Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33200 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33200 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Oggetto: Regolamento di competenza. Contratto di ‘vettoriamento’ e distribuzione di gas -Accordo derogatorio della competenza territoriale – Necessità che risulti da atto scritto e che preveda espressamente il carattere esclusivo della competenza del giudice designato – Sussistenza – Possibilità di attribuire efficacia, in tal senso, alla previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione – Esclusione Ragioni.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 08211/2024 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME; rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura allegata al ricorso (pec dichiarata: EMAIL;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME rappresentata e difesa, dagli Avvocati C. NOME COGNOME (pec
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 08211/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
dichiarata: EMAIL e NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL, in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
-resistente-
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Roma n.2915/2024, pubblicata il 1° marzo 2024, nel procedimento iscritto al n. 44596/2020 RG; udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto che, in accoglimento dichiarata la competenza del Tribunale di Roma con del ricorso, sia conseguente prosecuzione del processo dinanzi a detto ufficio giudiziario.
Rilevato che:
1. la società RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società RAGIONE_SOCIALE, con sede in Firenze, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, previo accertamento della violazione, da parte della convenuta, del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della legge n. 192 del 1998, o, in subordine, per responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e ss. cod. civ.;
l’attrice ha esposto: che era operatrice privata nel settore delle forniture di gas naturale ed energia elettrica, con rete commerciale estesa a livello nazionale e con un portafogli di clienti; che nello svolgimento di tale attività si era avvalsa del servizio di ‘vettoriamento’ del gas , svolto -in regime di monopolio per l’area di consegna -dalla RAGIONE_SOCIALE, consistente nella presa in carica, nel trasporto e nella consegna del gas ai clienti finali in determinati punti di consegna attravers o l’impianto di distribuzione; che , nell ‘esecuzione di questo servizio, la convenuta aveva violato le deliberazioni dell’autorità per il gas e l’ energia, nonché il principio di buona fede, richiedendo reiteratamente l’ escussione della garanzia bancaria da essa costituita presso la Banca Popolare del Frusinate soc. coop., al di fuori dei
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Pres. Frasca
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presupposti stabiliti dalla predetta autorità, che esigevano il qualificato inadempimento dell’utente del servizio di distribuzione; e che da tale contegno le era derivato pregiudizio per avere la banca, a seguito delle numerose richieste di escussione pervenutele, deciso di non rinnovare le garanzie precedentemente rilasciate a favore della stessa RAGIONE_SOCIALE e di un’altra società;
la convenuta, costituitasi in giudizio, sollevò preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Firenze;
al riguardo, osservò che il rapporto tra le parti era disciplinato dal proprio codice di rete, elaborato in conformità alla deliberazione dell’ARERA n. 138/04 del 29 luglio 2004 (avente a oggetto l ‘ « Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete ») ed approvato con deliberazione della medesima autorità; questo codice, all’art. 14.2.2. , prevedeva che le controversie eventualmente sorte tra le parti avrebbero potuto essere deferite ad un collegio arbitrale o all’autorità giudiziaria e che, in tal caso, la competenza sarebbe spettata in via esclusiva al giudice del luogo in cui la convenuta aveva la propria sede legale;
il Tribunale di Roma, con ordinanza deliberata il 29 febbraio 2024 e pubblicata il 1° marzo 2024, in accoglimento dell’ eccezione pregiudiziale di rito, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Firenze;
pur rilevando che lo specifico rapporto di trasporto e distribuzione intercorso le parti si era instaurato a seguito della richiesta di RAGIONE_SOCIALE di accredito presso la rete di distribuzione di RAGIONE_SOCIALE, senza essere formalizzato in un contratto scritto, il giudice romano ha però reputato che il codice di rete adottato dalla convenuta disciplinasse le condizioni generali del rapporto medesimo, tra le quali si collocava la clausola di determinazione del foro esclusivo, e che tale clausola, per essere stata
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Pres. Frasca
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predisposta da un ‘ impresa operante in regime di monopolio, non doveva necessariamente essere approvata per iscritto dall’a ltro contraente a pena di inefficacia;
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la società RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi;
la società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con scrittura difensiva, con cui ha invocato il rigetto dell’istanza di regolamento;
il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con la conseguente affermazione della competenza del Tribunale di Roma e con emissione dei provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio dinanzi a detto ufficio giudiziario;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
1.1. Con il primo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.c. per aver il Tribunale di Roma dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze in assenza di un accordo scritto tra le parti »;
1.2. con il secondo motivo viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.c. e artt. 1322, 1326 e 1341 c.c. per aver il Tribunale di Roma dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze in assenza della conclusione del contratto di distribuzione di gas »;
i due motivi possono essere illustrati ed esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione;
in sintesi, la società ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma abbia declinato la propria competenza per territorio attribuendo efficacia alla disposizione contenuta nell’art. 14.2.2. del codice di rete, non ostante non fosse stato stipulato in forma scritta, tra le parti, lo specifico contratto di
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trasporto e distribuzione e non ostante non fosse stata convenuta, tra le medesime parti, sempre in forma scritta, in conformità alla previsione dell’art . 29 cod. proc. civ., una clausola per derogare alla competenza territoriale;
2. le illustrate doglianze sono fondate;
come è stato correttamente osservato dal Procuratore Generale, il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, nel regolamentare il mercato interno del gas naturale in attuazione alla direttiva n. 98/30/CE, ha imposto l’accesso regolato alle reti di trasporto a prezzi stabiliti e ha imposto agli operatori di rete la redazione di appositi codici di rete , sulla base delle direttive fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ora ARERA;
questa Corte ha affermato che i codici di rete elaborati dagli operatori del settore ( a differenza delle deliberazioni adottate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas nell’esercizio dei poteri autoritativi attribuitile dalla legge: Cass. 27/07/2011, n. 16401) hanno natura contrattuale e non regolamentare (Cass.21/07/2021, n. 20838);
con essi vengono predisposte unilateralmente dalle imprese di trasporto e distribuzione -ma in conformità alle delibere della predetta autorità da cui devono essere approvati -le condizioni generali della disciplina contrattuale dei singoli rapporti che saranno stipulati con gli utenti della rete;
ciò, tuttavia, non esclude – anzi implica – che i singoli rapporti vengano formalizzati in specifici contratti di distribuzione, all’esito dei quali le clausole contenute nel codice di rete divengono vincolanti tra le parti (Cass. 02/07/2020, n. 13610);
in tal senso depone anche testualmente la deliberazione dell’ARE RA del 29 luglio 2004, la quale prevede che il codice di rete debba contenere le regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l’impresa di distribuzione è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché le condizioni generali del contratto di distribuzione che l’impresa è tenuta a concludere con gli utenti ;
in questa prospettiva, il rapporto contrattuale tra l’impresa di distribuzione e l’utente costituisce – come evidenziato dal Procuratore
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Generale l’esito di una fattispecie a formazione progressiva, che nasce con la deliberazione autoritativa dell’ARERA, prosegue con l’atto negoziale unilateralmente predisposto dall’ impresa di distribuzione in conformità alla detta deliberazione autoritativa e si conclude con il contratto di distribuzione;
si può concedere che quest’ultimo non sia un contratto a forma vincolata, atteso che la disciplina regolamentare desumibile dalle deliberazioni dell’ARERA non può essere evidentemente equiparata ad una norma di legge che preveda la forma scritta sotto pena di nullità (arg. ex artt. 1325, n. 4 e 1350 ss. cod. civ.); pertanto, non può escludersi che il contratto di distribuzione possa validamente ed efficacemente perfezionarsi anche con la semplice richiesta dell’utente di avere accesso al la rete di distribuzione, come reputato dal Tribunale capitolino nell’ordinanza impugnata;
tuttavia, la necessità della forma scritta non può essere elusa con riferimento alla clausola contrattuale derogativa della competenza per territorio, avuto riguardo alla specifica disposizione di cui all’art. 29 cod. proc. civ.; dunque, allorché le parti del contratto di distribuzione stipulano un accordo per la deroga della competenza territoriale, tale accordo deve necessariamente risultare da atto scritto e prevedere espressamente il carattere esclusivo della competenza del giudice designato;
il rilievo esclude che possa attribuirsi efficacia, in tal senso, alla condizione generale contenuta nel codice di rete ove non trasfusa nello specifico contratto di distribuzione e sottoposta , ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., alla specifica approvazione per iscritto da parte dell’utente;
al riguardo, infatti, la circostanza che, in ragione dell’obbligo di contra rre stabilito dalla legge a suo carico, l’imprenditore operante in regime di monopolio giuridico debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento e predisponendo schemi contrattuali standardizzati, ai quali le richieste degli utenti devono adeguarsi (Cass. 07/08/2002, n.11918) non esclude – anzi implica – che le eventuali clausole
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onerose contenute in questi schemi, proprio perché rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., debbano essere specificamente sottoscritte dagli utenti medesimi;
nel caso di specie, è pacifico che la previsione contenuta nell’art . 14.2.2. del codice di rete della società convenuta non è stata trasfusa in forma scritta in un contratto di distribuzione specificamente concluso tra le parti e, comunque, non è stata oggetto di specifica sottoscrizione, ai sensi dell’art.1341, secondo comma, cod., civ.;
ad essa, pertanto, non avrebbe potuto riconoscersi l’efficacia di u na valida clausola derogatoria della competenza territoriale, sicché indebitamente, sulla base di essa, il Tribunale capitolino ha declinato la propria competenza territoriale;
deve, in definitiva, dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione;
le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione; condanna la società RAGIONE_SOCIALE a rimborsare alla società RAGIONE_SOCIALE le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della