Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1002 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1002 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2026
ORDINANZA
sul procedimento per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. nella causa tra :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, INTERMAGGIO NOME MUNICOGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PESCA MEDITERRANEA, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dal funzionario dott. NOME COGNOME (Pec indicata in memoria: EMAIL) e dal funzionario direttivo COGNOME
-convenuto-
e contro
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dal funzionario NOME COGNOME (Pec indicata in memoria:
EMAIL) e dal funzionario direttivo AVV_NOTAIO COGNOME.
-convenuto-
e contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-convenuto- proposto d’ufficio dal Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 28.3.2025, in causa NRG 4099/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento ha proposto regolamento d’ufficio , con riferimento alla posizione della sola COGNOME NOME, nella causa tra le parti meglio indicate in epigrafe ad esso rimessa dal Tribunale di Palermo. La controversia riguarda la rivendicazione, da parte dei lavoratori e nei riguardi degli Assessorati convenuti, dell’indennità professionale connessa all’anzianità ex artt. 11 d el CIRL 2001 e 4 del CIRL 2017, nella misura massima di sedici scatti prevista in considerazione dell’anzianità di servizio, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva.
Il Tribunale di Palermo, dapprima adito, ha declinato la propria competenza territoriale.
Riassunta la causa presso il Tribunale di Agrigento, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha sollevato eccezione di competenza per territorio rispetto alla posizione della ricorrente NOME COGNOME, fatta propria in udienza
anche dall’altro RAGIONE_SOCIALE , mentre la difesa dei ricorrenti si è rimessa a giustizia.
Il Tribunale ha quindi proposto il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c. presso questa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui è pervenuto il corrispondente fascicolo telematico.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Caltanisetta per la sola posizione di NOME COGNOME.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Dagli atti del fascicolo di merito disponibili in via telematica ed in particolare dal verbale di udienza si desume che tutte le parti hanno sostanzialmente ritenuto, sulla base di certificato di servizio cui esse hanno fatto riferimento, che COGNOME NOME avesse lavorato nel contesto dell’ufficio territoriale di Caltanissetta, il che non consente di dubitare di quanto analogamente, in relazione a quel documento, ha ritenuto il giudice rimettente.
Non resta che prenderne atto e, tenuto conto della natura inderogabile (art. 428 c p.c.) dalla competenza territoriale quale stabilita dall’art. 413 c.p.c. (v. Cass. 2 luglio 1986, n. 4368), in relazione in specifico, qui, al quinto comma della disposizione, va ritenuta l’ammissibilità del regolamento proposto d’ufficio ex art. 45 c.p.c. e va pronunciata la declaratoria di competenza del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, con riferimento alla posizione di COGNOME NOME.
Per le altre parti, che non sono interessate dalla questione di competenza territoriale, va disposta puramente e semplicemente la rimessione al Tribunale di Agrigento, da cui il procedimento proviene.
la Corte, decidendo sul regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Agrigento, dichiara la competenza territoriale, limitatamente alla posizione di COGNOME NOME, del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le corrispondenti parti, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.
Rimette le restanti parti davanti al Tribunale di Agrigento, con termine di tre mesi dalla comunicazione per la riassunzione Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 3.12.2025.
La Presidente NOME COGNOME