Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14420 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7283/2023 R.G. proposto da:
ABBATE COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se stesso, domiciliato in INDIRIZZO, presso il proprio studio,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 52274/2022 depositata il 06/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 6.3.2023 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia in relazione alla domanda
proposta dall’AVV_NOTAIO, avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata di un procedimento di esecuzione dal medesimo instaurato, in qualità di antistatario, per le spese liquidate nell’ambito di un giudizio di equa riparazione;
-secondo la Corte distrettuale, è competente il giudice del luogo in cui si era svolto il giudizio presupposto;
-avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’AVV_NOTAIO sulla base di un unico motivo;
-Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
-Il Sostituto Procuratore Generale in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma;
Rilevato che:
-con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 5 quinquies RAGIONE_SOCIALE L. 89/2001, sostenendo che il difensore antistatario assume veste di parte autonoma quando agisce verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali sicchè, ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE relativa competenza territoriale, ex articolo 3, l.n. 89 del 2001, il processo presupposto va identificato nel solo giudizio di esecuzione, iniziato con la notifica dell’atto di pignoramento ex articolo 5 quinquies , l.n. 89 del 2001, e definito dall’ordinanza che dispone l’attribuzione delle somme pignorate;
-il motivo è fondato;
-l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel
sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale il conseguimento RAGIONE_SOCIALE pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'”an” che nel “quando”, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicchè l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sè governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa principale. Quando, però, il difensore che abbia avanzato istanza di distrazione delle spese di lite agisce verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali non assume la veste di parte del giudizio presupposto ma a s s u m e veste autonoma (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2022, n. 15964, nonché Cass. civ., sez. VI, 18 gennaio 2023, n. 1364; Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2023, n. 11623).
-In tale ipotesi, l’istanza di distrazione delle spese non rende il procuratore antistatario parte del giudizio presupposto ed al predetto va riconosciuta la legittimazione ad agire, ai sensi RAGIONE_SOCIALE l.n. 89 del 2001 in relazione alla successiva fase di esecuzione.
-Ha, quindi errato la Corte d’appello di Roma a declinare la propria competenza, quale giudice dell’esecuzione, in favore RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia ove si era svolto il giudizio presupposto.
-Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, innanzi alla quale vanno rimesse le