Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4080 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4080 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto
Regolamento di competenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 9798-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME VIRGA;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME:
– resistente – avverso l’ordinanza n. cronologico 12909/2025 del TRIBUNALE di MILANO, del 14/04/2025 R.G.N. 1438/2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO
COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale (in favore del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro) a decidere sull’impugnativa, da parte dell’attore NOME COGNOME, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data 7.2.2025 dalla RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Milano ha osservato: a) che, in assenza di deduzioni e di prova, non era dato sapere dove fosse sorto il rapporto, pur se l’originaria società datrice, la RAGIONE_SOCIALE, aveva sede legale in Siracusa, dovendosi quindi escludere che il rapporto fosse sorto a Milano; b) che il ricorrente aveva sempre operato, come dallo stesso dedotto, ‘presso i cantieri dislocati nell’area industriale della provincia di Siracusa’, ma che non era stata fornita prova circa la consistenza organizzativa dei luoghi ove il ricorrente aveva dedotto di aver prestato attività lavorativa; c) che, quanto al luogo in cui si trova l’azienda, la RAGIONE_SOCIALE ha sede legale a Milano, ma sede amministrativa a Napoli, luogo ove si trovano gli uffici amministrativi e direzionali della stessa, poi specificando da quali elementi aveva tratto di tanto conferma.
Avverso tale pronuncia COGNOME NOME ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato ad unico articolato motivo.
L’intimata resiste con controricorso.
Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso indicando alternativamente la competenza del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro.
Entrambe le parti private hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo il ricorrente, denunciando errata applicazione della giurisprudenza sull’art. 413 c.p.c., deduce anzitutto la sussistenza della competenza del Tribunale di Milano, perché l’ordinanza impugnata, richiamando Cass. n. 11317/2014, aveva erroneamente concluso che il foro dell’azienda fosse individuabile esclusivamente nel luogo in cui si accentrano i poteri di direzione e amministrazione, trascurando elementi fattuali rilevanti. Sostiene, infatti, che la società possedeva a Milano una dipendenza operativa quanto meno fino al 31 marzo 2025 (ma anche successivamente). Passa, quindi, ad illustrare gli elementi in base ai quali tanto doveva ritenersi comprovato.
1.1. In via subordinata, assume che cade in errore il Giudice del lavoro di Milano laddove indica quale giudice competente esclusivamente il giudice del lavoro di Napoli, e non, in via alternativa, il giudice del lavoro di Siracusa. Deduce in tal senso che il luogo della prestazione lavorativa, in quanto criterio speciale di competenza territoriale, acquisisce particolare rilevanza quando il rapporto di lavoro è stato svolto in modo stabile e prevalente presso una specifica sede aziendale o un cantiere. Ed evidenzia che è emerso dagli atti di causa che la prestazione lavorativa si è svolta presso i cantieri situati
nell’area industriale di Siracusa fino alla cessazione del rapporto.
Il ricorso è infondato in entrambe le sue articolazioni.
Occorre ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l’a zienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (così, ex plurimis , Cass. civ., sez. VI-L, 27.5.2019, n. 14449; id., sez. VI-L, 23.2.2017, n. 4767, la quale aveva specificato che la ‘dipendenza alla quale è addetto il lavoratore’ non si identifica con il concetto di unità produttiva). Nell’ambito di tale indirizzo, inolt re, è stato affermato che tale nozione di dipendenza deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l’abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa (così Cass. civ., sez. VI-L, 8.2.2018, n. 3154, la quale aveva ritenuto che vi rientrasse l’abitazione di un lavoratore, dotata di pc e ‘account’ fornito dall’azienda per l’accesso ad una piattaforma informatica per la gestione di richieste di noleggio di biciclette, con obbligo di reperibilità su ventiquattro ore e di comunicazione di qualsiasi spostamento e/o assenza). Sempre in tale prospettiva è stato ritenuto sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo
dipendente e che non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. VI-L, 1.7.2015, n. 13435, ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti di legittimità in senso conforme).
Orbene, quanto al principale profilo dell’unico motivo di ricorso, è sufficiente considerare che il ricorrente non pone in discussione che in Napoli, e non in Milano, si trovino gli uffici amministrativi e direzionali della società, come ritenuto nell’o rdinanza grava, bensì si limita a sostenere che in Milano la stessa avesse conservato (quanto meno sino al 31.3.2025) una propria dipendenza operativa.
Basta, allora, considerare che tale deduzione, quand’anche fosse comprovata dagli elementi indicati dal ricorrente (v. pagg. 3-4 del ricorso), non sarebbe idonea da sola a radicare (in ipotesi, in via alternativa) la competenza del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro.
L’art. 413, comma secondo, c.p.c., difatti, si riferisce a tal fine non ad una qualsiasi dipendenza dell’azienda, ma ad ‘una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto’.
E il ricorrente, anche in questa sede di legittimità, neanche deduce che presso l’ora sostenuta dipendenza in Milano egli sarebbe stato addetto o avrebbe prestato la sua opera all’atto della fine del rapporto. Per contro, come evidenziato nell’ordinanza im pugnata (richiamando la pag. 1 del ricorso introduttivo del giudizio), lo stesso aveva sempre operato
‘presso i cantieri dislocati nell’area industriale della provincia di Siracusa’.
Quanto alla prospettazione subordinata del ricorrente che vorrebbe avvalorare, in via alternativa, il foro appunto di Siracusa come competente per territorio, osserva il Collegio che, in base ai principi di diritto dianzi premessi, non è esatto l’assunt o che il ricorrente pare sostenere in principalità, e cioè che ‘Il luogo della prestazione lavorativa’ sic et simpliciter sarebbe ‘criterio speciale di competenza territoriale’.
5.1. In ordine, poi, alle ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente a riguardo (v. pagg. 5-6 del ricorso), va notato che lo stesso neanche vi deduce chiaramente che nell’area industriale di Siracusa vi fosse una ‘dipendenza aziendale’.
Torna, piuttosto, a sostenere genericamente che ‘la prestazione lavorativa si è svolta presso i cantieri situati nell’area industriale di Siracusa fino alla cessazione del rapporto’.
Si tratta di allegazione del tutto analoga a quella già valutata dal Giudice a quo , che, come premesso in narrativa, in proposito aveva osservato che: ‘tuttavia non è stata fornita prova circa la consistenza organizzativa dei luoghi ove il ricorrente ha detto di aver prestato attività lavorativa’.
E tale apprezzamento resta giuridicamente valido e condivisibile, perché il ricorrente si riferisce latamente ad una pluralità di cantieri, ora ‘ubicati’ nel più delimitato ambito dell”area industriale’ di Siracusa (piuttosto che della medesima area nell’ intera provincia di Siracusa), senza neanche allegare che uno o taluno di quei cantieri, oppure addirittura tutti,
integrassero un ‘nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa’, e, ancor prima, che quei cantieri fossero riconducibili alla datrice di lavoro (a rigore, infatti, anche quest’ultima specificazione è assente nella prospettazione del ricorrente).
Pertanto, anche rispetto alla più lata nozione di dipendenza dell’azienda, delineata nella giurisprudenza di questa Corte in precedenza premessa, deve escludersi il foro alternativo di Siracusa.
Per conseguenza, va confermato il provvedimento impugnato dove, nel declinare la competenza territoriale del Tribunale di Milano, ha indicato come competente a decidere la controversia solo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.
La statuizione sulle spese del presente regolamento va rimessa alla definizione del merito; deve essere, tuttavia, posto a carico del ricorrente il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione del giudice del lavoro; spese al definitivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 02.12.2025.
La Presidente
NOME COGNOME