Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19019 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
R.G.N. 21882/2023 C.C. 26/06/2024
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio allegato materialmente al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrente –
contro
LA BELLA MELANIA;
– intimata
–
avverso la sentenza del Tribunale civile di Verona n. 1950/2023 (pubblicata il 13 ottobre 2023);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni depositate dal AVV_NOTAIO e la memoria della difesa del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Verona, avverso il decreto ingiuntivo n. 2497/2022 emesso nei suoi confronti per l’importo di euro 9.112,40, ottenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’incompetenza dell’adito Tribunale di Verona in favore di quello di Roma ed invocando, in ogni caso, l’insussistenza del credito riconosciuto in sede monitoria, chiedendo, perciò, la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1950/2023, accoglieva la formulata eccezione di incompetenza rilevando, in applicazione dell’art. 66bis del d. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), che il giudice competente per territorio al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo era quello di Roma, Comune nel quale era risultato che l’ingiunta -opponente risiedeva in quella data, per come evincibile dal certificato storico di residenza prodotto agli atti, oltre ad aver eletto -con l’atto di opposizione – domicilio presso lo studio dei difensori NOME e NOME del foro di Napoli.
Avverso la suddetta sentenza di incompetenza del Tribunale di Verona ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l’RAGIONE_SOCIALE.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il PG ha depositato le sue conclusioni chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
Il difensore della ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’articolato motivo, la ricorrente ha denunciato l’erroneità della sentenza impugnata – emessa dal Tribunale di Verona – dichiarativa della propria incompetenza per territorio, deducendo l’illegittimità dell’applicazione, nel caso in questione, dell’art. 66 -bis del d. lgs. n. 206/2005, sul presupposto che, al riguardo, sarebbe stato necessario porre riferimento alla residenza effettiva e non meramente anagrafica del consumatore e che, con riferimento alla prima, l’opponente a
decreto ingiuntivo non aveva nemmeno allegato la relativa circostanza, senza trascurare che al momento della notificazione del decreto ingiuntivo l’opponente era residente (anche formalmente) in Bussolengo (VR). Aggiungeva, altresì, l’opponente che non poteva considerarsi rilevante -poiché tra le parti non era stato sottoscritto alcun contratto -l’affermazione compiuta nella sentenza impugnata sul domicilio eletto dalla La RAGIONE_SOCIALE, nell’atto di citazione in opposizione, presso avvocati aventi studio in Cercola (NA).
Inoltre, ha prospettato ancora la ricorrente, il Tribunale di Verona aveva, altresì, errato nell’omettere di disporre la prosecuzione del giudizio nel merito, negandole una pronuncia sulla propria pretesa creditoria.
Il ricorso -così come sviluppato in tutte le sue censure -è infondato e va respinto, dovendosi confermare la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Roma, come dichiarata nella sentenza impugnata.
Alla stregua del disposto del criterio generale previsto dall’art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della ‘proposizione della domanda’.
A tal proposito, l’art. 66 -bis del d. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo) stabilisce che ‘per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato’.
Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8118/1999 e Cass. n. 10236/2002) ha chiarito che il momento determinativo -ai fini del radicamento della competenza territoriale per i procedimenti che iniziano con ricorso per decreto ingiuntivo – va correlato a quello in cui interviene il deposito di detto ricorso (essendo solo eventuale la fase dell’opposizione), precisandosi che a diversa conclusione non può portare la norma dell’art. 643 c.p.c., sulla scorta della quale è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del
decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo “fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall’interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell’eventualità dell’opposizione, ma non ha inteso privare d’efficacia gli atti già posti in essere nella fase monitoria’ (che rimangono, perciò, rilevanti ai fini della determinazione della competenza) .
Sulla base di questa premessa generale, occorre -con riferimento al caso di specie -evidenziare che, sulla base degli atti prodotti, era emerso che l’ingiunta NOME COGNOME aveva trasferito la propria residenza anagrafica in Bussolengo (VR) il 14 settembre 2022, nel mentre alla data del deposito del ricorso (verificatosi in data 8 settembre 2022), ella risiedeva a Roma, ragion per cui il Tribunale di Verona ha ritenuto legittimamente fondata l’eccezione di incompetenza.
Del resto la residenza effettiva si presume coincidente con la residenza anagrafica e, nella fattispecie dedotta in giudizio, l’opponente a decreto ingiuntivo aveva inteso giovarsi di tale presunzione (non assumendo un rilievo decisivo contrario che poi l’avesse trasferita dopo pochi giorni in Bussolengo), rispetto alla quale l’ingiungente -opposta -sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio -avrebbe dovuto offrire la prova contraria.
Tuttavia, tale prova, basata su elementi di fatto, peraltro presuntivi, riportati nella comparsa dell’opposta (oggi ricorrente), non è stata in base ad una valutazione di merito insindacabile in questa sede -considerata sufficiente dal giudice dell’opposizione per superare le risultanze anagrafiche (cfr. Cass. n. 11389/2018), in virtù delle quali la competenza si sarebbe dovuta radicare in capo al Tribunale di Roma.
E’ manifestamente infondata, poi, la doglianza con cui è stata contestata la legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, malgrado la ravvisata insussistenza della sua competenza, il Tribunale
di Verona non aveva, di conseguenza, emesso i dovuti provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
La giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 1372/2016 e Cass. n. 20935/2016) ha, al riguardo, più volte affermato che la decisione con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non comporta, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso, con la conseguenza che l’eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente -pur non concernendo più la causa di opposizione, ormai definita -riguarderà l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio e, quindi, investirà, comunque, la cognizione di merito sulla sussistenza o meno della pretesa creditoria già dedotta precedentemente in sede monitoria, la cui domanda sia stata reiterata in seguito alla formulata opposizione.
In altri termini, la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, pur in forma implicita (ove non adottata con formula espressa), la dichiarazione di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l’ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario (cfr. Cass. n. 16744/2009 e, più recentemente, Cass. n. 41230/2021).
Quindi, è evidente che il Tribunale di Verona, una volta dichiarata la sua incompetenza territoriale inderogabile, non avrebbe potuto procedere all’esame della pretesa creditoria, attività necessariamente da attribuirsi al giudice ritenuto competente, che dovrà provvedervi una volta ritualmente e tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi allo stesso.
Va, inoltre, aggiunto che l’omessa adozione esplicita di provvedimenti sulla translatio iudicii è pacificamente da considerarsi irrilevante, scattando, ove si configuri tale eventualità, la previsione sussidiaria di cui all’art. 50, comma 1, c.p.c., che prevede proprio l’ipotesi in cui difetti tale indicazione (con la conseguenza che la riassunzione deve avvenire entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito o in caso di proposizione di regolamento di competenza come verificatosi nella fattispecie in questione -dall’ordinanza di regolamento, pena l’estinzione del processo per l’eventualità in cui alla riassunzione non si provveda entro tale termine, ai sensi del comma 2 del citato art. 50).
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conferma della dichiarazione della sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di legge di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P .R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti con riassunzione