile, quale opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., il terzo comma dell’art. 444 c.p.c. disposizione che, ai fini della individuazione della competenza territoriale del giudice adito, detta il criterio del ‘luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente’ per ‘le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro’: conseguentemente, ha ritenuto competente il Tribunale di Roma (posto che l’ufficio dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che ha emesso gli avvisi di addebito è quello di Ostia lido, comune che rientra nel circondario del Tribunale di Roma).
Con ricorso tempestivamente notificato, NOME COGNOME rileva che la causa riguarda il versamento di contributi da parte di un lavoratore autonomo (trattandosi di intimazione di pagamento concernente contributi afferenti alla gestione RAGIONE_SOCIALE) e, conseguentemente, deduce l’applicazione del primo (e non del terzo) comma dell’art. 444 c.p.c. (vista
l’assenza della veste di ‘datore di lavoro’), in forza del quale la competenza territoriale è individuata con riguardo alla ‘residenza dell’attore’ (posto nel comune di Civitavecchia).
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituisce con memoria aderendo alle conclusioni del ricorrente. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso dell’accoglimento del regolamento di competenza, con individuazione del Tribunale di Civitavecchia quale ufficio giudiziario competente territorialmente.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Occorre preliminarmente considerare che l’articolo 618 bis c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione impone l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme RAGIONE_SOCIALE controversie di lavoro, salvo la competenza del giudice dell’esecuzione se l’esecuzione è iniziata; nel caso di specie, non vi è un inizio di esecuzione, essendovi soltanto degli avvisi di addebito, sicché si applicano i criteri RAGIONE_SOCIALE controversie di lavoro (richiamo comprensivo RAGIONE_SOCIALE controversie previdenziali, disciplinate nello stesso capo); rilevano, quindi, i cri teri dettati dall’art. 444 c.p.c.
Secondo le allegazioni contenute sia nel ricorso per regolamento di competenza sia nella memoria dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (nell’assenza di specifiche indicazioni nell’ambito della ordinanza decisoria del Tribunale di Civitavecchia), NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento concernente avvisi di addebito originati dal mancato pagamento di contributi previdenziali-gestione RAGIONE_SOCIALE, quindi lo stesso ha agito in qualità di lavoratore autonomo (e non di datore di lavoro per il pagamento di contributi nell’interesse dei propri dipendenti).
Questa Corte ha affermato che ‘la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall’art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del Tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al princi pio generale di cui al primo comma’ (Cass. n. 23141/2011; nello stesso senso, sia recentemente sia in epoca precedente, cfr. Cass. n. 12998/2024, Cass. n. 3690/2016, Cass. nn. 11646 e 21317/2004, Cass. n. 18013/2003).
4. Il criterio di collegamento territoriale deve, pertanto, ravvisarsi con il Tribunale di Civitavecchia, nella cui circoscrizione ricade il luogo di residenza dell’opponente, Tribunale dinanzi al quale va riassunto il giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza promosso da NOME COGNOME e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del Lavoro, innanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite; assegna alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME