Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32501 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32501 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio N. 9710/2023 proposto da:
Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza R.G.N. 4363/2022 del 24/04/2023 nel procedimento pendente tra:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME;
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Rilevato che
NOME COGNOME ed altri lavoratori, premesso di avere lavorato sino al 30 giugno 2016 alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, società cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALEe Imprese in data 24 aprile 2018, con ricorso depositato nell’anno 2021 convenivano in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, ex soci RAGIONE_SOCIALEa società cooperativa – il cui bilancio finale non aveva previsto utili da ripartire fra i soci- e suoi successori ex lege, davanti al Tribunale di Napoli -Sezione Lavoro, per far accertare l’esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, la mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto nella misura per ciascuno indicata e l’interesse all’accertamento del diritto azionato per il recupero del trattam ento di fine rapporto al fine RAGIONE_SOCIALE‘escussione del RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale di Napoli era individuato come territorialmente competente atteso che nel relativo circondario si trovava il luogo di residenza del convenuto NOME COGNOME;
il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli declinava la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Bari, luogo RAGIONE_SOCIALEa sede legale RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, ovvero del Tribunale di Napoli Nord, luogo RAGIONE_SOCIALEa sede aziendale presso la quale il COGNOME e gli altri lavoratori avevano prestato la propria attività;
i ricorrenti riassumevano tempestivamente il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord che, ritenendosi territorialmente incompetente, ha formulato richiesta d’ufficio del regolamento di competenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 cod. proc. civ.;
le parti non hanno svolto attività difensiva;
il PG ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso per la declaratoria di competenza del tribunale di Napoli o del Tribunale di Bari;
Considerato che
va premessa l’ammissibilità del conflitto di competenza vertendosi in ipotesi di competenza territoriale inderogabile (Cass. n. 1508/1998, Cass. n. 7145/1996, Cass. n. 1814/1991);
nel merito si osserva che, come evidenziato dal giudice a quo, i lavoratori, nel convenire in giudizio i due ex soci RAGIONE_SOCIALEa cooperativa, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nulla hanno allegato circa il luogo di stipula del contratto di lavoro; è inoltre pacifico che la domanda giudiziale è stata depositata nel corso d ell’anno 2021 e quindi decorsi ben oltre sei mesi dalla estinzione RAGIONE_SOCIALEa società datrice di lavoro in seguito all’avvenuta cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALEe imprese avvenuta in data 24 aprile 2018;
sulla scorta di tali elementi fattuali deve escludersi che ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione del giudice territorialmente competente possa farsi utile riferimento ai criteri dettati dall’art. 413 comma 2 cod. proc. civ., rappresentati dal luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ovvero dal luogo ove si trova l’azienda o una sua dipendenza presso la quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua
opera al momento RAGIONE_SOCIALEa fine del rapporto; in particolare, pur avendo i lavoratori ricorrenti prestato la loro attività presso una sede aziendale sita nel circondario del Tribunale di Napoli Nord, non può trovare applicazione il criterio RAGIONE_SOCIALEa sede di lavoro dei lavoratori, atteso che la competenza per territorio , ai sensi del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 413 cod. proc. civ., è destinata a permanere dopo il trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘azienda o la cessazione di essa o RAGIONE_SOCIALEa sua dipendenza solo nella ipotesi in cui la domanda giudiziale sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione, come, viceversa, nello specifico non è avvenuto;
secondo quanto chiarito da questa Corte, in tema di determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la “prorogatio” del foro alternativo RAGIONE_SOCIALEa dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il “forum contractus” e quello RAGIONE_SOCIALE‘azienda, e, solo sussidiariamente, il foro generale RAGIONE_SOCIALEe persone fisiche, mentre deve escludersi l’applicabilità del criterio del cumulo soggettivo, di cui all’art. 33 cod. proc. civ., giacché tale criterio non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro (Cass. 11387/2004);
consegue a tutto quanto sopra che la competenza per territorio in relazione alla presente controversia dovrà essere individuata secondo il criterio sussidiario indicato dall’art. 413, comma 7, cod. proc. civ. mediante il richiamo all’art. 18 cod. proc. civ. che fa riferimento al foro generale RAGIONE_SOCIALEe persone fisiche;
in applicazione di tale criterio quindi, pacifico che il COGNOME ha la propria residenza nel circondario del Tribunale di Napoli e che il convenuto COGNOME ha la propria residenza nel circondario del Tribunale di Bari, la competenza
territoriale a conoscere RAGIONE_SOCIALEa presente controversia appartiene in via alternativa al Tribunale di Napoli o al Tribunale di Bari;
non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura ufficiosa del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli o, in via alternativa, del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
Roma, così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11