Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16910 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16910 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
TRIBUNALE DI TORINO, con ordinanza R.G.N. 5008/2023 del 24/10/2023, nel procedimento pendente tra:
SPANTI NOME COGNOME;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria opposizione avverso alcuni avvisi di addebito Inps, aventi ad oggetto contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando sull’eccezione di incompetenza territoriale dell’Istituto, con ordinanza del 27/6/2023, ha dichiarato la sua incompetenza
Oggetto
Regolamento di competenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
CC
per territorio ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1, ritenendo competente il Tribunale di Torino, quale giudice nella cui circoscrizione l’attore ha la sua residenza;
riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Torino, con l’ ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47 cod.proc.civ.;
il Tribunale di Torino ha concordato in ordine al l’ applicazione del criterio di cui all’art. 444, comma 1, cod.proc.civ. Ha, però, osservato che il Comune di Leinì, di residenza del ricorrente, rientra nella circoscrizione del Tribunale di Ivrea;
il PG ha concluso per l’accoglimento del proposto ricorso.
Considerato che:
va accolto il proposto regolamento di competenza;
la controversia ha ad oggetto un’opposizione ad avvisi di addebito aventi ad oggetto il pagamento di contributi che riguardano la gestione commercianti;
pertanto, trattandosi di «controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo» non vi è dubbio che essa rientri nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, comma 1, cod.proc.civ. (per tutte, v. Cass. nr 18373 del 2020);
nel caso in esame, incontestato che il ricorrente risiede a Leinì, la competenza territoriale è del Tribunale di Ivrea, nel cui circondario rientra il comune di residenza del l’attore;
ricorrendo un regolamento di ufficio, non va adottato alcun provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ivrea.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2024