Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
sul regolamento di competenza n. 14662/23 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO , con procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
COGNOME NOME
-intimata- avverso la sentenza n. 1206/23, emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 7.6.23;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 7.6.23, il Tribunale di Bologna, pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da COGNOME NOME -richiesto ed ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, succeduta nel contratto di prestito personale, sottoscritto con la Credit Agricole Cariparma di Bologna- e sull’eccezione d’incompetenza sollevata dall’opponente, ha rilevato: era fondata tale eccezione, in favore del Tribunale di Grossetoluogo di residenza della debitricein quanto l’oggetto del giudizio riguardava un rapporto con il consumatore; la notificazione del decreto ingiuntivo era avvenuta il 20.1.22, data in cui l’opponente si era già trasferita da Bologna in provincia di Grosseto, dal 26.8.21; al riguardo, era irrilevante che la richiesta di notifica fosse avvenuta prima del trasferimento dell ‘opponente, e che lo stesso decreto ingiuntivo fosse stato emesso prima di tale trasferimento; era altresì irrilevante, ai fini della competenza, la natura di obbligazione portabile, venendo in rilievo un’obbligazione del consumatore.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Bologna a favore del Tribunale di Grosseto.
La RAGIONE_SOCIALE propone regolamento necessario di competenza. Non si è costituita COGNOME NOME.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per la fondatezza del regolamento di competenza.
RITENUTO CHE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE lamenta che il Tribunale ha determinato la competenza territoriale alla data della notificazione del decreto ingiuntivo, e non a quella del deposito del ricorso monitorio.
Il regolamento è fondato.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con
riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell’opposizione; né a diversa conclusione può indurre la norma dell’art. 643 cod. proc. civ. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall’interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell’eventualità dell’opposizione, ma non ha inteso privare d’efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva (Cass., n. 8118/1999; Cass., n. 10236/2002; Cass., S.U., n. 20596/2007; Cass., n. 5511/2012; Cass., n. 18564/2015; Cass., n. 30752/2022).
Ha errato, pertanto, la Corte nel ritenere che, ai fini della competenza per l’emissione del decreto ingiuntivo, dovesse guardarsi al momento della notifica del ricorso, per cui, essendo la debitrice all’epoca residente nel circondario del Tribunale di Grosseto, la competenza per il monitorio apparteneva a tale Tribunale.
Rileva infatti – come dianzi osservato – il momento in cui il ricorso è depositato, data nella quale la debitrice risiedeva a Bologna.
Né può rilevare il fatto che si trattasse di consumatore, per cui il principio suindicato sarebbe derogato. Infatti, quando la domanda giudiziale è proposta con l’espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell’applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall’attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l’eccezione di
incompetenza come non proposta, siccome incompleta (Cass., n, 21989/2021; Cass., n. 32731/2019).
Nel caso di specie, il giudice a quo non ha dato atto di tale completezza dell’eccezione, né della sua tempestiva proposizione, tanto vero che l’eccezione era stata – ad una prima delibazione – disattesa, mentre la questione del foro del consumatore è stata delibata solo in sentenza.
Per quanto esposto, il regolamento va accolto, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di Bologna.
Il regime delle spese sarà regolato nella fase del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna.
Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 13